Novità TASI
È entrato in vigore dal 10 giugno, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale, n. 132 del 10 giugno 2014), il nuovo calendario di scadenze per la TASI, disposto dal “decreto ponte” (D.L. n. 88/2014) approvato dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 6 giugno scorso. Il decreto ha confermato in via d’urgenza le scadenze stabilite dal maxiemendamento al decreto IRPEF (D.L. n. 66/2014), che dopo il voto di fiducia del Senato è passato ora all’esame della Camera per la conversione definitiva entro il 23 giugno.
Orbene il calendario è a scadenza “multipla”, 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre, a seconda della data di pubblicazione delle aliquote.
Non essendoci una misura base di legge, non era chiaro come doveva essere pagato l’acconto Tasi, se non altro perché questa imposta fa il suo debutto quest’anno e i lati oscuri sono tanti.
E’ la tassa sui così detti servizi indivisibili (illuminazione pubblica, verde, manutenzione stradale) che rimpiazza l’Imu sulla prima casa (la pagano poi anche le seconde case insieme all’Imu). Da qui il caos a causa in un primo momento della mancata proroga per la scadenza della 1° rata dell’acconto Tasi che era stata fissata al 16 giugno, e che ora viene fortunatamente rinviata al 16 ottobre per i comuni inadempienti.
Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato, infatti, hanno dato il via libera al testo del decreto legge Irpef, ed è stato quindi approvato, con un emendamento fra le altre cose, il rinvio della Tasi.
I comuni ritardatari sulla Tasi, che non hanno rispettato i termini per la presentazione delle delibere e che quindi vedranno slittare i termini del primo versamento al 16 ottobre, riceveranno un acconto corrispondente al 50% del gettito annuo stimato.
Secondo i dati definitivi del Mef sono 2.163 le delibere pubblicate, un quadro che lascia vacanti le decisioni in ben circa 5.894 Comuni.
Il problema nasce dal termine ultimo (previsto in prima battuta) del 23 maggio per l’invio delle delibere delle aliquote da parte dei Comuni al Mef laddove solo il 10% dei comuni è già pronto con l’aliquota.
Per cui, chi non ha deliberato l’aliquota potrà far slittare il pagamento dell’acconto al 16 ottobre prossimo. Nelle scorse settimane, infatti, molte amministrazioni, alle prese con le elezioni o con un “dimenticanza”, non hanno ufficializzato le nuove aliquote della tassa sulla prima casa che andrà a sostituire l’Imu.
Nel complesso, il 70% dei Comuni, circa seimila in totale, hanno mancato l’appuntamento con l’obbligo di delibera sulle nuove aliquote in riferimento alla parte della Iuc, la nuova imposta unica sui Comuni, che vede al centro il possesso di un immobile utilizzato come abitazione principale. L’Associazione nazionale tributi enti locali (Anutel), che esamina le delibere per affiancare Comuni e contribuenti, parla di <
ABITAZIONE PRINCIPALE ALTRI IMMOBILI TASI DELIBERA Sì 16 giugno e 16 dicembre 16 giugno (si paga il 50% dell’aliquota base dell’1 per mille) e 16 dicembre (il saldo) TASI DELIBERA NO in unica rata, entro il 16 dicembre 16 ottobre (per i Comuni con delibera pubblicata entro il 18 settembre); 16 dicembre conguaglio (sulla base delle aliquote 2014 successivamente deliberate) o versamento complessivo nel caso di mancata delibera alle scadenze precedenti (applicando l’aliquota base dell’1 per mille)
Come si paga? Con F24 oppure con il classico bollettino di conto corrente postale. Le modalità di versamento della Tasi vengono rese omogenee pertanto a quelle dell’Imu, eliminando la possibilità di usare servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. E’ eliminata la possibilità di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tasi ai soggetti ai quali è attribuito il servizio per l’Imu. Chi la paga? L’imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili. Fanno eccezione i terreni agricoli (nuovo art. 1, comma 669, della legge 147 del 27.12.2013 legge di Stabilità 2014). Qualora vi siano più possessori e detentori, tutti sono tenuti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. A differenza dell’Imu sarà corrisposta oltre che dai proprietari dell’immobile anche dagli inquilini: le rispettive aliquote saranno decise dai comuni. La percentuale spettante agli affittuari dovrebbe oscillare tra il 10 e il 30%. Come si calcola? La Tasi ha la stessa base imponibile dell’imposta municipale. Quindi, per calcolarla, si parte dalla rendita catastale, (il dato si trova sull’atto di proprietà dell’immobile oppure consultando il servizio di visure catastali dell’Agenzia delle Entrate che è diventato gratuito per gli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare), la si rivaluta del 5% e si moltiplica il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore catastale si applica l’aliquota comunale, con le eventuali detrazioni, sempre su base locale. Coefficienti La rendita rivalutata non è sufficiente per calcolare l’importo della Tasi (e dell’IMU). Occorre anche conoscere un altro valore, quello del coefficiente che dipende dalla categoria catastale. Per le case il coefficiente è 160. Per gli immobili diversi dalle abitazioni, invece, i moltiplicatori da applicare sono: 80 per uffici (A/10), banche (D/5); 55 per i negozi (categoria C/1); 65 per gli immobili strumentali (categorie da D/1 a D/10). La rendita catastale rivalutata andrà moltiplicata per lo specifico coefficiente del proprio immobile, per ottenere la base imponibile su cui calcolare la Tasi. Aliquote Se il Comune non ha deliberato sull’Aliquota entro il 23 Maggio 2014, il pagamento della Tasi è posticipato a Ottobre. Se, invece, il Comune ha deliberato sull’aliquota da applicare, per conoscere tale valore occorre consultare la specifica delibera comunale, cercando le delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze. L’aliquota si applica alla base imponibile e permette di ottenere l’imposta annua a cui va sottratta l’eventuale detrazione decisa dal Comune. Detrazioni Come nel caso delle Aliquote è opportuno consultare la specifica delibera comunale per sapere se sono state previste detrazioni per contribuenti con specifiche fasce di reddito o con specifiche condizioni contributive (ad esempio: pensionati, redditi bassi, famiglie numerose, ecc. ecc.). L’eventuale detrazione va sottratta all’importo annuo dovuto per la Tasi. Specifiche sulla ripartizione del tributo L’importo da pagare per la Tasi, va rapportato alla quota di possesso dell’immobile e ai mesi di possesso dell’immobile. Se, quindi, l’immobile è in comproprietà al 50%, bisognerà dividere a metà l’imposta annua e dividere a metà anche la detrazione decisa dal Comune. Per quanto riguarda il periodo di possesso si applicano gli stessi criteri dell’Imu, ovvero, un periodo di almeno 15 giorni viene equiparato a un mese intero. Determinazione dell’importo Una volta stabilita l’imposta annua, con l’applicazione delle detrazioni, la quota e i mesi di possesso, bisognerà dividere la cifra ottenuta per due. Si arriverà in questo modo all’importo da versare in acconto entro il 16 giugno.
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