Autovelox
Gli autovelox non debbono essere strumenti di finanziamento pubblico ma finalizzati alla sicurezza della circolazione e alla tutela della vita umana.
AUTOVELOX: Lo “ Sportello dei Diritti della Provincia di Lecce” segnala la circolare Prot. 9546/2006/Area III della Prefettura di Lodi che invita gli enti accertatori ed in particolare i Comuni d’infrazioni in particolare con autovelox a non considerare tali apparecchiature strumenti di finanziamento pubblico ma finalizzati alla sicurezza della circolazione e alla tutela della vita umana.
Lo “SPORTELLO DEI DIRITTI” della Provincia di Lecce, la cui delega è stata assegnata all’Assessore Carlo Madaro, segnala la circolare del 26/10/06 con n. Prot. 9546/2006/Area III della Prefettura di Lodi, che di seguito si riporta, in tema di autovelox e rispetto dei principi ispiratori della normativa stabilita dal Cds che è improntato alla sicurezza della circolazione e della vita umana e non al finanziamento degli enti pubblici accertatori:
“Si fa riferimento all’applicazione dell’art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada”, relativo ai limiti di velocità.
Scopo della citata norma, come noto, è la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana. Ciò si realizza attraverso: 1) la ragionevole determinazione dei limiti massimi; 2) l’opportuna segnaletica al riguardo; 3) la chiara e corretta informazione agli utenti della strada dell’utilizzazione in corso di dispositivi di controllo del traffico, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002: nel quadro di un’azione, prima ancora che repressiva, eminentemente preventiva con lo scopo di aumentare la consapevolezza e il rispetto dei valori sopra menzionati.
Ne consegue che le modalità applicative e la valutazione delle circostanze di fatto delle violazioni devono ispirarsi unicamente ai principi generali della sicurezza e dell’incolumità, questi essendo i valori primari che il legislatore ha avuto di mira.
La previsione dell’art. 208 – in forza del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni – intende esclusivamente definire il novero dei soggetti beneficiari dei proventi e, come è ovvio, non è il motivo ispiratore (finanziamento pubblico) del sistema sanzionatorio del Codice della Strada.
La qual cosa è ben nota agli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella loro quotidiana attività, come è stato recentemente sottolineato anche dalla stampa specializzata.
D’altra parte risulta che tali principi siano stati pienamente recepiti dal Presidente della Provincia di Lodi, che qui legge per conoscenza e al quale si manifesta pieno compiacimento per l’installazione, anche d’intesa con alcuni Sindaci, di dispositivi di segnalazione visiva della velocità di marcia dei veicoli. Detti dispositivi, in un’ottica squisitamente educativa, consentono facilmente di moderare la velocità e di non superarne i limiti massimi.
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi suesposti, al fine di migliorare la circolazione in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato-comunità.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
IL PREFETTO (De Stefano)”
1 -
Ci è sembrato pertanto opportuno riportare di la nota della Prefettura di Lodi, con la speranza che possa estendere la sua forza persuasiva a tutto il territorio nazionale e che una volta per tutte i Comuni smettano di mascherare esigenze di bilancio con un’effettiva tutela della sicurezza stradale. Lo “Sportello” propone quindi ancora una volta l’installazione di dispositivi luminosi di segnalazione visiva della velocità nei luoghi a maggior rischio per la circolazione stradale.
Lecce, 4 dicembre 2006 L’Assessore al “Mediterraneo” con delega allo “Sportello dei Diritti”
Carlo Madaro
www.provincia.le.it
SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO viale Marche n° 17 73100 LECCE tel.e fax 0832/342703 - e mail: c.madaro@libero.itIl
Di seguito la circolare completa.
LODI, 26 OTTOBRE 2006
Prot. 9546/2006/Area III
Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia
e p.c.
Al Signor Presidente della Provincia di Lodi
Al Signor Questore
Al Signor Comandante provinciale dei Carabinieri
Al Signor Comandante provinciale della Guardia di Finanza
Al Signor Comandante della Sezione Polizia Stradale
OGGETTO: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. Art. 142.
Si fa riferimento all’applicazione dell’art. 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 “Nuovo Codice della Strada”, relativo ai limiti di velocità.
Scopo della citata norma, come noto, è la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana.
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Ciò si realizza attraverso: 1) la ragionevole determinazione dei limiti massimi; 2) l’opportuna segnaletica al riguardo; 3) la chiara e corretta informazione agli utenti della strada dell’utilizzazione in corso di dispositivi di controllo del traffico, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002: nel quadro di un’azione, prima ancora che repressiva, eminentemente preventiva con lo scopo di aumentare la consapevolezza e il rispetto dei valori sopra menzionati.
Ne consegue che le modalità applicative e la valutazione delle circostanze di fatto delle violazioni devono ispirarsi unicamente ai principi generali della sicurezza e dell’incolumità, questi essendo i valori primari che il legislatore ha avuto di mira.
La previsione dell’art. 208 – in forza del quale i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni – intende esclusivamente definire il novero dei soggetti beneficiari dei proventi e, come è ovvio, non è il motivo ispiratore (finanziamento pubblico) del sistema sanzionatorio del Codice della Strada.
La qual cosa è ben nota agli operatori della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri nella loro quotidiana attività, come è stato recentemente sottolineato anche dalla stampa specializzata.
D’altra parte risulta che tali principi siano stati pienamente recepiti dal Presidente della Provincia di Lodi, che qui legge per conoscenza e al quale si manifesta pieno compiacimento per l’installazione, anche d’intesa con alcuni Sindaci, di dispositivi di segnalazione visiva della velocità di marcia dei veicoli. Detti dispositivi, in un’ottica squisitamente educativa, consentono facilmente di moderare la velocità e di non superarne i limiti massimi.
Tanto premesso, le SS.LL. sono pregate di voler informare l’attività sanzionatoria in oggetto ai principi suesposti, al fine di migliorare la circolazione in questo territorio provinciale e di accrescere la fiducia del cittadino-utente della strada nello Stato-comunità.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione.
IL PREFETTO
(De Stefano)
- Ci sono 2 contributi al forum. - Policy sui Forum -
VOLEVO COMUNICARE CHE SULL’AUTOSTRADA MILANO GENOVA A OTTO CHILOMETRI DA TORTONA C’E UN AUTOVELOX CHE NON E SEGNALATO LO VEDI SOLO QUANDO PASSI IN AUTO NON SEMBRA CORRETTO NEI CONFRONTI DI NOI AUTISTI SI PUO FARE QUALCOSA GRAZIE REYGEY (SALVATORE)
Assecondando la norma è doveroso pre segnalare tutti gli autovelox, pertanto invito gli organi preposti, qualora non avessero già provveduto, ad attivarsi. Però lasciatemi qualche riga per una considerazione che si traduce in una vera e propria provocazione. Per incorrere nel reato di chi ruba, in Italia, il ladro dovrà trovare in prossimità del corpo del reato il cartello " ATTENZIONE" stai commettendo un reato nel rubare tale oggetto? Delle volte credo che in Italia pur di assecondare una politica garantista si ecceda nella contraddizione E’ come se si volessero delle regole ma con il timore nel farle osservare. Che senso ha allora spendere milioni e milioni di Euro nel segnalare la velocità consentita. Apponiamo tutta la segnaletica del caso soltanto in prossinità degli Autovelox no?