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Acqua e canoni di depurazione, la legge cautela il gestore privato

I cittadini intanto hanno l’obbligo di pagare. I servizi, poi, un giorno i gestori li realizzeranno. Forse.

di cirignotta - mercoledì 18 novembre 2009 - 3137 letture

Nell’ultimo periodo alcune zone della Sicilia sono state vessate dalla richiesta da parte di Caltaqua dei canoni di depurazione per un servizio che si ritiene inesistente. Giusta la protesta dei cittadini che, però, non hanno fatto i conti con la realtà dell’attuale legislazione ed a questo proposito, si vuole dare piena informativa per capire con quali meandri politici e di legge i cittadini si debbano confrontare.

In riferimento a quanto decretato dalla sentenza della corte costituzionale n. 335/2008 del 10 ottobre 2008, dove si parlava di illegittimità delle norme in cui la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche in caso di assenza o temporanea inattività di depuratori, il legislatore è corso subito ai ripari attraverso la legge n° 13 del febbraio 2009, di conversione del dl. 30 dicembre 2008, n. 208, recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” ponendo un nuovo articolo ad hoc (art. 8-sexies).

Una nuova condizione che pone un forse alle richieste di rimborso dei canoni di depurazione specie per il periodo pregresso dei 10 anni stabilito dalla sentenza della Cassazione, il nuovo articolo infatti prevede che la tariffa di depurazione sia dovuta anche “nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione”, e che, in attuazione della citata sentenza, i gestori possano provvedere ai rimborsi “anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009” se nel frattempo il gestore si adopera nel processo di attivazione del servizio di depurazione, “dall’importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento già avviate”.

In pratica, laddove i gestori delle opere di realizzazione o anche la sola progettazione degli impianti – cosa che nel caso della Sicilia e secondo i Piani d’ambito, sembra essere già stato previsto – il canone quindi andrà pagato, e il rimborso, se dovuto, sarà comunque solo ratealizzato e parziale.

La nuova legge quindi impone il pagamento del canone di depurazione anche per impianti fantasma, che sono solo progettati ma non utilmente operativi. Riguardo invece i rimborsi possono essere richiesti solo dal 1° ottobre 2009 e dalla somma si debbono dedurre anche le quote degli oneri che riguardano la progettazione e messa in funzionamento dei futuri depuratori fognari ed idrici.

Una vera beffa che obbliga l’utenza a pagare il costo di realizzazione degli stessi depuratoti costringendo il cittadino siciliano a subire l’ulteriore danno, sancito anche dalla non potabilità dell’acqua che dai danni che questa condizione provoca in alcuni territori.


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