Invalidi, trasporto gratuito e stranieri
Trasporto gratuito per gli invalidi: illegittima la norma che esclude gli stranieri
Corte Costituzionale , sentenza 02.12.2005 n° 432
Il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto dalla Regione Puglia alle persone totalmente invalide per cause civili in possesso della cittadinanza italiana e della residenza in Puglia deve estendersi ai cittadini stranieri residenti nella regione.
E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 432 del 2 dicembre 2005, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, co. 2, della legge della Regione Lombardia n. 1/2002, come modificato dall’art. 5, co. 7, della legge della Regione Lombardia n. 25/2003, nella parte in cui discrimina dal novero dei fruitori della provvidenza sociale, gli stranieri in quanto tali in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, conseguentemente estendendo tale principio a tutte le Regioni d’Italia.
Lecce, 7 dicembre 2005 L’Assessore al “Mediterraneo” con delega allo “Sportello dei Diritti” e “Servizi Immigrazione Salento” Avv. Carlo Madaro
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SPORTELLO DEI DIRITTI viale Marche n° 17 73100 LECCE tel. 0832/342703 e mail: c.madaro@libero.
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