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Sanità Campania: relazione della Corte dei Conti

Relazione del Procuratore Regionale Sezione della Campania dott. Arturo Martucci di Scarfizzi in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2007 (per la parte della sanità integralmente riportata)

di Enzo Maddaloni - mercoledì 27 giugno 2007 - 5972 letture

Il panorama della sanità regionale in Campania è dominato, oltre che da irrisolti problemi organizzativi di tipo sanitario che esulano – in quanto tali – dall’ottica di questa Relazione, da tematiche relative a questioni finanziarie e da una variegata tipologia di illeciti, via via emergente negli anni, che testimoniano il permanente scostamento da una ordinata gestione amministrativa e finanziaria.

Circa il debito sanitario in Campania, può rilevarsi come il suo accumularsi nel tempo determini una serie di riflessi negativi, sia sul riparto delle quote del Fondo Sanitario Nazionale, sia sull’efficienza dei servizi sanitari resi ai cittadini, sia sugli oneri aggiuntivi che inevitabilmente conseguono alle azioni giudiziarie intraprese dai terzi creditori.

Non è un caso che nel quinquennio 2001/2005, secondo alcuni rilevamenti statistici, il 23% del disavanzo sanitario nazionale si è formato in Campania, nell’ambito del 60% circa di disavanzo accumulato in tre regioni: Lazio, Sicilia e Campania.

E’ questo il motivo per cui in queste regioni sono tenute alte le ddizionali IRPEF e IRAP il cui gettito è destinato a finanziare il disavanzo e sono stati individuati percorsi, pur diversi tra loro, per quella che viene definita come “ristrutturazione” dei crediti vantati verso le AA.SS.LL. da terzi privati fornitori di prestazioni.

In Campania, l’ambizioso raggiungimento di quest’ultimo obiettivo è stato affidato alla SO.RE.SA. S.p.a., (Società Regionale Sanitaria), con capitale pubblico, inizialmente di €. 500.000,00, interamente della stessa Regione Campania, costituita a seguito della Legge Regionale 21/12/2003 n. 28 e dotata, con la Legge Finanziaria regionale per il 2006 del 29/12/2005 n. 24, di fondi pari ad €. 170.000.000,00, per il 2006 e €. 170.000.000,00, per il 2007, mentre con Legge Finanziaria regionale per il 2007 (art. 34, punto 3) si è disposto che la somma di €. 170.000.000,00 viene iscritta per tutta la durata delle operazioni necessarie al pagamento dei debiti maturati da AA.SS.LL. e AA.OO. fino al 31/12/2005.

Alla SO.RE.SA., infatti, sono state attribuite, tra l’altro, rilevanti funzioni in materia di rientro del debito sanitario campano.

Con l’art. 2 della ricordata Legge Regionale n. 24/2005 sono stati aggiunti i commi da 6 a 16 all’art. 6 della mentovata Legge Regionale istitutiva n. 28 del 28/12/2003.

In sostanza, la SO.RE.SA. dovrà provvedere all’estinzione del debito sanitario campano, accumulato nel tempo da AA.SS.LL. e AA.OO. e maturato fino al 31/12/2005 (stimato in circa €. 5.000.000.000,00 di cui €. 2.723.000.000,00 circa da finanziarsi sul mercato) e potrà avvalersi di strumenti finanziari con durata non superiore a trent’anni, inclusa la cartolarizzazione dei crediti, trattando in nome e per conto delle Aziende Sanitarie con gli operatori finanziari.

Risulta pure che la SO.RE.SA. ha espletato una procedura selettiva ad evidenza pubblica, individuando nella offerta presentata da tre banche: Calyon S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Lehman Brothers International (Europe) il progetto idoneo a realizzare l’estinzione programmata del debito.

La procedura prevista – secondo anche quanto si apprende dalla Delibera della Giunta Regionale 4/12/2006 n. 2008 - si svilupperebbe attraverso vari passaggi: un accordo transattivo tra ditte creditrici (strutture private che hanno reso le prestazioni, da tempo non pagate) e le AA.SS.LL. e AA. OO. debitrici, con rinuncia a interessi e spese aggiuntive; cessione dei crediti ristrutturati dai centri privati alla SO.RE.SA. previa certificazione degli stessi e, poi, successivamente, ad una società per la cartolarizzazione dei crediti da collocare sul mercato; accettazione da parte della Regione Campania di delegazioni di pagamento relativamente a quanto dovuto a SO.RE.SA. da parte delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.; accensione di un mutuo, o linea di credito, con il gruppo di banche prima ricordato a seguito a negoziazione intercorsa tra queste ultime e SO.RE.SA.; tale mutuo, o linea di credito, fino ad un massimo di €. 2.723.000.000,00, avrà durata ventinovennale e prevede la corresponsione di rate annuali di rimborso da €. 170.000.000,00, con un interesse pari all’Euribor, addizionato di una frazione percentuale che sembrerebbe essere intorno allo 0,3%.

Le banche pagheranno poi singole “tranche” (plausibilmente, per il tramite della SO.RE.SA. che ne verserà gli importi ai centri privati sottoscrittori delle transazioni e delle cessioni di credito), con una cadenza periodica che dovrebbe esaurirsi entro il 2007, percependo, inoltre, una commessa bancaria dell’1,5% su ogni operazione.

Questa, in sintesi, dovrebbe essere la manovra messa in campo e sulla quale esiste incertezza per la frammentarietà degli atti conosciuti e la non ufficialità delle fonti circa l’effettività dei pagamenti erogandi.

La incertezza è tale che la stessa Regione Campania, con deliberazione del Consiglio Regionale del 12/12/2006, ha disposto una “Indagine conoscitiva” sulle attività di rientro dal debito sanitario poste in essere dalla SO.RE.SA. S.p.a., attribuendo alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari la qualità di organismo di indagine con il compito di verificare: a) le attività poste in essere dalla SO.RE.SA. S.p.a.; b) la rispondenza delle medesime attività alle finalità previste dalle leggi istitutive della citata società.

Sembra poi che sia intervenuta una interrogazione parlamentare sul punto e che esposti siano stati consegnati anche alla Procura della Repubblica di Napoli.

Tuttavia, agli effetti delle competenze di questo Requirente, che segue già da qualche tempo le relative vicende, devono essere approfonditi eventuali profili di danno per la finanza pubblica che, comunque, dovrebbero essere risentiti dalla Regione Campania in quanto destinata a sopportarne gli effetti, sia perché trattasi pur sempre di finanza di trasferimento, sia perché SO.RE.SA. S.p.a. è totalmente partecipata dalla stessa Regione Campania.

Gli aspetti da approfondire sono di carattere finanziario e giuridico.

Sotto un profilo finanziario, ad esempio, occorre verificare se gli oneri a cui SO.RE.SA. si è impegnata per la linea di credito con la cordata di banche, oltre l’1,5% per singola operazione, siano congrui o meno rispetto agli interessi cui i centri privati avrebbero transattivamente rinunziato, tenendosi conto che con le banche sarebbe stato negoziato un tasso “variabile” per un lungo periodo di ammortamento e, quindi, estremamente aleatorio.

Inoltre, l’operazione di cartolarizzazione per il tramite di una società “veicolo” avrà non solo dei costi, ma i titoli da collocare sul mercato dovranno prevedere un tasso di rendimento e, quindi, di indebitamento, senza considerare l’incertezza sul successo di una tale operazione sui mercati lanciata dalla società “veicolo” (Special purpose vehicle - S.P.V.) verso la quale viene assunta obbligazione di pagamento con impegno pluriennale di spesa (art. 31, comma 17, della Legge Finanziaria regionale per il 2007).

La certificazione dei crediti ristrutturati sarebbe poi affidata ad altre società, (la “Carrington e Cross”, e la “F.M.G e Partners”) per un compenso che sembra aggirarsi intorno a €. 18.000.000,00, ma non è chiaro se tale compenso sia compreso, in tutto o in parte, nella commissione dell’1,5% garantita alle banche, né si conoscono i termini dell’affidamento dell’incarico e tanto meno le modalità dell’eventuale rimborso, ma per un ulteriore aggravio finanziario regionale sembra deporre il punto n. 13 della Delibera regionale di Giunta n. 2008 del 4/12/2006 in virtù del quale la previsione di finanziamento regionale della SO.RE.SA. “è incrementata di un contributo regionale in c/esercizio pari all’1,5% del valore nominale dei crediti che SO.RE.SA. S.p.A. cederà eventualmente in più “tranche alla società per la cartolarizzazione dei crediti”.

Infine, se nonostante le effettuate cessioni dei crediti, i centri privati non vengono pagati (come sembra, fino al dicembre 2006 non sia avvenuto), sussiste il rischio, per non dire la certezza, che scatti la clausola risolutiva prevista dall’atto di cessione (almeno, secondo lo schema generale acquisito), con conseguente “rientro” dei crediti nella disponibilità del relativo cedente, di guisa che potrebbe tornare applicabile la direttiva 2000/35 C.E. che fissa per i ritardi oltre i 30 giorni per contratti perfezionati dopo il 2002, un interesse pari al 7% sopra il tasso di interesse della Banca Centrale Europea.

Sotto un profilo giuridico, poi, le perplessità sono più d’una.

L’intera operazione, come su descritta, ha l’effetto di far divenire SO.RE.SA. creditrice delle AA.SS.LL. e AA. OO. che sono enti i cui bilanci (e disavanzi) sono approvati dalla Regione che è, a sua volta, azionista unico della stessa SO.RE.SA, di guisa che sembrerebbe configurarsi una sovrapposizione di crediti e debiti sostanzialmente nello stesso soggetto giuridico, senza tuttavia che sia quest’ultimo, almeno formalmente, a contrattare con le banche, bensì la SO.RE.SA.

Quest’ultima, però, dovrebbe avere almeno un ruolo di intermediazione tra creditori originari e aziende sanitarie debitrici attraverso lo strumento della “ristrutturazione” del credito, ma poiché tale operazione passa attraverso la “certificazione” dei crediti stessi e di quest’ultima attività sarebbero incaricate la società “Carrington e Cross” e la “F.M.G. e Partners”, neanche questa funzione viene effettivamente svolta da SO.RE.SA., così come sembra che le operazioni di messa sul mercato dei titoli cartolarizzati siano affidate ad altro soggetto (la società “veicolo”).

Resta, dunque, da accertare l’effettiva funzione di SO.RE.SA. S.p.a. che formalmente assume impegni e oneri, che però, sostanzialmente, sono garantiti dalla Regione Campania che approva ogni passaggio procedimentale e che, come è specificamente precisato nel punto n. 9 della Delibera regionale di Giunta n. 2008 del 4/12/2006, “potrà assumere anche ulteriori impegni e rilasciare ulteriori dichiarazioni, anche a beneficio di SO.RE.SA. S.p.A., e della società per la cartolarizzazione dei crediti per ottenere la migliore valutazione dei prodotti finanziari conseguenti all’operazione, qualora ciò fosse richiesto dai soggetti chiamati a tali valutazioni e ciò al fine di ottenere il miglior risultato possibile per estinguere il debito sanitario pregresso”.

Sussistono, poi, alcuni interrogativi giuridici che riguardano le suddette operazioni finanziarie condotte da SO.RE.SA. e che si pongono in relazione alla recentissima norma recata dall’art. 1, comma 739, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) in virtù del quale viene integrato l’elenco delle operazioni costituenti indebitamento previsto dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004), includendosi espressamente “le operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume, ancorché indirettamente, nuove obbligazioni anche mediante la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono ecluse le operazioni di tale natura per le quali la delibera di Giunta regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006 purché completate entro e non oltre il 31/3/2007”.

Nessun dubbio, quindi, può sussistere sul fatto che, “a regime”, il complesso delle operazioni in questione costituirebbe “indebitamento”.

Occorre, però, chiedersi ai fini della disposizione intertemporale su richiamata, se alla delibera di Giunta regionale siano equiparabili le delibere della SO.RE.SA. o debba farsi riferimento alle delibere regionali che le approvano , occorrendo, poi, individuare, tra queste ultime, quella a cui far riferimento ai fini della data del 4/9/2006 e chiarire quali sono le operazioni da completare entro il termine del 31/3/2007 (comunque imminente), senza dire delle cessioni non concluse entro il 31/3/2007 che, se perfezionate in seguito, comporterebbero, per le relative cartolarizzazioni, un indebitamento.

Inoltre, per le eventuali operazioni non completate entro il suddetto termine, dovendosi ritenere come sussistente l’”indebitamento”, dovrà accertarsi quanta parte di quest’ultimo sia riferibile a spese non di investimento e quant’altra a spesa di parte corrente.

Tale accertamento non è di poco conto poiché l’art. 119, VI comma, della Costituzione, novellato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, pone il divieto di indebitamento per spese diverse da quelle d’investimento per le Regioni, e l’art. 30, comma 15, della Legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003) prevede per gli enti territoriali, la nullità degli atti e la irrogazione di sanzioni.

In disparte il fatto, di per sé significativo, che SO.RE.SA. è interamente partecipata dalla Regione Campania, deve notarsi come l’art. 3, comma 16, della Legge n. 350/2003 (Finanziaria per il 2004) precisi che “Le regioni a statuto ordinario possono, con proprie leggi, disciplinare l’indebitamento delle Aziende Sanitarie Locali e degli enti e organismi di cui all’art. 12 del D.lgs. 28/3/2000 n. 76 solo per finanziare spese di investimento”.

Le considerevoli dimensioni della debitoria sanitaria campana, gli obblighi assunti e la complessità senza precedenti degli strumenti giuridico – finanziari approntati, rendono doveroso l’approfondimento di tutta la tematica rappresentata.

Se è plausibile che l’intera operazione che ha portato alla creazione di SO.RE.SA. risponda ad un fine originario apprezzabile in quanto tendente al rientro del debito sanitario e al soddisfacimento delle ragioni “certificate” dei creditori, d’altra parte occorre verificare se tali fini possano, debbano o siano stati raggiunti e se le pubbliche finanze ne siano potute restare in qualche modo pregiudicate o ne abbiano potuto trarre legittimo giovamento.

Si attendono, quindi, i risultati della speciale Commissione d’indagine costituita dal Consiglio Regionale, così come sarà portata ogni attenzione agli sviluppi degli esposti penali, ma anche autonomamente questo Requirente seguirà l’andamento delle operazioni finanziarie annunziate da SO.RE.SA. i cui organi statutari dovranno comunque riferire quanto di loro competenza.

Può ora offrirsi uno “spaccato” delle azioni intraprese da questo Ufficio per numerose fattispecie di illecito riscontrate nel settore sanitario.

Sul versante della spesa relativa al personale dipendente continuano a venire in evidenza casi di liquidazione di premi di produttività e incentivanti elargiti indebitamente in modo indifferenziato, come è avvenuto in anni recenti nella ASL CE/2 per importi di circa €. 1.900.000,00: il relativo danno è stato azionato con citazione già depositata.

Di non minore gravità è il fenomeno di vari tipi di indennità che, per loro specifica natura, possono essere corrisposte solo a determinate categorie di soggetti dipendenti e non elargite senza alcun riferimento all’espletamento delle mansioni che quelle indennità presuppongono.

E’ il caso dell’indennità di coordinamento a circa 30 infermieri della ASL CE/1 in mancanza dell’effettività dell’incarico svolto sino al 2001: l’invito a dedurre, per un importo di circa €. 290.000,00 è già stato notificato ai presunti responsabili.

Analoghi accertamenti istruttori riguardano altre AA.SS.LL. A seguito di una complessa indagine svolta dalla Guardia di Finanza, è venuto in evidenza un diffuso sistema di elargizione di specifiche indennità per “malattie infettive”, previste dal C.N.L. – Comparto Sanità 1994/1997, erogate dagli anni ‘97/98 fino al 2006.

Tale indennità, spettante solo al personale infermieristico operante in reparti e strutture di ricovero per malattie infettive, come tali diagnosticate, è stata invece estesa a numerosissime unità di personale operanti in strutture di altro tipo.

Il fenomeno ha riguardato varie AA.SS.LL. e Aziende Ospedaliere e, quindi, grandi strutture sanitarie in alcune delle quali non risultano, allo stato, specifici reparti per malattie infettive (ai fini della suddetta indennità) e in altre lo sono solo in parte.

Gli importi complessivamente erogati sono rilevanti, trattandosi di molti milioni di euro e si è già provveduto alle notifiche degli inviti a dedurre ai soggetti ritenuti presunti responsabili “pro-tempore” nei vari periodi di riferimento.

Naturalmente, occorrerà accertare i vari livelli di responsabilità soggettive, se è intervenuta contrattazione decentrata e se vi siano altri reparti per malattie infettive oltre quelli già evidenziati.

Da tempo si è segnalato il fenomeno degli indebiti rimborsi effettuati dalle AA.SS.LL. campane per prestazioni rese da strutture operanti nel settore della riabilitazione fisioterapica in violazione delle C.O.M. (Capacità Operativa Massima).

Dopo una lunga indagine istruttoria e numerosissime audizioni seguite ad altrettanti numerosi inviti a dedurre, è stata depositata una citazione che riguarda gli indebiti rimborsi avvenuti negli anni 2000 e 2001 da parte della ASL NA/1 in favore di varie strutture private, a seguito della mancanza di parametri e criteri, con conseguente erogazione di un numero di prestazioni molto maggiore di quanto non fosse consentito.

Il danno azionato con la citazione depositata nel 2006 nei confronti di diverse tipologie di amministratori e dipendenti è stato complessivamente di €. 26.000.000,00, di cui €. 13.000.000,00 per danno all’immagine, in quanto dell’intera vicenda vi è stata vasta eco sulla stampa.

Ulteriori inviti a dedurre e istruttorie sono in corso per altre AA.SS.LL. campane per effettivo sforamento delle C.O.M. già determinate e ormai anche la Sezione territoriale inizia a rendere statuizioni, a fissare udienze e a discutere giudizi a seguito delle iniziative intraprese da questo Requirente.

Nel corso del 2006, ad esempio, la Sezione territoriale ha sì assolto alcuni convenuti (per mancanza di colpa grave) in un giudizio di responsabilità riguardante danni per sforamento C.O.M. alla ASL SA/2, ma, nel contempo, si è ampiamente diffusa sulla antigiuridicità del danno contestato con riferimento alle norme poste a tutela della corretta preordinazione funzionale dei servizi sanitari agli indirizzi programmati, conseguendone che l’ammontare del danno pubblico non può che essere pari all’intera spesa dovuta allo sforamento (di analogo tenore è un’Ordinanza istruttoria, intervenuta solo per quantificare il danno subito dalla stessa ASL come riferibile alla condotta di altro soggetto).

Inoltre, può osservarsi come nella ASL NA/1 (e anche ASL NA/2 e nella ASL SA/2) risultano avviate da qualche tempo varie procedure di recupero di quanto indebitamente corrisposto, anche se la giurisprudenza del TAR è oscillante, allorchè deve pronunciarsi sui ricorsi da parte dei soggetti incisi dai provvedimenti di recupero e si è in attesa di altre pronunce che possano chiarire meglio la complessiva situazione.

Si tratta, comunque, di iniziative tese al reintegro delle finanze di tali AA.SS.LL. di cui si prende atto.

Proprio in relazione a due Ordinanze del TAR Campania che avevano disposto accertamenti istruttori in merito a prestazioni rese in eccesso nel 2001 e 2002, e per le quali un centro di riabilitazione aveva attivato procedimento ingiuntivo contro la ASL NA/1, l’ufficio legale di quest’ultima, pur sussistendo i dati circa la quantificazione dei rimborsi non dovuti per sforamento della C.O.M. secondo i parametri previsti dalla legge, non riscontrava le Ordinanze del TAR Campania che, pertanto, procedeva alla condanna della ASL NA/1 per rilevanti importi in quanto l’Amministrazione non aveva dato risposta agli incombenti disposti.

Ne conseguiva, quindi, un danno ingiusto per le finanze dell’ASL NA/1 condannata al pagamento di prestazioni non dovute in quanto rese in eccesso.

Il relativo atto di citazione per oltre €. 600.000,00 è già stato depositato, non mancandosi di segnalare che proprio tale vicenda ha reso palese come la C.O.M. - pur non fissata per la ASL NA/1, come avrebbe dovuto avvenire – era tuttavia determinabile, con possibile quantificazione di ciò che non avrebbe dovuto rimborsarsi per le prestazioni rese in eccesso.

Per una questione legata invece al riconoscimento di C.O.M. in assenza dei requisiti di legge da parte della ASL NA/2, si è provveduto a notificare ai presunti responsabili inviti a dedurre per oltre €. 16.600.000,00 relativamente agli indebiti rimborsi erogati ad un locale centro di riabilitazione per gli anni dal 1999 al 2006; la vicenda è anche oggetto di procedimento penale ed è stato formulato anche invito per ristoro dei danni all’immagine di pari importo al danno patrimoniale.

Altro comparto toccato da una molteplicità di illeciti è risultato essere quello farmaceutico.

Si segnalano solo alcune vicende esemplificative.

Sono state depositati ulteriori atti di citazione, complessivamente per oltre €. 450.000,00 a causa della attività di “iperprescrizione” farmaceutica da parte di medici di base appartenenti alla ASL SA/2.

La Sezione territoriale, peraltro, ha accolto nel 2006 le pretese (sia pure riducendole) azionate da questa Procura con ben cinque sentenze di condanna per analoghi casi di “iperprescrizione” farmaceutica in danno della stessa ASL SA/2.

Inoltre, sono state depositate citazioni per indebito percepimento di rimborsi per farmaci falsamente prescritti a soggetti inesistenti e/o deceduti; il danno azionato supera €. 900.000,00, sia sotto l’aspetto patrimoniale che di lesione all’immagine e sono state intraprese anche azioni cautelari che hanno portato a sequestri conservativi, confermati in massima parte dal Giudice Designato.

La Sezione per la Campania ha accolto le impostazioni della Procura confermando la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di farmacisti la cui attività si inquadra nello schema delle concessioni di pubblico servizio, con obbligo di controllo delle ricette presentate dagli assistiti, in quanto le farmacie sono in rapporto con il S.S.N. e l’assistenza farmaceutica si pone su di un piano analogo a quello della assistenza medica.

In questa occasione la Corte territoriale ha anche ammesso prove su supporto informatico anziché cartaceo.

Continuano a verificarsi casi di acquisto di farmaci costosissimi non per il tramite delle farmacie distrettuali, bensì da farmacie pubbliche che, a loro volta, si riforniscono da grossisti che acquistano dalle case farmaceutiche produttrici.

Si è così verificato che una unità di farmaco particolarmente costoso che avrebbe potuto essere acquistato a circa €. 680,00 è stato poi acquistato ad oltre €. 1.100,00 ed anche considerandosi lo sconto del 20% si è sempre in presenza di costi notevolmente superiori a quelli che si sarebbero dovuti affrontare; di guisa che per una fornitura relativa a migliaia di unità del farmaco in questione, si è prodotto un rilevante danno per le finanze della ASL NA/5.

L’atto di citazione – la cui ipotesi istruttoria era già stata segnalata lo scorso anno – è quindi stato depositato nel 2006 per un importo di circa €. 700.000,00.

La Sezione territoriale ha altresì depositato sentenze di condanna per risarcimento danni azionati in favore della ASL NA/5 per irregolarità nella distribuzione dei “tikets” mensa, nonchè della ASL NA/1 per affidamento, incremento e proroghe indebite in favore di alcune ditte di vigilanza operati dal Presidente di una cessata USL in anni pregressi.

Varie istruttorie sono in corso per sprechi gestionali, maggiorazioni stipendiali, ristrutturazioni ospedaliere ex art. 20 della Legge n. 67/1988, assunzioni illegittime.

A quest’ultimo riguardo, si presta attenzione al fenomeno delle “esternalizzazioni” dei servizi che coinvolge, nel panorama nazionale, alcune Aziende Ospedaliere.

Sostanzialmente, si tratta di una “elusione” (non sembrano sussistere precise norme al riguardo) delle limitazioni di spesa per il personale recate da varie norme intese al contenimento dei costi di parte corrente, attraverso l’affidamento di servizi ospedalieri a società, per lo più cooperative, con strumenti contrattuali di vario genere.

L’effetto è quello di non far rientrare la “voce” stipendi nella spesa per il personale, peraltro senza garantire le necessarie sinergie di impiego con quello di ruolo e senza un reale controllo della maggior spesa per i relativi contratti.

Non può concludersi questo complessivo quadro che emerge, sia pure a distanza, delle patologie presenti nella sanità campana, senza formulare almeno un auspicio: quello che la tutela della salute, prevista anche dalla Carta Costituzionale (art. 32), venga considerata come un fine primario a cui sono solo strumentali l’uso del personale, la provvista dei mezzi finanziari, la presenza di strutture sanitarie sul territorio, evitandosi, quindi, di considerare la salute stessa come un mezzo per alimentare spese, spesso ingiustificate, che finiscono, nel migliore dei casi, per essere fine a sé stesse.

Se questo punto di vista fosse tenuto nella dovuta, quotidiana evidenza, forse si eviterebbero quegli sprechi che sono la premessa degli illeciti che poi vengono in evidenza.


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