Lettera aperta al procuratore di Nola
Una "Nuvola" non fà il temporale, è vero, ma cento "Nuvole" fanno una tempesta, ed il caso DEI MOSTRI ABISIVI DI CASALNUOVO DI NAPOLI era stato anticipato da una "Nuvoletta" dieci anni proma, di cui nessuno volle tener conto, e che ancora tarda ad essere riconosciuta...
A proposito di miracoli edilizi…
Il giorno 08/02/07, dopo avere pubblicato la lettera del 07/02 ho deciso di conoscere il sig. Procuratore dott. Adolfo Izzo, capo della PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA;
Ed è’ mio preciso dovere ringraziarla per la Sua disponibilità;
Grazie!
Innanzitutto grazie di averci ricevuto! (ero con mia moglie...)
Grazie, inoltre, per le Sue parole, ovvero per la Sua risposta alla mia domanda…
“Lei ha illuminato il mio percorso…”
Avrà notato la difficoltà con la quale riuscivo ad esprimermi, era dettata dall’ansia di riuscire, con poche parole, ad attirare la Sua ATTENZIONE! ;
La mia apprensione era che Lei si stancasse e, magari, pressato da altre emergenze, non cogliesse la mia disperazione;
Fortunatamente ad un certo punto il discorso, tra i tanti illeciti che ho dovuto subire (e stò ancora subendo), si è incanalato verso il condono edilizio…
- La mia domanda era:
“Sig. Procuratore, La prego di spiegarmi, di aiutarmi a comprendere: “Sto combattendo da dieci anni, sia contro il Comune di Casalnuovo (ovvero il suo Ufficio Tecnico, nella persona dei responsabili) e sia, addirittura, contro i Magistrati, che hanno avuto in cure i procedimenti da me aditi, anche presso questa Procura…;
Non riesco a dimostrare, nonostante abbia presentato fin dal 1° grado civile, documenti dello stesso Comune, Perizie tecniche giurate e Relazioni, la INIDONEITA’ della istanza di condono… ;
Stò parlando della IMPOSSIBILITA’ TECNICA e AMMINISTRATIVA che questa ISTANZA in sede di definizione possa consentire il rilascio della Concessione in Sanatoria, in mancanza della quale non potrà chiedersi il rilascio delle “Certificazioni di Abitabilità” al Comune di Casalnuovo”.
La Sua risposta, illuminante, è stata:“
"Una Istanza di condono può sempre essere integrata! “
- Ora nel merito io ho qualche dubbio e nel primo istante ho pensato:
“Ci risiamo…”
( perché su questo assunto si sta mantenendo aperta una diatriba giudiziaria ASSURDA … ) ma poi ho riflettuto sul fatto che Lei era all’oscuro di tutto;
Cioè Lei non era al corrente della documentazione DEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI che avevo già inviato presso la Procura di Nola, non era al corrente che gli “ABUSI” c’erano stati, ed anche gravi, ma che i reati connessi erano stati dichiarati prescritti… (VEDI proc. 7225/04 Procura di Nola, dott. Francesco Raffaele e denuncia del sottoscritto del 05/04/2005 di cui il sottoscritto non ha saputo più niente…) e che il giudice (come gli altri giudici che ho incontrato fino ad ora, “SENTITI I TECNICI DEL COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI” hanno realizzato che il sottoscritto vaneggiava, anche se i documenti affermavano il contrario).
Lei non era neanche al corrente che una epidemia di strabismo, molto più grave di quello di “Venere”, non ha consentito agli inquirenti di leggere correttamente documenti semplicissimi che dimostrano difformità amministrative gravanti la ISTANZA 2780/95 prot. 10503;
Lei non era nemmeno al corrente di ulteriori abusi e difformità urbanistico /amministrativi già rilevati dal Tecnico D0menico D’Alise, MAI COMPIUTAMENTE DENUNCIATI ALLE AUTORITA GIUDIZIARIE INQUIRENTI, ANZI, IN PARTE TACIUTE in sede di deposizione presso il magistrato inquirente nel procedimento 45579/04 R.G.N.R. Procura della Repubblica di Napoli, dott.ssa Anna Maria Lucchetta; -
Sicuramente sarà al corrente, almeno spero, essendo di dominio pubblico, che oggi in Italia, ai sensi della normativa 47/85, gli immobili privi di concessione in sanatoria, la cui pratica di condono è incongrua, non possono essere legittimamente trasferiti, né possono trasferirsi beni oggetto di difformità amministrative non sanate, ed ogni atto di trasferimento, benché registrato, è un NEGOZIO GIURIDICO NULLO;
Ed in effetti la mia lagnanza, fin dal 1996 era (ed è) che in via Strettola 22, al Parco delle Ginestre, di “NEGOZI GIURIDICI NULLI” ne sono stati realizzati a centinaia, anche in tempi recentissimi, mentre altri sono a rischio di realizzarsi;
Al che, con ossequio, ho ribattuto:
“Ha ragione sig. Procuratore, una “Istanza di condono” può sempre essere integrata, MA UNA TRUFFA NO! ”;
E’ Lei, da persona intelligente, avendo compreso dove volevo andare a parare ha detto:
“Mi porti le carte…, e si rifaccia vivo tra qualche giorno con il Suo avvocato…”
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Io le carte le ho portate, lasciandole nella Sua cancelleria, ho portato cioè la denuncia del 06/02/07, improntata proprio sulla truffa a suo tempo realizzata verso la Pubblica amministrazione di Casalnuovo di Napoli, (Complice personale della stessa amministrazione) e verso gli acquirenti;
Dalla lettura di questa mia comprenderà che la istanza di condono 2780/95 prot. 10503 non era indirizzata a CONDONARE, ma a TRUFFARE..., come in effetti ha fatto!
Perché la istanza di condono 2780 del 01/03/95 prot. 10503 fu presentata per realizzare UNA TRUFFA, alla amministrazione pubblica di Casalnuovo ed a Privati, tra cui il sottoscritto, e non un CONDONO, come da anni io sostengo, contro tutti e tutto...
La devo anche informare che il giorno 09/02/07 ho sentito il bisogno di denunciare, ulteriormente, presso i Carabinieri di Casalnuovo di Napoli, chi aveva consentito gli illeciti, cioè la “Pubblica Amministrazione di Casalnuovo di Napoli” per il Suo personale e chi aveva realizzato gli abusi, specificando come e perché la istanza di condono suddetta non intendeva “SANARE GLI ABUSI” ma fornire una “APPARENZA DI LEGALITA’” all’intera vicenda, nel mentre si perseguivano “FINI ILLECITI” poi effettivamente realizzati...
Trattasi di:
1. Una truffa di circa 300.000.000 di Lire (del 1993, quando erano soldi) alla Amministrazione Pubblica di Casalnuovo di Napoli, consistente nel “MANCATO PAGAMENTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE”;
2. La “Mancata consegna” di aree destinate al Comune, proprio in sostituzione dei 300.000.000 precedenti (Convenzione per Lotizzazione rep. 87510 del 19/07/90) già urbanizzate; - AREE che poi sono STATE VENDUTE, insieme a manufatti abusivi, diventando oggetto di NEGOZI GIURIDICI NULLI, con privati e con l’intero condominio “Parco delle Ginestre” sito in Casalnuovo alla Via Strettola 22, ricavando la venditrice (e forse altri) arricchimenti illeciti”
3. La vendita a privati di centinaia di appartamenti, realizzati in difformità alle autorizzazioni consentite, in presenza di illeciti non condonabili (tenendo conto delle difformità realizzate verso la convenzione per lottizzazione rep. 87510 del 19/07/90);
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Orbene, la istanza di condono 2780/95 prot. 10503 era già in origine finalizzata all’illecito per i seguenti motivi, tutti riscontrabili;
1) La stessa istanza andava presentata con un modello diverso, non essendo idoneo quello utilizzato, ma questo era il minore dei mali...;
2) Essendosi già al 21/03/95 nessuno ebbe a che dire sul fatto che la società dichiarò di avere realizzato gli “ABUSI” entro la fine del 1993, mentre esiste una documentazione relativa al rilascio della variante 40/93 (… poi rifiutata per improcedibilità… nella seduta 1/9/1994 ) ora, una variante alla C.E. originaria presuppone la sospesione dei lavori in attesa degli esiti della richiesta,
3) Già in data 7/12/95 il tecnico del Comune, Geom. Giuseppe Catauro, verificò che non vi era la possibilità di istruire la pratica in quanto carente:
3.a) Di DOCUMENTAZIONE: mancavano, grafici, relazioni e computi metrici degli abusi;
3.b) Di OBLAZIONI, le quali erano state autocalcolate in via FORFETTARIA, e pagate IN UNICA SOLUZIONE dai richiedenti, ma per 1 (Uno) solo dei 6 (Sei) fabbricati che dovevano condonarsi… (VEDI DOCUMENTO);
Un tecnico qualsiasi, di media competenza, potrebbe spiegarLe che il pagamento effettuato per intero “IN UNICA SOLUZIONE” non può essere INTEGRATO (come in effetti non è stato …)
La società presentò l’istanza 2780/95, con un corredo fotografico generico, senza indicare a quale Fabbricato apparteneva, e successivamente usò quella ricevuta di pagamento di oblazioni in centinaia di ATTI notarili.
Praticamente invece della “Moltiplicazione dei Pesci e dei Pani” si è avuto la mltiplicazione delle ricevute di pagamento di OBLAZIONI.
Adesso “IN VERITA’ VI DICO”:
IN UNA SITUAZIONE DI REGOLARITA’, ANDAVA PRESENTATA, A SUO TEMPO, UN’ALTRA ISTANZA DI CONDONO PER CONDONARE GLI ALTRI FABBRICATI, PAGANDO LE DOVUTE OBLAZIONI…;
MA I FATTI CHE POI HA ACCERTATO IL COMUNE (Vedi relazione prot. 50944 del 14/12/2004 già agli atti dei procedimenti giudiziari da anni) ESCLUDONO CHE ALCUN "ALTRO" CONDONO AVESSE POTUTO SANARE GLI ABUSI…
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Oggi si dovrebbe solo prendere atto che LA ISTANZA DI CONDONO 2780/95 prot. 10503 DEVE RITENERSI DECADUTA PER INCONGRUITA DEI PAGAMENTI; (VEDI DOCUMENTO) ;
“Cosa mantiene in piedi l’istanza 2780/95 ? “
“I mancati controlli dei tecnici del Comune di Casalnuovo di Napoli”
“Chi sono i tecnici che all’epoca erano responsabili?”
“ Gli stessi che avrebbero dovuto accertare gli illeciti e che oggi sono corresponsabili dei danni di Casarea (frazione di casalnuovo di Napoli)”
“Sono affidabili le loro deposizioni alla magistratura inquirente? ”
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Non sfuggirà al sig. Procuratore come la copertura degli illeciti sia stata favorita dal fatto che nessun giudice, di fronte a tanta documentazione, abbia sentito il bisogno di ordinare una verifica di questa ISTANZA 2780 / 95 prot. 10503;
Che facciamo, la vogliamo sequestrare e, magari, farla controllare da un perito esterno al Comune di Casalnuovo di Napoli ?
In verità
esistono agli atti perizie giurate di tecnici iscritti ai rispettivi ordini professionali e una Perizia giurata del dott. Prof. Ing. Giovanni Romano, ordinario di Scienze della Costruzione presso la Federico II° di Napoli, iscritto al ruolo dei Periti del tribunale di Napoli, abbastanza eloquenti, che potrebbero, se tenute in debito conto, evitare un ‘aggravio di spese alla comunità…, ed è strano che fino ad oggi siano state sottovalutate!
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Per una questione di brevità mi fermo qui, ma, ignorante come sono, potrei scriverLe trattati su quali e quanti motivi sono OSTATIVI a ritenere la istanza 2780 /95 una ISTANZA DI CONDONO;
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Ritengo doveroso, in chusura di questa mia, un accenno alla denuncia da me avanzata il giorno 11/08/2005, che ha subito 2 (Due) volte l’archiviazione presso la Procura di Napoli confermata dal G.I.P. e già 1 (Una) volta presso la Procura di Nola, senza che i magistrati, per una strana EPIDEMIA di SVISTE non promuovessero il benché minimo accertamento;
Adesso quella denuncia, insieme a quella del 06/02/07 è sul Suo tavolo, e riservandomi di integrarla con l’ultima, depositata proprio il giorno 09/02/07, confido, insieme ad altre centinaia di famiglie ed al diritto, nell’accertamento del vero…
Saluti da Luigi Iovino www.luigiiovino.it
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