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La Carta dei doveri del giornalista
Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti
Federazione Nazionale della Stampa Italiana
(Roma, 8 luglio 1993)
PRINCIPI
Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verita' e con la maggiore accuratezza possibile.
(...)
La responsabilita' del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. il giornalista non puo' mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.
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Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformita' con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilita' di replica.
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Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare ne' forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.
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Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.
DOVERI
Il giornalista e' responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi di informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per le repliche, ecc.) dando la massima diffusione alla loro attivita'.
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Il giornalista non puo' discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche e mentali, opinioni politiche.
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RETTIFICA E REPLICA
Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.
Rettifica quindi con tempestivita' e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunita'.
ART.2 LEGGE N.69 3/2/63
"E' diritto insopprimibile dei giornalisti la liberta' di informazione e di critica, limitata all'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalita' altrui ed e' loro obbligo inderogabile il rispetto della verita' sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealta' e dalla buona fede. Devono essere rettificare le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori..."