La Legge Delega
Dal 13 marzo 2003 è in vigore la Legge Delega al Governo, che assegna al Governo la revisione delle leggi in materia di occupazione e mercato del lavoro. Questo è il testo della Delega.
testo in vigore dal: 13- 3-2003
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" (G. U. n. 47 del 26 Febbraio 2003) Art. 1. (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro) 1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera. 2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su: 1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano; 2) sostegno e sviluppo dell’attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani; 3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge; 4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro; c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, all’autorizzazione per attività lavorative all’estero; e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province; g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all’affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo; h) coordinamento delle disposizioni sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l’adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro; i) eliminazione del vincolo dell’oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all’articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate; l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell’intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7 della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall’Italia in data 1º febbraio 2000; m) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi: 1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l); 2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; 3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro; 4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui; 5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell’attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice; 6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile; 7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all’articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell’appaltatore; n) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro; o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo; p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l’articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d’azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi: 1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti; 2) previsione del requisito dell’autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento; 3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all’articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda; q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro. Art. 2. (Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione; b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l’attività formativa svolta in azienda, confermando l’apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda; c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa; d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all’incidenza della stessa sull’allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro; e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l’adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità; g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell’attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell’attività formativa in azienda. Art. 3. (Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale) 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l’incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi; b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore; c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato; d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale; e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l’obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997; f) affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione dell’orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all’applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva; g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale. Art. 4. (Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto; b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore; 1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis; 2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore; c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative: 1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l’indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro; 2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro; 3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso; 4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive; 5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge; 6) ricorso, ai sensi dell’articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti; d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell’articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione; e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa. f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole. Art. 5. (Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro) 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione; b) individuazione dell’organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia, o anche università; c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione; d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione; e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell’organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione; f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all’organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l’erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti dell’accertamento svolto dall’organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l’erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell’obbligo in capo all’autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro; g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all’articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse; h) estensione della procedura di certificazione all’atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni; i) verifica dell’attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Art. 6. (Esclusione) 1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate. Art. 7. (Disposizioni concernenti l’esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5) 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relativa delega. 2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. 4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi. 5. Dall’attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 8. (Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) 1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell’osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l’attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina; b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali; c) ridefinizione dell’istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro; d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro; e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; f) riorganizzazione dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro con l’istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell’esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell’ispettore del lavoro; g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f). 3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 2. 6. L’attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Art. 9. (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142) 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse; b) all’articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L’esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative»; c) all’articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all’entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall’articolo 6»; d) all’articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»; e) all’articolo 6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»; f) all’articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «nonchè all’articolo 3, comma 2-bis» e le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al solo trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1»; g) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio». Art. 10. (Modifica dell’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71) 1. L’articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE).
Note all’art. 1: - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. - Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n. 125, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali difunzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario. - Il testo dell’art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), e’ il seguente: "Art. 2 (Soggetti abilitati all’attivita’ di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L’attivita’ di fornitura di lavoro temporaneo puo’ essere esercitata soltanto da societa’ iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l’impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attivita’ di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle societa’ nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata l’autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell’attivita’ svolta. 2. I requisiti richiesti per l’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 sono i seguenti: a) la costituzione della societa’ nella forma di societa’ di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea; l’inclusione nella denominazione sociale delle parole: "societa’ di fornitura di lavoro temporaneo"; l’individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attivita’; l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell’Unione europea; b) la disponibilita’ di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attivita’ di fornitura di manodopera nonche’ la garanzia che l’attivita’ interessi un ambito distribuito ull’intero territorionazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui all’art. 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni; d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’art. 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi’, di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. 3. L’autorizzazione di cui al comma 1 puo’ essere concessa anche a societa’ cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla societa’ cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo. 4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche’ le informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla societa’ alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l’iscrizione nel registro di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita’ della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1. 6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e controllo sull’attivita’ dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2. 7. La societa’ comunica all’autorita’ concedente gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell’attivita’ ed ha inoltre l’obbligo di fornire all’autorita’ concedente tutte le informazioni da questa richiesta. 8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l’obbligo di riserva di cui all’art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all’impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono computati ai fini dell’applicazione, all’impresa fornitrice, delle predette disposizioni.". - Il testo dell’art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e’ il seguente: "2. L’attivita’ di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro puo’ essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche societa’ cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonche’ da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita’ di ricerca e selezione nonche’ di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.". - Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 1979, n. 20. - Il testo dell’art. 7 della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per l’impiego private), e’ il seguente: "Art. 7. - 1. Le agenzie per l’impiego private non devono far pagare ai lavoratori, direttamente o indirettamente, spese o altri costi. 2. Nell’interesse dei lavoratori, l’autorita’ competente, previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori maggiormente rappresentative, puo’ autorizzare deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di lavoratori, e per servizi specificamente identificati, forniti dalle agenzie per l’impiego private. 3. Ogni membro che avra’ autorizzato deroghe ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dovra’, nei suoi rapporti a titolo dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, fornire informazioni su tali deroghe ed esplicitarne i motivi.". - Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n. 289. - Il testo dell’art. 2359 del codice civile e’ il seguente: "Art. 2359 (Societa’ controllate e societa’ collegate). - Sono considerate societa’ controllate: 1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le societa’ che sono sotto influenza dominante di un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa’ controllate, a societa’ fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa’ sulle quali un’altra societa’ esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria puo’ essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa’ ha azioni quotate in borsa.". - Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74 (Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96. - Il testo dell’art. 1 della citata legge n. 12 del 1979, e’ il seguente: "Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche’ da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita’. Il personale di cui al presente comma non potra’ essere iscritto all’albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell’apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell’albo di cui all’art. 8 della presente legge. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche’ le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche’ per l’esecuzione delle attivita’ strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre duecentocinquanta addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu’ soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e’ istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all’evoluzione professionale ed occupazionale del settore.". - Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18 (Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 43. - Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2001), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario. - Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82. - Il testo dell’art. 1676 del codice civile e’ il seguente: "Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell’appaltatore verso il committente). - Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attivita’ per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto e’ loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.".
Note all’art. 2: - Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. - Il testo dell’art. 16, comma 5, della citata legge n. 196 del 1997, e’ il seguente: "5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonche’ di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovra’ altresi’ essere definito, nell’ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettivita’ dell’addestramento e sul reale rapporto tra attivita’ lavorativa e attivita’ formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l’ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.". - Il testo dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e’ il seguente: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita’ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.". - Il testo dell’art. 17, della citata legge n. 196 del 1997, e’ il seguente: "Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunita’ di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l’integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un piu’ razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un piu’ generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia: a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualita’ dell’offerta di lavoro, elevare le capacita’ competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l’occupazione, attraverso attivita’ di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realta’ produttive locali nonche’ di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalita’ adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze; b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell’orientamento nonche’ a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese; c) svolgimento delle attivita’ di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati; d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell’art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti di cui alla lettera a) nell’ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilita’, di lavoratori disoccupati per i quali l’attivita’ formativa e’ propedeutica all’assunzione; le risorse di cui alla presente lettera confluiranno in uno o piu’ fondi nazionali, articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresi’ essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione; e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all’art. 5, comma 5, dei criteri e delle modalita’ di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale; f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilita’ interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonche’ la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l’offerta formativa e facilitare l’integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito delle disponibilita’, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall’art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita’ di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell’accreditamento; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. 2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu’ decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunita’, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. 3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali e’ istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l’amministrazione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 4. Il Fondo di cui al comma 3 e’ alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonche’, per l’anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che gravera’ sulle disponibilita’ derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell’art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845 del 1978. 5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzera’ le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilita’ sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell’art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e’ individuata l’aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull’importo del funzionamento concesso, che puo’ essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l’equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull’importo dell’aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.". - Il testo dell’art. 18, della citata legge n. 196 del 1997, e’ il seguente: "Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno gia’ assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilita’ di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l’impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; universita’; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell’art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunita’ terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali, purche’ iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; b) attuazione delle iniziative nell’ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorita’ per quelli definiti all’interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificita’ dei diversi tipi di utenti; e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilita’ civile e di garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attivita’; nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l’impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro ospitante puo’ stipulare la predetta convenzione con l’INAIL direttamente e a proprio carico; f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attivita’ svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l’accensione di un rapporto di lavoro; g) possibilita’ di ammissione, secondo modalita’ e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall’impresa per il vitto e l’alloggio del tirocinante; h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti; i) computabilita’ dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purche’ gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all’occupazione.". Nota all’art. 3: - Il testo della direttiva 15 dicembre 1997, n. 97/81/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 20 gennaio 1998, n. L 14.
Note all’art. 5: - Il testo dell’art. 410 del codice di procedura civile, e’ il seguente: "Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall’art. 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’art. 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. La commissione, ricevuta la richiesta tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Con provvedimento del direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e’ istituita in ogni provincia presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell’ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita’ di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalita’ e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma. In ogni caso per la validita’ della riunione e’ necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori. Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del lavoro certifica l’impossibilita’ di procedere al tentativo di conciliazione.". - Il testo dell’art. 2113 del codice civile e’ il seguente: "Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta’. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.". - Per il testo dell’art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), si vedano le note all’art. 9. Nota all’art. 7: - Il testo dell’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali), e’ il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita’ montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunita’ ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le citta’ individuate dall’art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche’ rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e’ convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e’ convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e’ conferito, dal Ministro dell’interno.". Note all’art. 9: - Il testo della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94. - Il testo dell’art. 1, comma 3, primo periodo, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente: "3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.". - Il testo dell’art. 2, comma 1, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente: "1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell’art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L’esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative. Si applicano altresi’ tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonche’ le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalita’ della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarita’ del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu’ rappresentative.". - Il testo dell’art. 3, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente: "Art. 3 (Trattamento economico del socio lavoratore). - 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le societa’ cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati: a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalita’ stabilite in accordi stipulati ai sensi dell’art. 2; b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall’art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all’art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all’entita’ del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall’art. 6.". - Il testo della legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1958, n. 83. - Il testo dell’art. 5, della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente: "Art. 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore). - 1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsi dall’art. 2751-bis, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all’art. 3, commi 1 e 2, lettera a). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime. 2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformita’ con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.". - Il testo dell’art. 2526 del codice civile e’ il seguente: "Art. 2526 (Recesso del socio). - La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo e’ ammesso dalla legge o dall’atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla societa’ e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.". - Il testo dell’art. 2527 del codice civile e’ il seguente: "Art. 2527 (Esclusione del socio). - L’esclusione del socio, qualunque sia il tipo della societa’, oltre che nel caso indicato nell’art. 2524, puo’ aver luogo negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall’atto costitutivo. Quando l’esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall’assemblea dei soci o, se l’atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio puo’, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo puo’ sospendere l’esecuzione della deliberazione. L’esclusione ha effetto dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.". - Il testo dell’art. 6 della citata legge n. 142 del 2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e’ il seguente: "Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31 dicembre 2003, le cooperative di cui all’art. 1 definiscono un regolamento, approvato dall’assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall’approvazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio’ che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; b) le modalita’ di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all’organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; d) l’attribuzione all’assemblea della facolta’ di deliberare, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresi’ previsti: la possibilita’ di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell’art. 3; il divieto, per l’intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili; e) l’attribuzione all’assemblea della facolta’ di deliberare, nell’ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilita’ e capacita’ finanziarie; f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita’, nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta’ per l’assemblea della cooperativa di deliberare un pianod’avviamento alle condizioni e secondo le modalita’ stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative. 2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, nonche’ all’art. 3, comma 2-bis, il regolamento non puo’ contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico minimo di cui all’art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola e’ nulla. 2-bis. Le cooperative di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative per rendere compatibile l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all’attivita’ svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.". - Il testo dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e’ il seguente: "1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunita’ alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) (omissis); b) lo svolgimento di attivita’ diverse: agricole industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.". Data a Roma, addi’ 14 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 848): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro del lavoro e politiche sociali (Maroni) il 15 novembre 2001. Assegnato alla 11a commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 13 dicembre 2001, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 13a della Giunta per gli affari delle Comunita’ europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla commissione il 18 dicembre 2001; 22, 23, 24, 29, 30, 31 gennaio 2002; 5, 13, 19, 20, 21 febbraio 2002; 26, 27 marzo 2002; 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18 aprile 2002; 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 29, 30 maggio 2002; 4, 5, 12, 13 e 19 giugno 2002. Esaminato in aula il 13 dicembre 2001; 13 giugno 2002 (stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 che formano l’atto n. 848-bis); 17, 18, 19 e 24 settembre 2002 e approvato il 25 settembre 2002. Camera dei deputati (atto n. 3193): Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 30 settembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XII, XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 24 ottobre 2002. Esaminato in aula il 28, 29 ottobre 2002 e approvato, con modificazioni, il 30 ottobre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 848-B): Assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede referente, il 5 novembre 2002 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, 9a, 10a della Giunta per gli affari delle Comunita’ europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 11a commissione, in sede referente, il 6, 12, 13, 14, 19, 26, 27 novembre 2002; il 3, 4, 11, 17 dicembre 2002; il 21, 23 gennaio 2003. Esaminato in aula il 30 gennaio 2003; il 4 febbraio 2003 ed approvato il 5 febbraio 2003.
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