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RCA: tolleranza zero dal 1° gennaio 2013

La normativa introdotta, stabilisce, infatti, una vera e propria deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile, per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

di giovanni d’agata - mercoledì 7 novembre 2012 - 3263 letture

Suona proprio di ennesimo favore ai poteri forti, in particolare quello rappresentato dalla lobby delle assicurazioni, la norma occultamente introdotta con l’art. 22 del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, che ha inserito un art. 170-bis al Decreto Legislativo n. 209/2005, meglio noto come Codice delle Assicurazioni Private.

La scusa era quella di facilitare l’accertamento della scadenza del premio da parte degli agenti della polizia stradale, ma la nuova disposizione in realtà comporterà un aggravio di cautele da parte degli utenti della strada perché tutti i contratti rc auto in scadenza dopo il 1° gennaio 2013 non saranno più prorogabili tacitamente e pertanto a partire da quella data salterà definitivamente per tutti la tolleranza di quindici giorni per il pagamento del premio assicurativo.

Come è noto, il codice civile per garantire una più ampia tutela degli assicurati consente implicitamente all’art. 1901, 15 giorni di tolleranza per i contraenti delle polizze poliennali. È noto, infatti, che l’art. 1899 del codice stabilisce che la copertura assicurativa è valida dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. In particolare, l’assicuratore, fino all’entrata in vigore del decreto legge e quindi sino al 20 ottobre scorso poteva proporre una garanzia assicurativa di durata poliennale in alternativa a quella di durata annuale.

In virtù di tale meccanismo il contratto poteva essere prorogato in via tacita anche più volte, ma ciascuna proroga tacita non poteva avere una durata superiore a due anni. Concretamente, alla luce di tali disposizioni, prima dell’entrata in vigore del dl n. 179/2012 il contratto che prevedeva fra le clausole il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza, con una (giusta) tolleranza di quindici giorni durante i quali, se l’assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premio. Con l’articolo, l’art. 22 del dl n. 179/2012, in vigore dallo scorso 20 ottobre, che come detto, ha introdotto l’art. 170-bis al dlgs 209/2005 cambia tutto proprio per escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative.

La normativa introdotta, stabilisce, infatti, una vera e propria deroga all’articolo 1899, commi 1 e 2, del codice civile, per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che non potranno essere tacitamente rinnovati e non potranno essere stipulati per una durata superiore all’anno. E le eventuali clausole contrarie saranno da considerarsi nulle.

Per quanto riguarda gli effetti della normativa è previsto, fra l’altro che per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente al 20 ottobre 2012, la nullità scatterà dal 1° gennaio 2013. In caso di contratti in corso di validità alla data del 20 ottobre con clausola di tacito rinnovo, spetterà alle imprese di assicurazione comunicare per iscritto ai propri clienti la perdita di efficacia della clausola con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente stabilito.

Com’è noto, infatti, l’art. 193 del codice della strada, prevede sanzioni pesantissime per chi conduce un’autovettura priva di copertura assicurativa. In particolare, il pagamento di una di 798 euro di multa ed il sequestro immediato del veicolo finalizzato alla confisca.


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