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Approvato il DDL per i reati contro l’ambiente

Norme di protezione dell’ecosistema contro i nuovi criminali e le ecomafie...

di Giuseppe Marziano - mercoledì 2 maggio 2007 - 3978 letture

Dalla costituzione del Ministero dell’Ambiente, avvenuta nel 1986, e infiniti dibattiti sul bene da tutelare e la relativa quantificazione in funzione della scelta del bene appunto, finalmente anche l’Italia approvail DDL contro i reati ambientali. Già Stati come la Germania, Svezia, ed altri hanno provveduto alla tutela del bene ambiente, anche se con approcci differenti. La questione pare approdi essenzialmente sulla difficoltà di attribuire un giusto "prezzo" e/o "reato" a chi danneggia l’ambiente, ed anche sulla difficoltà di individuare il bene "ambiente". Malgrado ciò molti Stati hanno tentato attraverso specifiche normative di tutelare l’ambiente e quindi la salute umana. Oggi anche il nostro paese approda ad una normativa per i danni contro l’ambiente, forse non esaustiva, ma certamente importante. Il DDL approvato conta soilo 5 articoli che racchiudono i reati contro l’ambiente, nonchè la lotta alle ecomafie. I nuovi reati comprendono:

L’Inquinamento ambientale (articolo 452-bis) punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro;

Il danno ambientale, pericolo per la vita e l’incolumità personale (articolo 452-ter) punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 20.000 a 60.000 euro;

Il disastro ambientale (articolo 452-quater) punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 a 250.000 euro;

L’alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna (articolo 452-septies) punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro;

Il traffico di materiale radioattivo o nucleare e abbandono di materiale radioattivo o nucleare (articolo 452-octies) punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro;

I delitti ambientali in forma organizzata (articolo 452-nonies) costituisce una aggravante della pena prevista per la fattispecie delittuosa configurata come “associazione per delinquere”;

La frode in materia ambientale (articolo 452-decies) punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro;

Oltre le semplici quantificazioni di danno, relative al crescente grado di offesa prodotto all’ambiente, ci si pone l’interrogativo del ripristino delle condizioni iniziali, che se per alcune tipologie di danno è possibile, per altri, che provocano l’irreversibilità dell’inquinamento della matrici ambientali, sarà impossibile. Attendiamo l’applicazione concreta.

* Giuseppe Marziano
Dottore in Analisi e Gestione dei Rischi Naturali ed Antropici


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