Libera professione anche per gli infermieri delle strutture pubbliche
La nuova legge di riforma presentata dagli onorevoli Angela Napoli, Di Virgilio e Palumbo, Livia Turco, Farina Coscioni e Mura si basa sulla modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
La notizia scaturisce da un comunicato del sindacato infermieristico Nursing Up che dà valore alle tante richieste fatte da tutti i professionisti sanitari. Negli anni infatti non si è riuscito mai a capire come la libera professione fosse stata solo appannaggio della professione medica.
Il plaget alla riforma è in parte dovuto all’attività di mediazione del presidente del Nursing Up, De Palma, ed alla piena volontà comune del Governo e dello stesso Ministro Maurizio Sacconi ad affrontare definitivamente l’annosa problematica attraverso anche la Consulta Sanitaria diretta dall’On.le Domenico Di Virgilio oltre che attraverso la partecipazione dei segretari generali delle organizzazioni sindacali mediche.
La nuova legge di riforma presentata dagli onorevoli Angela Napoli, Di Virgilio e Palumbo, Livia Turco, Farina Coscioni e Mura si basa sulla modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche. Nel dettaglio l’inserimento del nuovo art.lo 10 nel testo unificato uscito dal comitato ristretto che sarà adottato come testo base per la modifica del D.L , sulla Libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici.
1.“Ai fini di un’efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli operatori sanitari non medici, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, hanno diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell’orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali”
2.“L’attività libero-professionale di cui al comma precedente possono essere svolte anche in forma intramuraria presso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, gli IRCCS e le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine tali enti emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici regolamenti per l’effettuazione della libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici”.
3. “Nell’ambito dell’attività di cui al comma 1, il personale interessato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”. La nuova modifica porterà finalmente parità nel panorama sanitario italiano dando sicuramente valore alle nuove professioni sanitarie emergenti affrontando anche la grave carenza infermieristica italiana che oggi si attesta in una carenza di circa 60000 unità.
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