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(Algeri, 4 luglio 1976)
Art.1
Ogni popolo ha diritto all'esistenza.
Art.2
Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identita' nazionale e culturale.
Art.3
Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.
Art.4
Nessuno, per ragioni di identita' nazionale o culturale, puo' essere oggetto di massacro, tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identita' o l'integrita' del popolo a cui appartiene.
Art.5
Ogni popolo ha il diritto imprescindibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena liberta' e senza alcuna ingerenza esterna.
Art.6
Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione coloniale o straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.
Art.19
Quando un popolo rappresenta una minoranza nell'ambito di uno Stato, ha il diritto al rispetto della propria identita', delle tradizioni, della lingua, del patrimonio culturale.
Art.20
I membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica.
Art.21
L'esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della comunita' presa nel suo insieme e non puo' autorizzare lesioni dell'integrita' territoriale e dell'unita' politica dello Stato, quando questo si comporti in conformita' con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.
Art.27
Le violazioni piu' gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro diritto all'esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilita' penale individuale dei loro autori.
Art.28
Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.
Dichiarazione approvata il 4 luglio 1976 a seguito della Conferenza che ha riunito ad Algeri, su iniziativa della Fondazione Lelio Basso, rappresentanti dei movimenti di liberazione e della solidarieta' internazionale. Essa, pur non essendo fonte normativa, e' considerata una fonte prenormativa che ha avuto influenza nell'elaborazione giuridica successiva.