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Repetita iuvant: "Di chi è la Costituzione?" (1 dicembre 2016)

E’ stato paradossale il particolare che, da unico parlamento eletto incostituzionalmente nella storia repubblicana,sia stato uno dei pochissimi ad essere giunto al proprio naturale fine vita.

di Gaetano Sgalambro - mercoledì 16 ottobre 2019 - 1894 letture

Che la Costituzione Italiana sia il patrimonio identitario di ogni cittadino è più una convenzione generale che una convinzione maturata. Ciò è dovuto, primum, al fatto che fu calata “ex abrupto” (a seguito dell’esito del II° conflitto mondiale) in una realtà politica e sociale che le era culturalmente ben distante, per cui nessun cittadino era preparato a farla propria, deinde al fatto che nessun politico della nuova repubblica ha mai ritenuto di dovere inserire lo studio dei suoi nuovi valori fondanti (i principi e fini inderogabili) come materia obbligatoria nei programmi di laurea degli insegnanti, affinché, poi, potessero insegnarli agli alunni della scuola media e superiore. E’ un dato indiscutibile che, sia pure a distanza di oltre mezzo secolo, pochissime persone l’abbiano letta al di fuori degli ambienti specializzati.

Per l’appunto, oggi si può constatare come ognuno ne parli in termini quasi compulsivi, a riprova del ferreo autoconvincimento che la versione corretta sia quella propria: senza tenere conto che è stata desunta, ad orecchio, dai tendenziosi riferimenti di una poco limpida classe politica, mai corretta dai compiacenti media. Cosicché ci ritroviamo diuturnamente e in ogni ambito a doverci confrontare su un’infinita varietà di sue interpretazioni.

Entro nel merito del tema da due particolari offerti dalla cronaca, perché conducono direttamente al cuore della problematica in oggetto: legittimità rappresentativa o no del parlamento e legittimità o no del trascorso referendum, proposto dal governo Renzi, sulla modifica della Costituzione, alla fine bocciata dagli elettori (4 dicembre 2014). Nella fattispecie per valutare quale siano stati gli effetti sulle sorti del parlamento, e sulla politica in generale, della sentenza d’incostituzionalità (1 gennaio 2013) della legge elettorale, detta del “porcellum” con cui venne eletto. E ciò sia in merito alla sua titolarità costituzionale di proporre la modifica della Costituzione, sia in merito alla continuità della sua legittimità rappresentativa. Il tutto nell’ipotesi non del tutto escludibile che si possa consolidare in una prassi, per fare fronte alla pressante e costante domanda della politica di volerla sempre adattare ai continui cambiamenti della società, nella presunzione di potere migliorare così la scadente qualità della proprio opera.

Posto che la Costituzione sancisce i valori fondanti (principi e fini inderogabili) della nuova repubblica democratica, i quali rappresentano il patrimonio morale, etico e politico della società, ci si chiede, purtroppo non in tanti: qualunque nostro parlamento, a prescindere da come sia stato eletto o risulti composto, può disporre della piena titolarità per cambiarla? Nella fattispecie, trattandosi della modifica non di una legge ordinaria, ma di un solidale patto politico, deve possedere altri specifici e ineludibili requisiti?

Per capire quali possano essere tali specificità è utile richiamare l’alto valore significante dei momenti storici che portarono alla sua codificazione. Il 2 e 3 giugno del ‘46 alle elezioni dei membri dell’Assemblea Costituente votò il 98% dei cittadini aventi diritto. L’Assemblea, nella veste di vero organo di rappresentanza di tutta la volontà popolare, nonostante le diverse posizioni politiche e culturali interne, quasi all’unanimità dei presenti , 453 voti sul totale di 515 aventi diritto, approvò la Costituzione Italiana. Gli astenuti furono solo 14; nessun voto contrario; gli altri erano assenti. Per questo la Costituzione è un solenne patto fondante, inviolabile da conformazioni parlamentari non rappresentative della “maggioranza della totale (votanti e non votanti) volontà popolare”, ovverosia, come si usa dire in termini più semplici, prive della “maggioranza qualificata”.

Ora, analizziamo ab origine chi siano “i tutti” ad averne la titolarità e conseguentemente la facoltà di disporne la modifica. “I tutti” sono i cittadini aventi diritto al voto e per essi il parlamento, a patto che: ne abbia la legittima rappresentatività; i suoi componenti siano stati eletti per scelta libera e diretta (dagli stessi cittadini); il numero dei componenti di ogni sua formazione politica sia equamente proporzionale ai voti ricevuti; il numero totale dei suoi membri sia rappresentativo di tutti gli aventi diritto al voto.

Secondo questi principi il parlamento attuale non può fregiarsi del titolo di legittimo rappresentante del popolo sovrano per i seguenti motivi: i suoi componenti non sono stati eletti per scelta degli elettori, ma per nomina delle segreterie dei partiti; la sua composizione non rispecchia in maniera equamente proporzionale la distribuzione delle forze politiche del territorio, giacché una minoranza di voti è stata trasformata artificiosamente in una maggioranza di seggi parlamentari per effetto della legge elettorale; una parte significativa del popolo sovrano, intorno al 40%, non è rappresentata, essendo costituita da chi ha presentato scheda bianca (dato non più pubblicato dal Ministero degli Interni) e da chi si è astenuto dal farvisi rappresentare (mentre prima lo faceva).

I primi due motivi suddetti hanno costituito proprio le motivazioni determinanti della succitata sentenza dell’Alta Corte. Eppure questo Parlamento eletto incostituzionalmente si è arrogato il diritto, plaudenti quasi tutti i media e i cosiddetti uomini di cultura “made in Italy”, di continuare ad esercitare in pieno la propria attività, ordinaria e straordinaria, come se ne possedesse il pieno titolo. E ancora di più: si è arrogato il diritto di proporre, addirittura, la modifica della Costituzione. Paradossale! Così come è stato paradossale il particolare che da unico parlamento eletto incostituzionalmente nella storia repubblicana, sia stato uno dei pochissimi giunti al proprio naturale fine vita.

Ciò è avvenuto sulla spinta determinante di una tanto compiacente quanto banale nota di commento della Corte, tecnicamente estranea al giudizio di merito, ma graziosamente inclusa lo stesso nel dispositivo della sentenza. La presunta buona ragione di questa inclusione è spiegata dal suo testo, che stringato dice: la sentenza d’incostituzionalità vale per la legge elettorale ed è immediatamente esecutiva; non vale sulle sorti del Parlamento; se lo fosse, lo Stato si troverebbe ad essere posto retroattivamente, in futuro e fino all’insediamento del successivo, nel vuoto legislativo assoluto. Pertanto, così genericamente conclude: i suoi atti di legge sono validi. L’esimia Corte si esime dall’accennare al destino conclusivo del Parlamento eletto incostituzionalmente nella nobile intenzione di non esondare sul terreno politico. Laddove l’aveva appena compiuta con la sua nota di commento, peraltro accortamente lasciata incompleta.

Di fronte ai dubbi sollevati da un atto giudiziario del genere ci si chiede: la mancata definizione di questi destini del parlamento sta a significare che la sua decadenza (per effetto della sentenza) non sussista del tutto o che questa decadenza non è materia di pertinenza dell’Alta Corte? E’ oggettivamente evidente che Essa abbia omesso scientemente di completare la sua nota di commento, precisando che: gli effetti giuridici sulla sorte del Parlamento (eletto con una legge incostituzionale) dovranno essere posti in essere da altre autorità istituzionali e politiche all’uopo deputate dalla Costituzione; la continuità operativa dichiarata legittima era solo pro tempore (fino alla sua sostituzione) e limitata alla ordinaria amministrazione.

Resta da capire perché la Corte abbia voluto postare nel proprio dispositivo tecnico di sentenza questo banale concetto della continuità operativa del parlamento, notoriamente comune a qualsiasi organo vitale di enti o associazione di diritto pubblico o privato. Resta da capire anche perché non l’abbia voluto completare, già che c’era, spiegando che spettava al Capo dello Stato, in primis, e, in subordine, alla politica, il compito di dichiararne la decadenza e d’indirne la rielezione con l’ultima legge costituzionalmente in vigore. Non vi era alcuna altra strada percorribile costituzionalmente corretta. Mentre, per mantenere la sua sentenza nell’ambito squisitamente tecnico, come doveva, avrebbe potuto aggiungere solo l’auspicio di tornare ad avere, quanto prima possibile, un parlamento costituzionalmente rappresentativo. Perché non l’abbia fatto, si capisce individuando cos’è che è stato evitato con questa sua mossa politica: di riandare alla elezione di un nuovo parlamento.

Così un parlamento non riconosciuto rappresentativo della volontà popolare, per sentenza della Corte Costituzionale, continua imperterrito la sua piena attività e lo fa proprio in nome della stessa sentenza, nella quale i suoi atti sono stati riconosciuti legittimi in una nota di commento. Non solo, ma si prefigge, senza provocare le reazioni delle altre istituzioni, forse perché cloroformizzate, di modificare la Costituzione. “Vuolsi così colà dove si puote ...”! Incredibile! Una nota politica di commento (arbitrariamente inserita!) viene da tutto il sistema politico-istituzionale-mediatico strumentalmente convertita in oggetto di sentenza inappellabile. Per capire, ora della fine bisogna porsi la domanda: a quale buon pro, tutto questo?

Comunque sia, uno sfregio più grande e indelebile non poteva essere inferto alla Costituzione Italiana e proprio dalla Corte Costituzionale (Quoque tu …). Questo dato di fatto esprime la misura esatta di quanto il nostro sistema istituzionale democratico sia ormai inficiato.


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