Incostituzionalità della nuova legge elettorale
Nuova legge elettorale, vincolo di mandato e acquisto delle cariche pubbliche. L’opinione di un avvocato.
Come è noto, la nuova legge elettorale prevede che i partiti partecipanti alla competizione presentino liste di candidati “bloccate”, escludendosi la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze per i singoli, consentendosi loro soltanto la scelta del partito.
Si vuole esaminare la normativa introdotta sotto uno specifico profilo di incostituzionalità, rilevandosi un evidente contrasto con l’art. 67 della Costituzione per cui “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vicolo di mandato”. Quando si stabilì, introducendosi il sistema maggioritario, la eliminazione delle preferenze plurime e l’introduzione della preferenza unica, si intese rimediare alle distorsioni indotte dalla pratica delle “cordate” che, attraverso le alleanze partitiche ed all’interno dei partiti, sacrificavano i singoli candidati rispetto a coloro che si avvantaggiassero della cordata stessa, inficiando il rapporto tra elettori ed eletti. Tra questi ultimi, i più indipendenti e meno irreggimentati potevano subire pregiudizi.
In sostanza, si intese allora rimediare ad un grave inconveniente determinato dallo strapotere partitocratrico, che si intendeva ridimensionare in vista di una migliore rappresentatività democratica.
Il sistema ora introdotto, con il proporzionale a liste bloccate, ha riproposto in termini inaccettabili e molto più gravi del passato la questione dello strapotere partitocratrico, atteso che gli eletti saranno pacificamente i mandatari delle singole organizzazioni partitiche e dei capi delle relative coalizioni, rispondendo, nell’esercizio del loro mandato, non agli elettori ma direttamente ed esclusivamente a chi li abbia inseriti nelle liste dei candidati in posizione privilegiata rispetto ad altri.
Non si potranno certamente verificare episodi di candidati eccellenti non eletti, perché l’inserimento nella lista in una favorevole collocazione darà certezza dell’elezione, con buona pace di qualsiasi giudizio dell’elettorato. Intuitivamente, il mandato dei membri del Parlamento non potrà essere esercitato in rappresentanza della Nazione, ma lo sarà in rappresentanza del partito che lo ha espresso, con vincoli stringenti nei confronti del partito stesso ed in palese contrasto con il dettato costituzionale. Se a ciò si aggiunga che, per essere inseriti nelle liste, i candidati dovranno pagare (a titolo di contributo alle spese elettorali del partito), si può ragionevolmente affermare che è stato reintrodotto l’antico sistema dell’acquisto delle cariche pubbliche.
Un altro piccolo particolare: ci si chiede come sarà possibile, in sede penale, contestare il reato di voto di scambio, in mancanza della possibilità di prova della responsabilità personale del candidato, che fa campagna non per sé ma per il partito o la coalizione di appartenenza. Che sia stato di fatto e surrettiziamente abrogato il reato?
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