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Canicattini Bagni - ORDINANZA PER REGOLARE L’ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

Il sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, su proposta dell’Ufficio Sviluppo Economico, diretto dalla dottoressa Paola Cappè, ha emanato l’Ordinanza (la n. 9 del 18/06/2013 registro generale n. 20) con la quale viene regolamentata l’attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici per quanto attiene le emissioni acustiche, soprattutto nel periodo estivo, individuando date ed orari in cui è possibile utilizzare apparecchi musicali, procedendo ad una modulazione degli stessi, affinché vengano tutelati gli interessi degli operatori del settore; non siano di disturbo ai residenti ed ai turisti alloggiati nelle zone in cui insistono gli esercizi pubblici che effettuano orario di apertura nelle ore notturne; e le date e gli orari siano il più possibile chiari al fine di renderne semplice il rispetto ed il controllo.

di Giuseppe Castiglia - mercoledì 19 giugno 2013 - 2283 letture

Pertanto, alla luce delle normative che regolano il settore e in specie l’attività in questione (TULPS; legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e sue modifiche ed integrazioni; art.6 c.1 del DPCM 1 marzo 1991; DLgs n. 194, del 19/08/2005, pubblicato sulla GU n. 222, del 23/09/2005, che recepisce la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale; DPCM del 14/11/97 valori limiti degli ambienti abitativi imposti; DPCM n. 215 del 16/04/99 disciplina delle emissioni sonore anche amplificate; L. n. 689/81; Regolamento per l’esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo, approvato con la deliberazione di C.C. n. 74 del 19/11/12), nell’Ordinanza vengono regolamentate le date e i limiti di emissione del suono che i titolari di esercizi pubblici, che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale all’esterno del locale, sono tenuti a rispettare:

• tutti i giorni dell’anno fino alle ore 24:00, su tutto il territorio del Comune di Canicattini Bagni, dalle ore 20.00 alle 22.00 - 65dB (diurno); dalle ore 22.00 alle ore 24.00 - 55dB (notturno).

Sono concesse le seguenti deroghe:

• fino alle ore 02,00:

tutti i sabato (notti fra venerdì e sabato); tutte le domeniche (notti fra sabato e domenica); tutti i lu-nedì (notti fra domenica e lunedì); tutte le giornate festive (notti fra il prefestivo e festivo) dell’anno, sempre nel periodo compreso dall’1 luglio al 31 agosto; tutto il periodo di Natale, dal 23 dicembre al 7 gennaio; tutto il periodo di Carnevale, dal venerdì (la notte fra il giovedì grasso e il venerdì) al mercoledì delle ceneri (la notte fra il martedì e il mercoledì);

• fino alle ore 04,00: giorno 1 gennaio (Capodanno, notte fra il 31 dicembre e l’1 gennaio); giorno 15 agosto (la notte di ferragosto, fra il 14 e il 15 agosto);

- dalle ore 20.00 alle 22.00 - 65dB (diurno);
- dalle ore 22.00 alle ore 04.00 - 55dB (notturno).

Per quanto riguarda invece gli orari e i limiti delle emissioni per le attività musicali da svolgersi all’interno degli esercizi pubblici:

• All’interno dei locali degli esercizi pubblici la disciplina delle emissioni sonore anche amplificate è dettata dal DPCM n. 215 del 16/04/99. I titolari che intendono effettuare musica all’interno devono essere in possesso di un documento revisionale di impatto acustico redatto da un tecnico iscritto all’albo regionale dei tecnici in acustica ambientale. Per evitare la diffusione sonora in ambiente esterno, le porte devono rimanere sempre chiuse. In ogni caso, la diffusione sonora all’interno di locali deve rispettare i valori limiti degli ambienti abitativi imposti dal DPCM del 14/11/97. L’utilizzo di sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al DPCM n. 215/99.

Tutela della quiete pubblica e privata

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 659 del Codice Penale, con riferimento ai rumori suscettibili di causare disturbo ad un numero indeterminato di persone sono vietate le emissioni sonore disturbanti. In ogni caso è sempre vietata qualsivoglia attività di cui si parla tra le ore 13,30 e le ore 16,00 di ogni giorno dell’anno.

L’attività, inoltre, deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui all’art. 68 del TULPS, né può dare luogo a ballo seppure occasionale, ma come semplice allietamento della clientela, senza aumenti di prezzo né biglietto di ingresso. Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori, complessi musicali di fama ed ampiamente pubblicizzati. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere, almeno 15 giorni prima della manifestazione, l’intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all’art. 80 del TULPS e la relativa autorizzazione ai sensi dell’art. 68 del TULPS.

Sono previste delle prescrizioni per coloro che intendono svolgere attività di intrattenimento, così co-me le sanzioni per chi viola l’Ordinanza, consultabile e scaricabile dal sito Internet del Comune www.comunedicanicattinibagni.it, dal menù “Uffici e Procedimenti” sezione “Sviluppo, Turismo, Cultura, Sport” o direttamente dalla stessa home del sito.

COMUNICATO STAMPA Prot. n. 814 del 19/06/2013


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