La Carta dei doveri

di Redazione - martedì 27 maggio 2003 - 8759 letture

Carta dei doveri del giornalista

· Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che egli ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità dei fatti e con la maggiore accuratezza possibile.

Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro. E’ un suo dovere compiere ogni sforzo per assicurare una dimensione pubblica alle notizie di interesse generale e per garantire al cittadino la conoscenza e il controllo degli atti pubblici.

Il rispetto della persona, della sua dignità e del suo diritto alla riservatezza e’ dovere fondamentale di ogni giornalista.

Il giornalista e’ responsabile del suo lavoro verso i cittadini. Eviterà comportamenti arroganti e favorirà il dialogo tra i media e il pubblico. Il risultato del lavoro che propone ai lettori deve essere sempre d’accordo con la sua coscienza.

Il giornalista e’ tenuto a osservare il segreto professionale e a non rivelare l’identità delle fonti che vogliono rimanere

riservate.

· La responsabilità del giornalista nei confronti dei cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello stato.

Il giornalista deve sempre rifiutarsi di fare o esprimere qualsiasi cosa sia contraria alla sua responsabilità professionale e alla sua conoscenza. Accetterà indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, a meno che non siano contrarie al contratto nazionale di lavoro o alla Carta dei doveri. In ogni caso, nel suo lavoro, deve rifiutare qualsiasi interferenza o pressione esterna.

Il commento e l’opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l’offesa e la diffamazione delle persone o quello del legittimo diritto di replica o rettifica delle persone eventualmente coinvolte. I giornalisti e gli organi di informazione distingueranno commenti e opinioni dalla cronaca e da qualsiasi altro servizio d’informazione, in modo da consentirne la piena libertà. Quando nel riferire i fatti di cronaca il giornalista debba esprimere fatti e valutazioni personali ne avvertirà chiaramente il lettore.

Il giornalista non discriminerà mai nessuna persona per la sua razza, religione, sesso, colore, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone e’ ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

Ogni persona ha diritto alla tutela della sua riservatezza e della sua sfera privata. Il giornalista non può pubblicare notizie sulla vita privata delle persone se non quando tali notizie siano di chiaro e rilevante interesse pubblico.

Nel raccogliere notizie sulla sfera privata delle persone il giornalista renderà sempre nota la propria identità e professione.

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati, a meno che non siano anch’essi direttamente coinvolti o che il dettaglio sia di rilevante interesse pubblico. I nomi dei congiunti non vanno comunque resi noti nel caso in cui ciò metta a rischio la loro incolumità.

I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati ne’ si forniranno particolari che possano condurre a un’identificazione, a meno che ciò non sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.

In nessun caso e’ consentito pubblicare il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca per i motivi che trovano ampie ragioni nella "Carta di Treviso" già patrimonio della deontologia professionale.

· Il giornalista può ottenere informazioni essendo presente ai fatti, o attraverso il racconto di terze persone, o con l’acquisizione di documenti o altro materiale. Nel caso in cui il giornalista abbia raccolto le informazioni attraverso il racconto di altre persone o da altri materiali deve sempre indicare le sue fonti con la massima precisione possibile.

La fonte può non essere citata soltanto nel caso in cui essa stessa abbia chiesto di rimanere riservata. Il giornalista deve comunque informare il pubblico di tale circostanza.

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni fornite dalle sue fonti. Nel caso in cui le informazioni si riferiscano a conflitti, a fatti dubbi o delicati, oppure ad accuse o comunque a fatti che possano danneggiare una o più persone, deve verificare la notizia con almeno due fonti indipendenti l’una dall’altra. Se ciò non risultasse possibile il giornalista deve informarne il pubblico.

L’obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie di informazione, a meno che la notizia non venga corretta e ampliata con mezzi propri.

· Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali a una ricostruzione completa dell’avvenimento. L’informazione non deve essere ingannevole come accade quando l’uso eccessivo di condizionali, punti interrogativi o ambigue espressioni lessicali inducono a prendere per certo quello che non e’.

I titoli non devono travisare in alcun modo il contenuto e il senso della notizia. Il giornale e’ frutto dell’ingegno collettivo dei giornalisti che ci lavorano ed e’ perciò necessario che lo sforzo professionale di ciascuno sia complementare a quello degli altri.

· Ogni persona accusata di un reato e’ innocente fino alla condanna definitiva. Il giornalista ricorderà sempre la presunzione d’innocenza in tutti i casi di indagini, processi o altre accuse e non costruirà i propri articoli in modo da presentare come colpevoli la persone che non siano state giudicate tali in un processo.

Il giornalista non darà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza dare opportunità di replica all’accusato . Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intenda replicare), ne informerà il pubblico.

Il giornalista si asterrà dal dare notizia di un avviso di garanzia fino a quando l’autorità giudiziaria non ne abbia dato comunicazione formale all’interessato (fino a quando non ne sia a conoscenza il diretto interessato).

Gli organi di informazione non pubblicheranno immagini che presentino intenzionalmente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo.

L’assoluzione o il proscioglimento da eventuali accuse dovranno sempre trovare lo stesso rilievo giornalistico attribuito all’ipotesi di reato.

· La rettifica delle notizie inesatte o ritenute lesive degli interessi delle persone coinvolte e’ diritto inviolabile di ogni cittadino ed e’ protetto dalla legge. I giornalisti e gli organi di informazione considerano il diritto di rettifica tra i loro fondamentali vincoli etici.

Nel caso in cui le persone o gli enti dei quali si sia trattato in una notizia abbiano interesse o necessità di replicare, il giornalista fornirà loro l’opportunità di una replica. Se ciò non fosse possibile, avvertirà il pubblico chiarendone i motivi.

Il giornalista dovrà correggere tempestivamente e accuratamente i suoi errori.

Ogni giornalista cercherà di favorire nella sua testata la creazione ed il lavoro degli istituti o degli strumenti che possano favorire il dialogo tra l’organo d’informazione e il pubblico (pagine per i lettori, spazi per le repliche, precisazioni e rettifiche, ecc.); cercherà inoltre di dare la massima diffusione e pubblicità nella loro attività.

· Nessun giornalista può appartenere ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione.

Nessun giornalista può svolgere altre attività professionali o volontarie (uffici stampa, di consulenza, promozione o relazioni pubbliche, pubblicità, incarichi politici o associativi), coincidenti con il suo settore di lavoro o che possano comunque mettere in discussione la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

Nessun giornalista può accettare regali, piaceri, viaggi gratuiti, trattamenti speciali o privilegi da enti, società o privati che possano condizionare o influenzare il suo lavoro, o essere lesivi della sua credibilità professionale.

Nessun giornalista economico può usare a suo vantaggio le informazioni delle quali venga a conoscenza in virtù del suo lavoro prima che queste informazioni siano diventate di dominio pubblico. Il giornalista economico non può scrivere di azioni, titoli o imprese nelle quali abbia direttamente o indirettamente interessi finanziari. Nel caso in cui si trovasse di fronte a tale necessità per circostanze impreviste, dovrà essere autorizzato al servizio dal direttore, vicedirettore o caporedattore della sua testata.

Il lavoro del giornalista non può, in alcun caso, essere utilizzato ai fini pubblicitari. I materiali elaborati dai giornalisti dipendenti da uffici stampa o agenzie pubblicitarie dovranno sempre riportare, accanto alla firma dell’autore, l’indicazione dell’ente, della Società o dell’impresa dalla quale il giornalista dipende. E’ auspicabile che ogni giornale - in particolare quelli economici e sportivi - tenendo conto della loro storia e della loro tradizione elaborino una più specifica "Carta" deontologica che entri nel dettaglio di principi forzatamente generali.


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