Multa Telelaser LT 2020, annullabile dal giudice.

Tale strumento di rivelevazione della velocità non possiede, per difetto di costruzione, le caratteristiche operative richieste dall’ART.345 del nuovo codice della strada...

di carlo madaro - sabato 12 agosto 2006 - 36863 letture

Le multe elevate agli automobilisti con apparecchio TELELASER LT 2020 con annessa decurtazione dei punti sulla patente, sono tutte annullabili poiché tale strumento di rilevazione della velocità, non possiede, per difetto di costruzione, le caratteristiche operative richieste dall’art. 345 Reg. nuovo c.d.s.. - il quale prevede uno standard costruttivo delle apparecchiature di rilevamento idoneo a fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile - deve ritenersi non sufficiente la prova fornita da tale strumento relativamente alla violazione dei limiti di velocità. (Reg. nuovo c.s., art. 345; nuovo c.s., art. 142). Lo “Sportello dei diritti della Provincia di Lecce la cui delega è stata assegnata all’Assessore al Mediterraneo Carlo Madaro, segnala un’importantissima decisione del Gdp di Torino che così sentenziando ha fatto proprie le osservazioni espresse dal Tribunale di. Padova il 12 luglio 2000. Tale decisione, di fatto ha aperto importanti scenari in tema di ricorsi avverso sanzioni amministrative elevate con apparecchi telelaser. L’Assessore Carlo Madaro invita le Prefetture e le Amministrazioni dotate di apparecchi di rilevazione tipo “TELELASER LT 2020” di tutto il territorio nazionale ad attenersi alla decisione adottata dal Tribunale di Padova e confermata dalla sentenza del GDP di Torino annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi e di provvedere ad effettuare le rilevazioni secondo i dettami della legge anche alla luce di quest’ultima importante decisione onde evitare superflui sovraccarichi burocratici e giudiziari che danneggiano il cittadino e la pubblica amministrazione. Ci sembra pertanto opportuno riportare di seguito le sentenze sopra citate, con la certezza che possano estendere la loro forza persuasiva a tutto il territorio nazionale.

Lecce, 12 agosto 2006 L’Assessore al “Mediterraneo” con delega allo “Sportello dei Diritti” Carlo Madaro


www.provincia.le.it SPORTELLO DEI DIRITTI SERVIZI IMMIGRAZIONE SALENTO viale Marche n° 17 73100 LECCE tel.e fax 0832/342703 - e mail: c.madaro@libero.it

GIUDICE DI PACE DI TORINO Sez. V, 20 marzo 2001, n. 1193. Est. Soriente - Testa c. Comune di Torino - Corpo di Polizia municipale.

Svolgimento del processo. - Con ricorso depositato in cancelleria in data 5 dicembre 2000 la signora Testa Rita proponeva tempestivamente opposizione avverso i provvedimenti amministrativi indicati in oggetto, sostenendo con diffuse argomentazioni e deduzioni l’infondatezza della contestazione di cui al verbale citato contenente applicazione di sanzione amministrativa per eccesso di velocità del veicolo condotto dalla ricorrente, violazione rilevata a mezzo di apposita apparecchiatura denominata. "Telelaser". Il giudicante, disposta con ordinanza, ai sensi dell’art. 22 legge 689/81, la provvisoria sospensione del provvedimento accessorio del ritiro della patente di guida, fissata con decreto udienza di comparizione delle parti. A tale udienza, il Il febbraio 2001, sì costituivano la ricorrente ed il Comando di Polizia Municipale, mentre rimaneva contumace il Prefetto di Torino, che si limitava ad inviare a mezzo fax propria documentazione. La parte ricorrente esponeva i motivi del ricorso richiamandosi alle osservazioni già esposte nel documento depositato in cancelleria, in particolare rilevando che il controllo della velocità dei veicoli a mezzo dell’apparecchiatura "Telelaser" in una situazione di traffico intenso, non poteva ritenersi affidabile, poiché tale dispositivo elettronico non consente di poter verificare ex post la sussistenza della violazione "in modo chiaro ed accertabile", come prescrive l’art. 345, comm 1, del Regolamento di attuazione del codice della strada. Il Comando di Polizia Municipale di Torino dal canto suo teneva ferme sul punto le argomentazioni già svolte nella comparsa di risposta depositata, ponendo in evidenza che l’apparecchiatura utilizzata nel caso concreto, denominata "Telelaser LT 2020", rilevata la velocità del veicolo in avvicinamento, rilascia poi apposito scontrino con i dati relativi alla velocità, al giorno e ora della violazione, mentre risultano successivamente annotati sullo scontrino dall’Agente operatore i dati relativi al luogo, al veicolo ed alla targa. L’udienza veniva quindi rinviata una prima volta per provvedere alla escussione dell’Agente operatore che aveva rilevato e contestata la violazione e per consentire alla parte resistente di produrre, su richiesta del giudice, le note tecniche relative alla apparecchiatura Telelaser utilizzata. All’udienza del 7 febbraio 2001, venivano prodotte le note richieste e veniva escusso l’Agente operatore, Cassano Michelangelo, che con ampia e circostanziata deposizione, cui si rimanda, riferiva sia delle caratteristiche dell’apparecchiatura denominata Telelaser LT 2020, sia delle modalità operative relative all’utilizzo dell’apparecchiatura stessa, sottolineando l’alta affidabilità del rilevamento fornito dal telelaser adoperato nella circostanza. Sulle operazioni successive al rilevamento della velocità a mezzo dell’apparecchiatura riferiva che "una volta rilevato l’eccesso di velocità relativo al veicolo puntato con il Telelaser, comunico al collega di pattuglia di fermare fl veicolo indicandone il modello e la marca e la posizione, cioè se è in corsia interna, esterna o centrale; non comunico, poiché non sono in grado, il numero di targa, però poi verifico che la vettura fermata sia quella che io avevo inquadrato nella apparecchiatura". Per completezza d’istruttoria il giudicante riteneva a questo punto la necessità di una verifica in concreto delle modalità di funzionamento dell’apparecchiatura denominata Telelaser LT 2020, da effettuarsi sul luogo della commessa violazione, disponendo per tale adempimento, ai sensi degli artt. 258 e 261 del codice dì procedura civile. Effettuato il riscontro ammesso, con annotazione dell’esito in apposito verbale agli atti, il giudicante rinviava la causa al 7 marzo 2001 per le precisazioni delle conclusioni, autorizzando le parti al deposito eventuale all’udienza stessa di brevi note difensive. A tale data la parte ricorrente precisava le proprie conclusioni richiamando sia quelle del ricorso sia le ulteriori argomentazioni ed osservazioni formulate nella memoria depositata, tutte rivolte ad ottenere l’annullamento della sanzione amministrativa irrogata mediante il verbale di contestazione e dei conseguente provvedimento accessorio della sospensione della patente di guida. La parte resistente costituita concludeva invece a verbale d’udienza, chiedendo nel merito la conferma integrale della validità del verbale per la somma portata di lire 1.212.000, ai sensi dell’art. 203, comma 3 c.d.s., con la revoca dell’ordinanza di sospensione della misura accessoria con i provvedimenti conseguenti e spese a favore del Comune di Torino. Di seguito, il giudice, vista la memoria depositata dal ricorrente, preso atto delle conclusioni formulate a verbale d’udienza dalla parte resistente, visti gli atti di causa, esaminata la copiosa documentazione prodotta, visto il verbale dell’ispezione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in calce trascritto. Motivi della decisione. - Preliminarmente deve dichiararsi la regolarità della vocatio in ius sia del Comune di Torino (Corpo di Polizia Municipale), sia del Prefetto di Torino, poiché il ricorrente ha impugnato nel ricorso il materiale provvedimento accessorio del ritiro della patente di guida, di fatto applicato ancorché in assenza dell’ordinanza di rito, sia, con integrazione delle conclusioni in calce al ricorso notificato, il verbale emesso dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Torino. Nel merito deve dirsi che dalle risultanze istruttorie emergono elementi contrastanti e non sufficienti in ordine all’efficacia della prova della violazione, per cui, nel caso concreto, deve ritenersi applicabile il dodicesimo comma dell’art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, dichiarando che non vi è prova sufficiente della responsabilità dell’opponente. Deve osservarsi che le tesi difensive della ricorrente sono incentrate sulle caratteristiche operative dell’apparecchiatura utilizzata dagli Agenti il 30 novembre 2000 nel rilevamento della trasgressione attribuita all’opponente, denominata "Telelaser LTI 2020", le quali, in presenza di particolari condizioni di traffico, non consentirebbero al trasgressore alcuna verifica ex post della sussistenza stessa della violazione. La ricorrente in particolare ha contestato che tale apparecchiatura sia strumento idoneo a fornire all’operatore, al presunto trasgressore e, se del caso, al giudice dell’opposizione, garanzie sufficienti di un utilizzo scevro da errori di puntamento e di individuazione dell’effettivo autore della violazione. In effetti dall’escussione del teste Cassano e dalla verifica poi del funzionamento dell’apparecchiatura in questione, effettuata proprio sul luogo della commessa violazione scaturiscono le seguenti considerazioni:
- il luogo del controllo è un grande corso cittadino, non tra i più importanti o centrali, ma con tre corsie per ogni senso di marcia e con discreti flussi di traffico, ovviamente nelle ore diurne (l’infrazione è stata rilevata alle ore 10,50 di un giorno feriale, l’ispezione è avvenuta alle ore 12,00 di un giorno feriale);
- l’affidabilità dell’apparecchiatura deve ritenersi accertata, poiché (è emerso nella verifica/ispezione) il Telelaser LTI 2020 se non correttamente puntato e fermo segna errore;
le modalità di impiego dell’apparecchiatura (con dimostrazione a cura dell’operatore Cassano, lo stesso Agente che ha operato il rilevamento della trasgressione) debbono essere ritenute di agevole apprendimento ed anche il coordinamento delle due fasi dell’accertamento, quella propria dello strumento elettronico e la successiva del fermo del veicolo (a cura di un secondo agente affiancato all’operatore) deve ritenersi agevole in generale, sebbene non completamente scevro da possibili errori, in condizioni di traffico intenso. Difatti lo stesso Agente Cassano, l’operatore che il impugnava il Telelaser, nella sua deposizione ha riferito: "Non comunico (all’agente affiancato con la paletta regolamentare preposto a fermare i veicoli), poiché non sono in grado, il numero di targa, però poi verifico che la vettura fermata sia quella che avevo inquadrata nella apparecchiatura". Tuttavia, posto che non vi è alcuna riserva sulla professionalità e correttezza degli Agenti preposti al rilevamento con tale strumento, la circostanza che rimane insoluta al termine dell’istruttoria è una questione di mero diritto, che deve essere affrontata sulla base della interpretazione che vogliamo dare alla norma che il legislatore ha dettato per la costruzione delle apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità: l’art. 345 del Regolamento di attuazione al codice della strada. La verifica del funzionamento del "Telelaser LTI 2020" ha permesso di constatare che tale apparecchiatura, sostenuta ad altezza regolabile da terra da un piede metallico ed appoggiata alla spalla dell’operatore mediante un’appendice del tipo calcio di fucile, dopo aver inquadrato nel display il veicolo in avvicinamento, ne rileva la velocità quando l’operatore preme un apposito grilletto, e stampa poi uno scontrino con la velocità, la distanza del rilevamento, la data e l’ora, ma non è in grado ovviamente di indicare a quale veicolo tale rilevamento si riferisca; per cui l’operazione va integrata con l’intervento dell’Agente addetto al Telelaser che dovrà impartire disposizioni al secondo Agente per il fermo del veicolo e quindi annotare successivamente il luogo, il tipo di veicolo, il numero di targa ed il numero dell’operatore. La parte resistente sulle contestazioni mosse dalla ricorrente ha eccepito, richiamando il contenuto di una pronuncia della Corte di cassazione (n. 7276/2000), affermando "che l’efficacia probatoria dello strumento rilevatore di velocità dura sino a quando non risulti accertato nel caso concreto il difetto di costruzione sulla base appunto di circostanze allegate e debitamente provate dall’opponente". Deve osservare al riguardo il giudicante che il motivo principale ed assorbente dell’opposizione della ricorrente non è sul difetto di costruzione dell’apparecchiatura in concreto utilizzata il 30 novembre 2000 dalla pattuglia, ma si riferisce al fatto più generale riguardante le caratteristiche tecniche del Telelaser LTI 2020, le cui modalità di funzionamento non sarebbero tali da assicurare che l’autovettura inquadrata nel display sia poi effettivamente quella fermata dagli Agenti; l’automobilista si troverebbe così esposto al rischio di errore dell’agente operatore o dell’agente accertatore (il secondo uomo della pattuglia), il quale, in buona fede, potrebbe fermare in condizioni di consistente traffico un veicolo diverso da quello contro il quale era stato puntato il Telelaser. In particolare la ricorrente osserva che il Telelaser in questione non presenterebbe i requisiti prescritti dall’art. 345 del Regolamento di attuazione al codice della strada, il quale, come è noto, al comma 1 prevede testualmente che "le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente". La questione che si pone dunque è nello stabilire se i requisiti e le caratteristiche del Telelaser LT1 2020 siano conformi alle disposizioni della norma citata dopo aver interpretato portata e significato delle espressioni usate dal legislatore quando prevede uno standard costruttivo delle apparecchiature idoneo a fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile. Sul tema il giudicante deve dire che, per tutto quanto è emerso in istruttoria, condivide pienamente le tesi disposte di recente dal Tribunale di Padova con una interessante pronuncia su identica questione, ritenendo con il giudice di merito citato che "dall’utilizzo del verbo "fissare" traspare la preoccupazione del legislatore che la velocità rilevata sia fissata, cioè resa ferma, certa, verificabile, come accade per l’espressione "in modo chiaro ed accertabile"". Posto che ""accertabile" deriva sempre da "certo" e significa verificabile, esaminabile, controllabile, riscontrabile, documentabile in modo oggettivo", dobbiamo ritenere dunque che un rilevamento ""accertabile" è pertanto qualcosa di oggettivamente verificabile, vale a dire di verificabile da parte di chiunque, compreso il presunto trasgressore"; per cui "la ratio della norma è pertanto quella di consentire il contraddittorio dell’interessato e di garantire la verificabilità oggettiva della misurazione della velocità, nel senso che al fine di accertare con precisione scientifica la velocità di un mezzo, il legislatore intende prescindere da qualsiasi valutazione soggettiva. Ciò all’evidente scopo di evitare errori"; con la necessità e l’onere per la P.A. di dover provvedere affinché "la misurazione della velocità avvenga con mezzi scientifici, che forniscano dati verificabili" (Trib. Padova 12 luglio 2000). Nel merito della contestazione appaiono altresì esaurienti e perfettamente condivisibili le ulteriori ragioni svolte dal Giudice di Padova, il quale ha osservato che "il citato art. 345 c.d.s. esige che l’apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile, vale a dire in modo scientifico, verificabile oggettivamente da parte di chiunque, incluso il presunto trasgressore. Se così non fosse, non si vede a che cosa dovrebbe servire l’utilizzo di una apparecchiatura, se non ad evitare errori di percezione dell’agente. Non sembrerebbe possibile sostenere, come taluno potrebbe fare, che "siccome la norma si riferisce testualmente solo alla velocità (fissando la velocità... in modo chiaro ed accertabile), allora sarebbe sufficiente che solo la velocità fosse oggettivamente verificabile, e non anche il veicolo concreto a cui essa si riferisce" poiché deve ritenersi che "il dato della velocità, non correlato con certezza-verificabilità ad un certo veicolo, non ha alcun significato, potendo riferirsi ad un diverso veicolo. La certezza-verificabilità o riguarda la velocità associata ad un determinato veicolo, oppure non riguarda nulla". Per concludere appare ancora significativo riportare le argomentazioni finali del Giudice di Padova sulla espressione di chiusura del primo comma dell’art. 345 del Regolamento c.d.s., l’inciso: "tutelando la riservatezza dell’utente", sul quale il tribunale osserva che "anche tale espressione conferma che il legislatore ha richiesto un riscontro oggettivo, vale a dire documentale, della misurazione della velocità tenuta da un determinato veicolo. Proprio perché ha richiesto un riscontro siffatto, verosimilmente di tipo fotografico, lo stesso legislatore si preoccupa che tale riscontro sia effettuato e conservato in modo da tutelare la riservatezza dell’utente". In tal senso è il convincimento del giudicante relativamente al ricorso sottoposto al suo esame, che, per questi motivi, facendo proprie le osservazioni del Giudice di Padova, deve essere accolto ai sensi del dodicesimo comma dell’art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, poiché, accertato il fatto che l’apparecchiatura Telelaser utilizzata nel caso concreto non possiede, per difetto di costruzione, le caratteristiche operative previste dall’art. 345 del Regolamento al codice della strada, deve ritenersi non sufficiente la prova fornita relativa alla violazione che ha portato alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al verbale opposto. Conseguentemente il verbale stesso deve essere annullato, unitamente al provvedimento sanzionatorio accessorio del ritiro della patente di guida. Vi sono giusti motivi per ritenere che nel caso concreto le spese di lite vadano integralmente compensate. (Omissis).

TRIBUNALE DI PADOVA 12 Luglio 2000.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art.22 della legge 24/11/81 n.689 depositato il 26/5/98, il Sig. X proponeva opposizione contro l’ordinanza dell’8/5/98 con cui il .......gli aveva sospeso la patente di guida per trenta giorni, nonché contro il verbale di accertamento del 29/4/98 con cui la polizia stradale gli aveva inflitto una sanzione amministrativa di £.587.000, essendogli stato contestato di aver circolato con il proprio veicolo ad una velocità di Km/h 41 superiore a quella consentita (art.142, comma 9, CdS). Sulla base di tre motivi, il ricorrente chiedeva la revoca di entrambi i predetti provvedimenti anzionatori e la condanna della Prefettura di ... al risarcimento dei danni subiti a causa della illegittima privazione della patente di guida . La Prefettura di ..., costituitasi ritualmente in giudizio mediante un proprio funzionario, contestava la fondatezza dell’apposizione e ne chiedeva il rigetto. Istruita mediante produzioni documentali e l’assunzione delle deposizioni testimoniali degli agenti verbalizzanti, la causa viene ora decisa mediante lettura del dispositivo in udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo di opposizione, il ricorrente denuncia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto la velocità sarebbe stata accertata da un’apparecchiatura, denominata Telelaser LTI 20-20, le cui modalità di funzionamento non sarebbero tali da assicurare che l’autovettura inquadrata nel "mirino" coincida effettivamente con quella poi fermata dagli agenti. Il telelaser suddetto non conserverebbe infatti alcuna traccia del veicolo "inquadrato", né della velocità di transito. Quest’ultima apparirebbe sul display e darebbe visibile dall’agente preposto al controllo, ma non verrebbe memorizzata, né sarebbe ricavabile attraverso fotografie o altro, in quanto il successivo "puntamento" del Telelaser su di un altro veicolo, eliminerebbe ogni traccia della rilevazione di velocità effettuata in precedenza. Solo l’accortezza dei riflessi e la buona vista dell’accertatore garantirebbero dunque - secondo il ricorrente - la corrispondenza tra l’auto "inquadrata" dal Telelaser e quella effettivamente fermata. L’automobilista si troverebbe così esposto al rischio di errore dell’agente accertatore, il quale, il buona fede, potrebbe fermare un veicolo diverso da quello contro il quale aveva "puntato" il telelaser. Secondo il ricorrente, l’apparecchiatura non presenterebbe quindi i requisiti prescritti dall’art.345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, a norma del quale le apparecchiature devono essere costruite in modo da fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente. Il Telelaser, invece, non conservando alcuna traccia di ciò che appare sul display, non consentirebbe all’automobilista di accertare se l’auto "inquadrata" nell’apparecchiatura è effettivamente quella sua. Ciò a differenza di quanto accade con le apparecchiatore che fotografano l’automezzo (cd. autovelox) , ove la corrispondenza tra l’auto e la velocità rilevata è garantita appunto dalla fotografia scattata all’atto di misurazione della velocità. La Prefettura di ... non ha contestato le modalità di funzionamento del Telelaser descritte dal ricorrente, limitandosi ad eccepire che si tratta di un’apparecchiatura ritualmente omologata dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto n.1499 dell’8/9/97. Il ricorrente ha replicato sostenendo che tale decreto deve ritenersi illegittimo, avendo omologato un’apparecchiatura che non presenta le caratteristiche richieste dal cit. art. 345 reg. C.d.S.

Delineato così il primo motivo di opposizione, osserva il giudicante che oltre all’atteggiamento processuale inerte tenuto dalla Prefettura, valutabile ai sensi dell’art.116 c.p.c., anche l’istruttoria svolta ha confermato integralmente che le modalità di funzionamento del Telelaser LTI 20-20 corrispondono a quelle descritte dal ricorrente. Gli agenti verbalizzanti............. e ..............., sentiti come testi, hanno infatti confermato che nel display interno l’agente che "punta" il Telelaser vede il veicolo ingrandito due volte (si tratta infatti di un semplice cannocchiale) ed appare la velocità da esso tenuta. La velocità appare altresì su un display esterno, ove resta memorizzata. Dal depliant stampato dalla casa costruttrice (prodotto dal ricorrente) emerge inoltre che effettivamente il dato della velocità riamane "in evidenza fino a che non si preme nuovamente il grilletto"(v. punto n.8 della giuda rapida per l’uso del Telelaser), vale a dire finché non viene effettuato una altro "puntamento".

Gli stessi testi hanno poi confermato che il numero di targa e le caratteristiche in genere del veicolo "puntato" con il Telelaser, vengono rilevate visivamente unicamente dall’agente che si trova a fianco ed assiste a quello che impugna il Telelaser. Esse non vengono quindi memorizzate dall’apparecchiatura. L’automobilista fermato può pertanto vedere esclusivamente la velocità memorizzata sul display esterno del Telelaser; ma nulla gli assicura che quella velocità corrisponda al suo veicolo. Egli deve quindi fidarsi dell’accortezza dei riflessi e della buona vista dell’accertatore, come affermato espressivamente dal ricorrente.

Appurate così le modalità di funzionamento del Telelaser, è necessario chiedersi se esse siano conformi al cit. art.345 reg. C.d.S.

Come è noto, tale norma al primo comma dispone testualmente che "le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato memento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente".

La velocità deve dunque essere fissata in modo chiaro ed accertabile. Si osservi l’utilizzo del verbo "fissare", da cui traspare la preoccupazione del legislatore che la velocità rilevata sia fissata, cioè resa ferma, certa, verificabile. Lo stesso accade per l’espressione "in modo chiaro ed accertabile".

Tralasciando l’aggettivo "chiaro" (il cui significato è intuitivo e non necessita di particolare attenzione), anche l’aggettivo "accertabile" si pone nella scia del verbo "fissare".

"Accertabile" deriva infatti sempre da "certo" e significa verificabile, esaminabile, controllabile, provabile, riscontrabile, documentabile in modo oggettivo.

Il contrario di "accertabile" è incontrollabile, inverificabile, incerto, soggettivo. "Accertabile" è pertanto qualcosa di oggettivamente verificabile, vale a dire di verificabile da parte di chiunque, compreso il presunto trasgressore.

La ratio della norma è pertanto quella di consentire il contraddittorio dell’interessato e di garantire la verificabilità oggettiva della misurazione della velocità, nel senso che al fine di accertare con precisione scientifica la velocità di un mezzo, il legislatore intende prescindere da qualsiasi valutazione soggettiva. Ciò all’evidente scopo di evitare errori. Come noto, la verificabilità oggettiva è proprio una delle caratteristiche principali della scienza. La misurazione della velocità deve quindi avvenire con mezzi scientifici che forniscano dati verificabili. Piena conferma si rinviene anche nell’art.142, sesto comma, C.d.S., secondo il quale "per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate".

Come si può osservare, la norma parla di "risultanze". Il riferimento ad una fonte di prova oggettivamente verificabile, appare evidente anche in tal caso.

Ciò a differenza di quanto accade generalmente per gli atti di accertamento delle violazioni amministrative, ove l’ordinamento ritiene necessaria e sufficiente la valutazione soggettiva effettuata dal solo agente. Quando ad esempio un vigile urbano accerta che un veicolo è stato parcheggiato in divieto di sosta, la percezione visiva (valutazione soggettiva) del vigile è considerata sufficiente, senza che si richieda alcuna accertabilità-verificabilità estrinseca, trattandosi di accertare un fatto relativamente semplice, con caratteristiche tali da non trarre normalmente in errore l’agente.

Non così nel caso di misurazione della velocità mediante apparecchiature.

Il cit. art.345 reg. C.d.S. esige che l’apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile, vale a dire in modo scientifico, verificabile oggettivamente da parte di chiunque, incluso il presunto trasgressore.

Se così non fosse, non si vede a che cosa dovrebbe servire l’utilizzo di una apparecchiature, se non ad evitare errori di percezione da parte dell’agente.

Taluno potrebbe peraltro sostenere che siccome la norma si riferisce testualmente solo alla velocità ("fissando la velocità- in modo chiaro ed accertabile"), allora sarebbe sufficiente che solo la velocità fosse oggettivamente verificabile, e non anche il veicolo concreto a cui essa si riferisce.

Un’interpretazione del genere non appare tuttavia condivisibile, rivelandosi contraria alle esigenze di certezza e di verificabilità oggettiva richieste dalla norma. E’ infatti evidente che il dato della velocità, non correlato con certezza-verificabilità ad un certo veicolo, non ha alcun significato, potendo riferirsi ad un diverso veicolo o addirittura ad un oggetto estraneo casualmente entrato nel raggio d’azione del Telelaser. La certezza-verificabilità o riguarda la velocità associata ad un determinato veicolo, oppure non riguarda nulla. Non può dirsi che la velocità sia stata fissata in modo accertabile -verificabile, se non è accertabile- verificabile che la velocità si riferisca ad un certo veicolo. Se il collegamento tra una determinata velocità ed un determinato veicolo fosse rimesso alla sola percezione visiva dell’agente, non potrebbe dirsi accertabile-verificabile oggettivamente che quel determinato veicolo ha tenuto quella determinata velocità. Si sarebbe in presenza di una valutazione meramente soggettiva dell’agente, priva di alcuna verificabilità oggettiva. A ragione quindi il ricorrente afferma che bisognerebbe fidarsi dell’accortezza dei riflessi e della buona vista dell’agente accertatore. In tal caso, il rischio del cd. "errore umano" inficerebbe irrimediabilmente la certezza della misurazione della velocità.

Certo, il rischio dei errore è senz’altro minimo in condizioni ideali, quando si tratta di individuare un veicolo che procede isolato, a velocità moderata; ma che dire invece se si è in presenza di numerosi veicoli, dello stesso tipo e dello stesso colore, oppure con caratteristiche estetiche comunque simili, che procedono ad elevata velocità (magari violando i limiti) per file parallele, come ad esempio in autostrada?

In tal caso, il rischio che la percezione visiva dell’agente confonda un veicolo con quello che lo precede , lo segue o lo affianca, è assai più elevato. Si comprende allora che a ragione il cit. art. 345 re. C.d.S. esige che l’apparecchiatura fissi la velocità in modo chiaro ed accertabile. Il legislatore ha voluto eliminare il rischio di errore disponendo che la misurazione avvenga mediante un’apparecchiatura tecnologicamente avanzata che consenta di accertare con certezza scientifica (intesa come verificabilità oggettiva ) la velocità tenuta da un determinato veicolo. Se così non fosse, ripetesi, non si comprenderebbe il senso dell’utilizzo di un’apparecchiatura ad hoc.

L’eliminazione del rischio del c.d. "errore umano" costituisce il logico e necessario corollario dell’utilizzo di un’apparecchiatura che misura la velocità scientificamente.

Il cit. art.345 reg. C.d.S., dopo avere previsto che le apparecchiature debbano fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile, aggiunge inoltre il seguente inciso: "tutelando la riservatezza dell’utente".

Anche tale espressione conferma che il legislatore ha richiesto un riscontro oggettivo, vale a dire documentale, della misurazione della velocità tenuta da un determinato veicolo. Proprio perché ha richiesto un riscontro siffatto, verosimilmente di tipo fotografico, lo stesso legislatore si preoccupa che tale riscontro si effettuato e conservato in modo tale da tutelare la riservatezza dell’utente. Se la velocità fosse accertata solo mediante la percezione visiva dell’agente , non sussisterebbe alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dell’utente.

Ricapitolando, il cit.art.345 reg. C.d.S., al fine di consentire il contraddittorio con il presunto trasgressore e per una imprescindibile esigenza di certezza, esige che la misurazione della velocità tenuta da un certo veicolo, venga effettuata integralmente dall’apparecchiatura, senza alcun intervento dell’uomo, pena l’inaffidabilità della stessa misurazione, rimessa esclusivamente all’accortezza dei riflessi e alla buona vista dell’agente accertatore.

Alla luce di questo e del fatto che il Telelaser non individua invece in modo accertabile (vale a dire verificabile oggettivamente), il veicolo al quale si riferisce la velocità apparsa sui due diplay, l’omologazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici con il decreto 8/9/97 n.4199 deve ritenersi illegittima per violazione del cit.art.345, primo comma, reg. C.d.S..

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.20/3/1865 n. 2248 all. E, tale decreto va pertanto disapplicato.

Essendo illegittima la misurazione della velocità con il Telelaser e mancando la prova oggettivamente verificabile che la velocità stessa si riferisca proprio al veicolo del ricorrente, il primo motivo di opposizione va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di sospensione della patente e del verbale di contestazione.

Gli altri due motivi di opposizione sono invece infondati.

Il secondo è tale perché il verbale di accertamento risulta sottoscritto da ben quattro agenti, sicché non è dato capire quale ulteriore sottoscrizione manchi, aggiungendosi anche che non sarebbe in ogni caso necessaria la sottoscrizione di tutti gli agenti accertatori (Cass. 13/9/97, n.9076 e Cass. 9/8/98, n.8469), ciò che invece non ha fatto.

Quando infine alla domanda di risarcimento proposta da ricorrente per i danni patiti a causa della illegittima privazione della patente di giuda essa va dichiarata inammissibile, dovendo essere introdotta con il rito ordinario e non con le modalità previste dagli artt.22 e 23 della cit. L. 24/11/81, n.689.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla entrambi i provvedimenti opposti.

Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la Prefettura di .... a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate in £.622.000 per diritti e £.1.300.000 per onorari, oltre IVA e Cpa.

Padova, 27/04/2000


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Multa Telelaser LT 2020, annullabile dal giudice.
15 agosto 2006, di : aldo

<< ho appena "subito" il ritiro della patente per eccesso di velocità misurata con telelaser LT2020 a Nuoro sulla superstrada Oristano - Olbia. "Subito" perchè ho avuto la sensazione di un torto, per più motivi: il tachimetro segnava 120 orari, la velocità constatata di 167 su 90 di limite mi è stata mostrata dopo 3 minuti e dopo il passaggio di vari veicoli (velocissimi e non fermati....) su uno scontrino su cui hanno scritto a penna la targa della mia vettura; la misurazione recita è stata eseguita a 208 mt. e in quello spazio considerato il tempo di reazione alla vista dell’alt non è possibile fermare una vettura a quasi 170 orari che percorre 44 mt. al secondo; ultimo eravamo assieme ad altre quattro vetture...>>
Multa telelaser da proprietà privata
15 marzo 2007, di : Martino

Buongiorno ho subito un verbale e il ritiro della patente dalla polizia municipale appostata in prorpietà privata mentre puntava verso di me che percorrevo una strada pubblica; possono questi pubblici ufficiali posizionarsi nascosti dentro una proprietà privata?
    Multa telelaser da proprietà privata
    11 aprile 2007

    il posizionamento delle apparecchiature speciali può essere affettuato in tutti i luoghi soggetti a pubblico passaggio; e nelle località previste dal decreto Prefettizio; questo dovrà essere indicato nel verbale di violazione amministrativa. nel caso non venga indicata l’apposizione dello strumento o il luogo del rilievo, il contravventore potrà effettuare ricorso legittimo al G.diP. o al Prefetto del luogo della commessa Violazione; in quanto l’acertamento e la comessa violazione corrispondono a due luoghi diversi; questo produrrà un atto incompleto e quindi viziato nel contenuto.