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Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo

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Testo approvato dall’Assemblea generale dell’ONU il 10 dicembre del 1948 con 48 voti favorevoli, 8 astenuti e nessuno contrario.

Preambolo

Considerando che il riconoscimento della dignita' inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili costituisce il fondamento della liberta', della pace e della giustizia nel mondo;

Considerando che il non riconoscimento e il disprezzo dei diritti dell’uomo hanno condotto ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanita' e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani saranno liberi di parlare e di credere, liberati dal terrore e dalla miseria, e' stato proclamato come l’aspirazione piu' alta dell’uomo;

Considerando che i diritti dell’uomo siano protetti da un regime di diritto per cui l’uomo non sia mai costretto, in supremo ricorso, alla rivolta contro la tirannia e l’oppressione;

Considerando che nella Carta dei popoli le Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e che si sono dichiarati decisi a favorire il progresso sociale e a instaurare le migliori condizioni di vita nella liberta' piu' grande;

Considerando che gli Stati-Membri si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle liberta' fondamentali;

Considerando che una concezione comune di questi diritti di liberta' e' della massima importanza per assolvere pienamente a tale impegno;

L’Assemblea generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo come l’ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le nazioni affinche' tutti gli individui e tutti gli organi della societa', tenendo sempre presente allo spirito tale dichiarazione, si sforzino, attraverso l’insegnamento e l’educazione, di sviluppare il rispetto di tali diritti e liberta' e di assicurarne, attraverso misure progressive di ordine nazionale e internazionale, il riconoscimento e la applicazione universale ed effettiva, sia fra le popolazioni degli Stati-Membri stessi, sia fra quelle dei territori riposti sotto la loro giurisdizione.

Art.1 - Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignita' e diritti. Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternita' vicendevole.

Art.2 - Ognuno puo' valersi di tutti i diritti e di tutte le liberta' proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d’opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d’origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si fara' alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranita'.

Art.3 - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla liberta' e alla sicurezza della sua persona.

Art.4 - Nessuno potra' essere tenuto in schiavitu' ne' in servitu'; la schiavitu' e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.

Art.5 - Nessuno sara' sottoposto a tortura ne' a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Art.6 - Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalita' giuridica, in ogni luogo.

Art. 7 - Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un’eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.

Art.8 - Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciutile dalla Costituzione o dalla legge.

Art.9 - Nessuno puo' arbitrariamente essere arrestato, detenuto ne' esiliato.

Art.10 - Ogni persona ha diritto - in piena eguaglianza - a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che decidera' sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa in materia penale, rivolta contro di essa.

Art.11 - 1) Ogni persona accusata di un reato e' presunta innocente fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate; 2) Nessuno verra' condannato per azioni o omissioni, che al momento in cui sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti non sara' inflitta alcuna pena piu' forte di quella che era praticata al momento in cui il reato e' stato commesso.

Art. 12 - Nessuno sara' oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, ne' di lesioni al suo onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro simili ingerenze e lesioni.

Art.13 - 1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di uno Stato; 2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.

Art.14 - 1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di beneficiare dell’esilio in altri paesi; 2) Tale diritto non si puo' invocare in caso di persecuzione realmente fondata su un reato di diritto comune o su azioni contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.

Art.15 - 1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalita'; 2) Nessuno puo' arbitrariamente venir privato ne' della propria nazionalita' ne' del diritto di cambiare nazionalita'.

Art. 16 - 1) Raggiunta l’eta' nubile, l’uomo e la donna, senza restrizione di sorta per cio' che riguarda la razza, la nazionalita' o la religione, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento; 2) Il matrimonio non si puo' concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri sposi; 3) La famiglia e' l’elemento naturale e fondamentale della societa' e ha diritto alla protezione della societa' e dello Stato.

Art.17 - 1) Ogni persona, tanto sola quanto in collettivita', ha diritto alla proprieta'; 2) Nessuno puo' arbitrariamente esser privato della sua proprieta'.

Art.18 - Ogni persona ha diritto alla liberta' di cambiare religione, come pure di manifestare la propria religione o convinzione sola o in comune, in pubblico o in privato, con l’insegnamento, le pratiche, il culto e la celebrazione dei riti.

Art.19 - Ogni individuo ha diritto alla liberta' d’opinione e d’espressione, il che implica il diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.

Art.20 - 1) Ogni persona ha il diritto alla liberta' di riunione e di associazione pacifica; 2) Nessuno puo' essere costretto a far parte di una associazione.

Art.21 - 1) Ogni persona ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti; 2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese; 3) La volonta' del popolo e' il fondamento dell’autorita' dei poteri pubblici; questa volonta' dev’essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura equivalente, che garantisca la liberta' del voto.

Art.22 - Ogni persona, in quanto membro della societa', ha diritto alla sicurezza sociale; ha la facolta' di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignita' e al libero sviluppo della sua personalita', grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell’organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.

Art.23 - 1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione; 2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro uguale; 3) Chi lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un’esistenza conforme alla dignita' umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale; 4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.

Art.24 - Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione della durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.

Art.25 - 1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne l’alimentazione, l’abbigliamento, l’alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia, d’invalidita', di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volonta'; 2) La maternita' e l’infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un’assistenza speciali.Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della medesima protezione sociale.

Art.26 - 1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev’essere gratuita, almeno per quanto riguarda l’insegnamento elementare e fondamentale. L’insegnamento elementare e' obbligatorio. L’insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L’accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti; 2) L’educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalita' umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle liberta' fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attivita' delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli.

Art.27 - 1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunita', di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne risultano; 2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui e' autore.

Art.28 - Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le liberta' enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo.

Art.29 - 1) L’individuo ha dei doveri nei confronti della comunita', nella quale e' possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalita'; 2) Nell’esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue liberta' ognuno e' soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle liberta' altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una societa' democratica; 3) Tali diritti e liberta' non potranno in alcun caso esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.

Art.30 - Nessuna disposizione della presente Dichiarazione puo' essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attivita' o di compiere un’azione mirante alla distruzione dei diritti e delle liberta' qui enunciate.

 

 


Released online: September, 1999


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