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Modernità rivoluzionaria del diritto ittita

Molti credono che il diritto moderno sia nato in Inghilterra, ma ricerche storiografiche particolareggiate propendono per un’altra ipotesi. Che tutto sia nato ai tempi dell’Impero Ittita. Di seguito un breve saggio sul diritto ittita.

di Emanuele G. - martedì 27 marzo 2012 - 6004 letture

L’affermazione può sembrare quanto meno improvvida e originale. Si intende dimostrare che i prodromi del diritto moderno non siano recenti. Essi – i prodromi – risalirebbero a un’età piuttosto remota della storia del genere umano. Fra il 1500 a.C. e il 1300 a.C allorquando in Asia Minore l’Impero Ittita divenne una potenza regionale molto temuta e rispettata.

L’Impero Ittita aveva come territorio di riferimento l’attuale Anatolia in Turchia. Il suo potere si emanava nel Caucaso Meridionale, nel resto della Turchia e nei territori a cavallo fra l’Assiria e il Mar Mediterraneo. Di norma la storia dell’Impero Ittita è suddivisa in tre fasi essenziali: il Vecchio Impero, costruzione e consolidamento del loro potere in Anatolia; il Nuovo Impero, fase contraddistinta da un intervento energico nella politica internazionale; e gli Stati neo-ittiti, entità statuali che continuavano l’ “eredità postuma dell’Impero”.

Scopo del presente saggio non è quello di ragguagliarvi sulla storia dell’Impero Ittita. Bensì di aprirvi alla conoscenza del diritto ittita. Come mai questa scelta? Il motivo è piuttosto semplice. Si crede – in maniera erronea – che il diritto moderno nasca in Inghilterra con l’ “Habeas Corpus” del 1679. Non è così. La storia ci permette di comprendere che la questione è molto più complessa rispetto a quanto si creda.

Il punto di partenza è il rinvenimento di due tavolette negli archivi del palazzo reale di Boghazkoy (attuale nome dell’antica capitale dell’Impero Ittita Hatussa – nda) che contengono i regolamenti normativi della società ittita dal 1650 a.C al 1100 a.C. Sia per quanto riguarda il codice civile che per il codice penale. Ogni tavoletta contiene 100 articoli. Gli archeologi hanno codificato le succitate tavolette con i codici CTH291 e CTH292.

I testi fondamentali per ottenere un’analisi molto particolareggiata del diritto ittita sono due: A) E. Hirosny “Code hittite de l’Asie Mineure (vers 1350 av. J.C.)”, Parigi, 1922; & B) H. Zimmern “Hethitische Gesetze aus dem Staatsarchiv vor Borghaz-Koi (um 1300 v.Chr.), Lipsia, 1922.

Ritornando alle tavolette. Esse raggruppano le fattispecie giuridiche in otto aree tematiche:

I. Aggressione e offesa: articoli 1-24;

II. Relazioni matrimoniali: articoli 26-38;

III. Obbligazioni e servizi: articoli 39-56;

IV. Offesa della proprietà e rapina: articoli 57-144;

V. Contratti e prezzi: articoli 145-161;

VI. Materie sacre: articoli 162-173;

VII. Contratti e tariffe: articoli 176-186;

VIII. Relazioni sessuali: articoli 187-200.

Le intitolazioni delle succitate aree tematiche rivelano la modernità della codificazione ittita. Esse si basano sulla vita reale e cercano una mediazione prammatica. Il che da il senso dell’assoluta originalità del diritto ittita. Anche in relazione a quanto accadeva nei paesi confinanti. La riflessione sul diritto ittita non si può effettuare mediante una mera comparazione con il diritto attuale. Va sviluppata raffrontandolo con quello in vigore in Assiria, Fenicia, Egitto e altre entità statuali presenti nell’Asia Minore.

Alcune puntualizzazioni sulle dinamiche sociali dell’Impero Ittita. Vi erano essenzialmente due classi: gli uomini liberi e gli schiavi. Inoltre la società ittita era una società profondamente patriarcale con adeguati spazi per le donne. In riferimento a tale struttura sociale ci sono due appunti da evidenziare. Gli schiavi, la cui vita e integrità corporale era protetta dalla legge, avevano diritto di possedere piccoli appezzamenti di terreno in quanto potevano fornire un rendimento maggiore . Alle donne era concesso il divorzio anche se a certe condizioni. Inoltre, se il Re moriva gli poteva succedere la moglie. Da non sottovalutare, fra l’altro, che l’atto di usare violenza contro le donne era punito con la pena di morte.

La base del diritto ittita non era la vendetta. Piuttosto era connaturato dagli istituti della compensazione o della “restituito”. Ad esempio, un tizio “x” saccheggia la piantagione posseduta dal tizio “y”. Orbene, l’ordinamento penale ittita obbligava il colpevole a sanare quell’appezzamento rispetto a una situazione “ante quo”.

Erano previste tutta una seria di pene amministrative. Cioè – invece di andare in carcere – si estingueva la fattispecie con l’esborso di una certa somma. Ancora: se un operaio si faceva male il responsabile del fatto lo sostituiva, gli pagava le spese mediche e gli assicurava un’indennità.

Esistevano, naturalmente, delle pene corporali e/o mutilazioni che erano riservate agli schiavi. La pena di morte era prevista, ma per alcune fattispecie ben precise e determinate: ribellione contro il Re, ribellione in genere o sortilegio. Fra l’altro chi era condannato a morte non era oggetto di supplizi ulteriori.

Un ulteriore tassello, esisteva la responsabilità individuale e quella collettiva (ad esempio quella di una città). Il che ci fa capire di quanto fosse evoluto il sistema normativo ittita che si distingueva in maniera netta e accentuata rispetto ai sistemi in vigore nei paesi confinanti e/o dell’area. La somministrazione delle pene amministrativa – è il caso di rimarcarlo – era in base al censo del responsabile del danno o della fattispecie.

Quanto delineato fino ad ora ci apre un orizzonte del tutto nuovo ed inaspettato in uno scenario – quello egizio/mediorientale – dominato dall’intangibilità della figura del sovrano e da regolamenti sociali contraddistinti dalla legge del taglione. Il diritto ittita ha come punto di riferimento basilare la persona umana che non può essere oggetto all’arbitrio di una persona (il Re) oppure di norme non scritte. Tutto passa mediante l’applicazione di norme scritte e progressive. Il fatto che non esiste l’istituto della vendetta, ma della responsabilità la dice davvero lunga sull’originalità del corpus dell’ordinamento giuridico ittita. Originalità che è evidente nei regolamenti attinenti la figura della donna, dello schiavo e della convivenza civile. Infatti, come si può costruire una società equilibrata se essa predica il seme della vendetta e del non rispetto delle leggi? Il diritto ittita impartisce a noi cc.dd. “moderni” una bella lezione di civiltà visto che stiamo cercando con ogni mezzo di diminuire i diritti reali della gente. Ossia di noi stessi. I valori etici e giuridici dell’ordinamento ittita sono di una modernità lampante ed impressionante. Un modello da seguire perché si basa sul concetto di responsabilità. Aspetto che latita nelle decadenti società occidentali dominate dalla deresponsabilizzazione e dall’arbitrio incessante del dio denaro.


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