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Se davvero progetto è... che progetto sia

La Nidil Cgil ha elaborato un contratto tipo. Ma quanti committenti lo utilizzano? Se davvero PROGETTO è... che PROGETTO sia...

di Letizia Tassinari - venerdì 8 dicembre 2006 - 4107 letture

Ma occhio al contratto... e al progetto!
La Nidil Cgil ha elaborato un contratto tipo.
Ma quanti committenti lo utilizzano?

Troppo spesso il contratto non prevede neanche un compenso certo.

Si lavora solo a provvigioni... senza sapere se il mese dopo nella busta paga ci sarà un compenso o pure no!

Oltre al fatto che, in molti settori, il lavoro svolto nulla ha a che fare con i contratti che vengono applicati.. perché il progetto non c’è.

Commesse di negozi, baristi, cuochi... e, a Lucca, un caso limite: persino la responsabile dei bagni pubblici ha un contratto a progetto... dove è ben difficile capire di che tipo di progetto si possa trattare!


CONTRATTO "TIPO" DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

... di seguito denominato “Committente”, con sede presso il... in Via... prov. (...); partita Iva / codice fiscale ...,

E

Il/La sig./ra... di seguito denominato/a “Collaboratore”, nato/a a... il ... / ... / ... , domiciliato/a a ... (...) in via ... n..., codice fiscale....;

premesso

che le parti, come sopra rappresentate, convengono di dare un ordinamento al rapporto di collaborazione, teso a migliorare le condizioni di lavoro del collaboratore per le attività prestate a favore dell’Azienda/ente facendo ricorso a quanto previsto e consentito dal comma 4 dell’art.61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003;
che il Committente svolge l’attività di...... , e che, in relazione al progetto (programma di lavoro o fase di esso) denominato “......” intende avvalersi dell’apporto del lavoro del Collaboratore;
che a sua volta il Collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria opera lavorativa;
che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa a progetto;
che il Committente non richiede al Collaboratore l’esclusività della sua prestazione.

visto l’articolo 409 del Titolo III del codice di procedura;
visto l’art. 50, co. 1, lett. c-bis del Tuir- dpr 917/86, come modificato dall’art. 34 della legge 342/00 in materia di assimilazione fiscale;
visto l’art. 2,co. 26 della legge 335/95 e successive modifiche, in relazione alle materie previdenziali e assistenziali;
visto il Titolo VII, capo I, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003;

tutto ciò premesso e convenuto fra le parti

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

Il contratto ha natura di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, e viene conferito ai sensi e per gli effetti del Titolo VII, capo I, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della Legge 30 del 2003 e dell’art. 409 n. 3 del codice di procedura civile trattandosi di prestazioni prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione.

Il Collaboratore presterà la propria opera in piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il Committente. Pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Il Collaboratore dovrà svolgere a favore del Committente la funzione di... con le mansioni di... nell’ambito del progetto (oppure programma di lavoro, oppure fase di progetto o programma) di seguito dedotto nel suo contenuto caratterizzante e, comunque, allegato integralmente al presente contratto: ...

Il lavoratore avrà ampia autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione operando anche con modalità di tele-lavoro e concordando le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dall’Azienda o dal lavoratore. Nel coordinamento dell’attività del Collaboratore con quella del Committente si terrà conto:
ai sensi dell’art. 62, comma d, del dlgs n. 276/2003 applicativo della legge 30/2003, nei casi in cui sia indispensabile per la particolarità dell’incarico una forma di coordinamento con il Committente, che definisca anche l’esecuzione temporale della prestazione, sarà il lavoratore nella sua autonomia a indicare autonomamente la fascia di presenza presso una sede stabilita dal Committente o attraverso modalità condivise, coordinando questa scelta con il Committente e con gli eventuali altri lavoratori in relazione agli obiettivi dell’incarico ricevuto.
al fine di garantire quanto stabilito dall’art. 61, comma 1, e art. 62, punto d, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003 mettendo in relazione la prestazione al raggiungimento del risultato indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione lavorativa. Il lavoratore, qualora sussistano le necessità di cui alla lettera b), potrà altresì modificare periodicamente la propria disponibilità con gli stessi criteri di cui alla lettera b) del presente articolo.
se necessario e/o richiesto, in riferimento alla lettera b), un impegno maggiore rispetto alla disponibilità data, il lavoratore avrà la facoltà di rimodulare, concordandolo con il Committente, recuperando la disponibilità aggiuntiva successivamente, nella massima autonomia e libertà e in relazione unicamente al risultato da raggiungere.

Il Collaboratore avrà facoltà di utilizzare sia i propri strumenti che quelli messi a disposizione dal Committente per un corretto e puntuale adempimento della sua prestazione.

Il lavoratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.
Il lavoratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all’immagine e pregiudizio al Committente. Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere dell’essenzialità, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30 del 2003.

Il presente contratto avrà inizio dal... con scadenza al... (oppure) Il presente contratto avrà inizio dal... e avrà scadenza determinabile indicativamente al... perché legata alla durata effettiva del progetto, programma di lavoro o fase di esso, non presumibile con certezza al momento della stipula del presente contratto).

Il compenso lordo annuo per la prestazione è stabilito in Euro... omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente escluse quelle a carico del Committente.

La corresponsione del compenso avverrà, nell’arco di ogni anno, con 11 acconti mensili più un saldo di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno... di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante prospetto paga cos“ come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.

ATTENZIONE:

Questo contratto tipo si basa su di un rapporto di 12 mesi. Se il rapporto effettivo sarà di diversa durata, le previsioni che trovate qui indicate vanno riproporzionate a seconda della durata inferiore o superiore ai 12 mesi.
In caso del possesso di partita Iva da parte del Collaboratore il paragrafo precedente deve avere la seguente dicitura: “La corresponsione del compenso avverrà, nell’arco di ogni anno, con 11 acconti mensili più un saldo di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello di inizio della prestazione, mediante presentazione di fattura con possibilità di rivalsa del 4% sui costi contributivi così come stabilito dalla normativa vigente”. In questa ipotesi non vanno indicati i successivi paragrafi 11 e 23.

Il compenso annuo, di cui all’art. 9, s’intende corrisposto a fronte di una prestazione espletata per 11 mesi. Il Collaboratore ha diritto nel mese residuo, previo accordo con il Committente, a non essere vincolato a prestazione alcuna.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, o suo incaricato, saranno rimborsate dietro presentazione di apposita documentazione entro 5 giorni o anticipate nel rispetto della normativa in materia e del regolamento del Committente.

Qualora sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione quali malattia, infortunio e maternità, ai sensi degli artt. 61, comma 4, e 66, comma 2, del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003 le parti concordano che non vi sarà, a carico del lavoratore, nessun vincolo di prestazione e la stessa rimarrà sospesa:
nel caso di infortunio sul lavoro fino a guarigione clinica;
nel caso di malattia per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare;
nel caso di maternità, per il periodo compreso nei due mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 180 giorni. é considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere certificati e l’Azienda potrà richiedere un’apposita verifica medica. In tali casi la scadenza del contratto individuale sarà prorogato per eguale periodo;
per gravi e comprovati motivi familiari e per congedi parentali, entro un limite massimo di 30 giorni l’anno;
il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al Committente l’impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative;
qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione di cui al precedente comma, il Collaboratore presenterà tempestivamente al Committente, e comunque entro 48 ore, la documentazione sanitaria;
al fine di sovvenire al bisogno del Collaboratore nei periodi di malattia e maternità, la parte committente si dichiara disponibile ad attivare forme di assistenza e previdenza, valendosi, con il consenso del Collaboratore, di istituzioni esterne (es. società di mutuo soccorso o assicurazioni), i cui costi saranno sostenuti dal Committente stesso. A tale scopo il Committente metterà a disposizione Euro… all’anno.

Al Collaboratore è garantita la partecipazione ai corsi di formazione o aggiornamento professionale in relazione all’incarico assegnato, con eventuali costi a carico del Committente.
Ove possibile, ciò vale anche per quelli organizzati per i dipendenti.

Per prestazioni e attività inerenti all’esecuzione di progetti o programmi di lavoro o fasi di esso analoghi a quelli oggetto del presente contratto, è garantito il diritto di prelazione. Pertanto il Committente stesso si impegna a proporre la possibilità di accendere un nuovo contratto al contraente del presente contratto entro i 12 mesi successivi alla scadenza del presente accordo, per lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza per il Committente.

L’indennità da corrispondere alla conclusione del rapporto è pari all’8% del compenso.

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:
per scadenza del termine concordato;
per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico; per revoca da parte del Committente, così come disposto al successivo punto a.1);
per morte, interdizione, inabilitazione del Collaboratore;
per rinuncia del Collaboratore cos“ come disposto al successivo comma b.1);

a.1) nello specifico il Committente può rescindere il contratto quando si verifichino:

- gravi inadempienze contrattuali;

- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;

- commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della legge n. 55/90 e successive modifiche;

- danneggiamento o furto di beni.
In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione. Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo, dovrà darne motivata comunicazione al Collaboratore mediante raccomandata A/r.
Il Collaboratore potrà espletare le procedure di conciliazione come al punto 22 del presente contratto.

b.1) il Collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/r con un preavviso di 30 giorni. In caso di mancato preavviso il Collaboratore sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al corrispettivo che gli sarebbe spettato nel periodo di preavviso non prestato.

Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (Assicurazione obbligatoria Inail).

Il Committente assume la responsabilità civile per i fatti compiuti dal Collaboratore nell’esercizio delle funzioni che siano strettamente connesse all’incarico conferito, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile.

Prendendo atto dell’oggettiva inadeguatezza dell’attuale copertura previdenziale e sociosanitaria relativa alle coperture obbligatorie in materia, il Committente acconsente ad attivare, a favore del Collaboratore, una forma previdenziale integrativa dell’entità di Euro... e le cui condizioni saranno definite congiuntamente al Collaboratore entro 30 giorni.

Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e Collaboratore, nonché della valutazione di possibili diversità interpretative del presente contratto. A questo fine i contraenti possono chiedere l’assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.

Il Collaboratore dichiara espressamente di essere esente da Iva ai sensi dell’art. 5, comma 2, dpr 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni e si impegna ad effettuare le necessarie comunicazioni all’Inps per l’iscrizione nella gestione separata.

Il presente contratto, le cui spese di bollo sono a carico del Committente, viene redatto in due originali e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi delle disposizioni vigenti.

In caso di controversie in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di...
Letto, confermato e controfirmato. ..., lì...

Il Committente
Il Collaboratore

Il Collaboratore dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente per iscritto le condizioni del presente contratto.

Il Collaboratore


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