Il Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell’informazione Cnog-Fnsi

di Redazione - martedì 27 maggio 2003 - 6271 letture

Testo integrale della delibera di istituzione del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell’informazione Cnog-Fnsi

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, d’intesa con la Federazione nazionale della stampa italiana visto l’articolo 2 della legge 3.2.1963 n.69; vista la "Carta dei doveri del giornalista" approvata con propria deliberazione dell’8 luglio 1993; in attuazione delle raccomandazioni piu’ volte formulate dal Consiglio stesso ed in particolare della mozione del Consiglio nazionale che impegnava l’Esecutivo e la Presidenza a dar vita, assieme alla Fnsi, ad un comitato di garanzia

DELIBERA

E’ istituito, in via sperimentale, il Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell’informazione.

Composizione del Comitato Il Comitato e’ composto da cinque membri: due giornalisti, un magistrato almeno di Corte d’appello, un esponente del "Consiglio degli utenti", un esponente del "Comitato per la difesa dei minori e dei soggetti deboli".

I componenti del Comitato sono nominati dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine d’intesa con il presidente della Federazione nazionale della stampa, sentiti i rispettivi organi esecutivi.

Nessun componente del Comitato può far parte degli organismi rappresentativi della categoria giornalistica.

Funzioni e funzionamento del Comitato Il Comitato ha l’unica funzione di verificare il rispetto della "Carta dei doveri". Chiunque ritenga che la "Carta sia stata violata, può rivolgersi al Comitato presentando l’articolo o il servizio radiotelevisivo con il quale si sia concretizzato il presunto comportamento scorretto e fornendo, a questo fine, precise indicazioni. I componenti del Comitato volgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento. Nell’adempimento dei compiti sono tenuti ad osservare il massimo riservo.

Il Comitato, che si riunisce in piena autonomia, delibera a maggioranza. Le sue sedute sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le valutazioni del Comitato sono inappellabili. Il Comitato ha sede propria in Roma.

Il Segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute; cura gli adempimenti d’ufficio in attuazione delle deliberazioni adottate dal Comitato; coadiuva il presidente per il regolare svolgimento dei lavori.

Qualora un componente del Comitato sia assente, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti.

Si procede al rinnovo del Comitato se per tre sedute consecutive non venga raggiunto il numero legale.

La sostituzione del componente decaduto e il rinnovo del Comitato vengono effettuati dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti d’intesa con il presidente della Fnsi, sentiti i rispettivi esecutivi.

Gli oneri per il funzionamento amministrativo e gestionale del Comitato sono sostenuti in misura paritaria dall’Ordine nazionale e dalla Fnsi. Eventuali contribuzioni, compatibili con l’autonomia del Comitato, possono essere accettate, con decisione concorde, solo dai Consigli nazionali dell’Ordine dei giornalisti e della Fnsi.

Il Comitato resta in carica per un anno. I suoi componenti possono essere confermati.

REGOLAMENTO

Istanze al Comitato

Chiunque ritenga di aver subito un ingiusto pregiudizio da articoli, servizi o notizie pubblicati o diffusi da organi di informazione e di comunicazione di massa, oppure reputi il comportamento di un giornalista in contrasto con i principi fissati dalla Carta dei doveri, può richiedere l’intervento del Comitato.

L’istanza deve essere presentata per iscritto e deve contenere l’indicazione dell’articolo o del servizio che si intende sottoporre all’esame del Comitato, l’esposizione delle ragioni e la relativa documentazione.

Ricevuta l’istanza, il Comitato viene convocato dal Presidente, d’intesa e per mezzo del segretario, con telegramma o fax, inviato ai componenti almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

La convocazione del Comitato viene altresì comunicata ai Presidenti dell’Ordine nazionale e della Fnsi.

Funzioni del Comitato Il Comitato, esaminata la documentazione che gli viene sottoposta, sentito a discolpa il giornalista, accerta se vi sia stata violazione o meno dei principi previsti dalla Carta dei doveri. Se la denunzia non risulta fondata, il Comitato ne dispone l’archiviazione e ne da’ comunicazione all’istante.

In caso diverso il Comitato:

a) Notifica al Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine territorialmente competente il comportamento del giornalista per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare, secondo le procedure previste dalla legge 3.2.1963 n. 69.

b) Comunica la propria valutazione all’autore dell’articolo o del servizio, nonché al direttore responsabile dell’organo di informazione che ha pubblicato o diffuso l’articolo o il servizio sottoposti a giudizio perché provveda a pubblicarla o diffonderla, gratuitamente, entro un congruo termine, sullo stesso organo di informazione e con adeguato risalto. Avverte altresì i Comitati di redazione perché ne sollecitino la pubblicazione o la diffusione, facendole proprie, in base all’articolo 34 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. Ove il direttore non provveda, il Comitato rende altrimenti pubblica la propria valutazione (anche attraverso gli strumenti di informazione editi dagli organismi di categoria) e segnala il comportamento omissivo del direttore al Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine per gli eventuali provvedimenti deontologici di propria competenza.

Impegni degli organismi di categoria

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali e interregionali dell’Ordine, la Federazione nazionale della stampa e le Associazioni regionali e interregionali di stampa si impongono ad esaminare le valutazioni del Comitato e a collaborare perché vengano osservate e seguite.

Finanziamento

Il finanziamento del Comitato e’ assicurato dagli enti promotori i quali provvedono, con propria deliberazione, a determinare l’entità e la modalità delle rispettive, identiche contribuzioni.

L’entità dei rimborsi spese dovuti ai componenti il Comitato non può essere superiore a quella prevista annualmente dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti per i consiglieri nazionali.

Le eventuali contribuzioni, compatibili con l’autonomia del Comitato, possono essere accettate, con decisione concorde, solo dai Consigli nazionali dell’Ordine e della Fnsi.

Bilancio

Il Comitato redige un proprio bilancio e lo rende pubblico. Il bilancio e’ sottoposto all’approvazione concorde del Cnog e della Fnsi. I Consigli nazionali dell’Ordine dei giornalisti e della Fnsi procederanno all’approvazione delle variazioni al bilancio di previsione.

Fonte: OG Informazione, bimensile del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, numero 4-5 del luglio-ottobre 1994; pagina 13.


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