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(San Francisco, 25 ottobre 1945)
Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi
- a salvaguardare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanita',
- a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
- a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
- a promuovere il progresso sociale ed un piu' elementare tenore di vita in una piu' ampia liberta',
e per tali fini
- a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato,
- ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
- ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sara' usata, salvo che nell'interesse comune,
- ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,
abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella citta' di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite e istituiscono un'organizzazione internazionale che sara' denominata le Nazioni Unite.
Art.1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformita' ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento delle attivita' delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Art.2
L'Organizzone e i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'articolo 1, devono agire in conformita' ai seguenti principi:
(...)
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrita' territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformita' alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.
L'art.23 definisce la composizione del Consiglio di Sicurezza: 15 membri delle Nazioni Unite di cui 5 permanenti (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia) e 10 a rotazione (eletti ogni 2 anni). Le decisioni del Consiglio di Sicurezza richiedono 9 voti su 15 e nessun voto contrario dei cinque membri permanenti; una nazione che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto (art.27).
Art.26
Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'art.47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Art.33
1. Le parti di una controversia, la continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali mezzi.
Art.41
Il Consiglio di Sicurezza puo' decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e puo' invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Art.42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso puo' intraprendere con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione puo' comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Art.43
1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformita' ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art.46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Art.47
(...)
2. Il Comitato di Stato Maggiore e' composto dai Capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza o di loro rappresentanti (...)
3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilita' della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza...
Art.51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintanto che' il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale...
Art.52
1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, che si prestino ad un'azione regionale, perche' tali accordi od organizzazioni e le loro attivita' siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione delle controversie di carattere locale mediante tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica dele controversie di carattere locale, mediante gli accordi e le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di sicurezza.
Art.53
Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se nel caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per operazioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia nessuna azione coercitiva puo' essere intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza.