Sulle multe autovelox
MULTA AUTOVELOX: ANNULLABILE DAI GIUDICI, QUALORA GLI APPARECCHI SIANO SPROVVISTI DELLA PRESCRITTA TARATURA ANNUALE, LE MULTE SIANO ELEVATE FUORI DALLA GIURISDIZIONE DELL’AUTORITA’ COMUNALE E IN ORDINE ALLA DURATA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L’OPPOSIZIONE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTO DALL’ART. 18 DELLA LEGGE L. 689/81 INSTAURATO DAL DESTINATARIO DI UN VERBALE DI ACCERTAMENTO PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO.
Le multe elevate agli automobilisti con gli apparecchi per l’autovelox con annessa decurtazione dei punti sulla patente,sono tutte annullabili, qualora gli apparecchi stessi,oltre all’omologazione, non abbiano la prescritta taratura annuale e siano elevate fuori dalla giurisdizione dell’autorità comunale, ma questa era già noto a seguito delle numerose sentenze del Giudice di Pace. Ma tra le nuove motivazioni addotte per l’annullamento dell’ordinanza - ingiunzione prefettizia di pagamento lo Sportello dei Diritti della Provincia di Lecce interviene in ordine alla durata del procedimento amministrativo, previsto dall’art. 18 della L. 689/81, instaurato dal destinatario di un verbale di accertamento per la revoca del provvedimento d’ingiunzione elevato dal Prefetto di Lecce. L’art. 18 della legge 689/81 impone al presunto trasgressore di impugnare, a pena di decadenza, il verbale di accertamento entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, ma nulla dice in ordine al successivo termine entro il quale l’autorità amministrativa deve emettere l’ordinanza-ingiunzione o accogliere il ricorso ed annullare il verbale di accertamento. La conclusione alla quale perviene il il Giudice di Pace di Lecce è quella di ritenere applicabile anche alla fattispecie de quo l’art. 2 della legge 241/90. In sostanza, il presunto trasgressore, depositato il ricorso in via amministrativa all’Autorità competente, matura un diritto soggettivo alla definizione tempestiva del procedimento, che coincide proprio con i termini stabiliti dall’art. 2 della legge 241/90 (ora 90 giorni, dopo il D.L. 15/2005 conv. con L. 80/2005). In assenza di una norma derogatoria, anche di carattere regolamentare, si applica il principio generale sancito dalla legge quadro sul procedimento amministrativo. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione oltre tale termine configura una violazione di legge e pertanto deve essere annullato il provvedimento sanzionatorio. Questo è quanto sancito dalla sentenza di oggi , su ricorso predisposto dallo “ Sportello dei Diritti “ della Provincia di Lecce la cui delega è stata assegnata all’Assessore CARLO MADARO. Questa ulteriore iniziativa dello “Sportello dei Diritti”,era finalizzata a veder riconosciuto il diritto del cittadino - utente della strada - alla certezza della violazione contestata e all’osservanza della corretta procedura nell’emissione del verbale e della stessa ingiunzione prefettizia. La sentenza emesse oggi 02 dicembre 2005 dal giudice di pace di Lecce. Avv. COSIMO ROCHIRA, ha accolto il ricorso stabilendo la nullità della multa e, quindi, l’annullamento della decurtazione dei punti e la non debenza della sanzione pecuniaria.
Lecce, 02 dicembre 2005 L’Assessore al “Mediterraneo” con delega allo “Sportello dei Diritti” Carlo Mada
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -