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Il terrore corre su Internet

Qual è la reale libertà che si possa far valere navigando su Internet?

di Piero Buscemi - mercoledì 23 ottobre 2019 - 3630 letture

Quando negli anni Sessanta dello scorso secolo furono sperimentate le prime trasmissioni virtuali con Internet, gli ingegneri informatici statunitensi incaricati di progettare un nuovo sistema di comunicazione con il principale obiettivo di contrastare lo spionaggio internazionale, non avevano sicuramente immaginato le conseguenze di questa loro scelta tecnologica.

Quando poi verso la fine degli anni Novanta presero piede i primi social network, nessuno avrebbe immaginato che tutto questo ci avrebbe portato ai vari Facebook e confratelli che sono diventati l’unico mezzo di comunicazione e di informazione che miliardi di cittadini nel mondo preferiscono usare, rispetto a quelli tradizionali ed obsoleti.

Come qualsiasi novità che ha stravolto lo stile di vita dei destinatari di queste modernità, all’inizio le eventuali regole e normative a tutela dell’immagine della persona e del suo diritto a scegliere liberamente se concedere l’autorizzazione all’utilizzo di foto che la ritraessero, sono state sottovalutate o, quanto meno, utilizzate con eccessiva elasticità. Le regole erano state già stabilite con la Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, poi modificata dal DPR 19/79, dal Dlgs 154/97 e dalla legge 248/2000. Diciamo che la poca diffusione e utilizzo di Internet di qualche decennio fa, ha fatto rinviare la puntualizzazione sulla questione agli anni successivi.

Occorre doveroso sottolineare che le vicende di cronaca, sempre più frequenti negli ultimi anni, che hanno interessato minorenni, o anche solo le loro immagini, rubate e poi riutilizzate per scopi di sfruttamento infame legato alla pedopornografia, ha convinto anche i miliardi di internauti sparsi nel mondo ad accettare che i legislatori facessero chiarezza sull’uso spregiudicato delle foto postate e condivise sui Servizi di rete sociale, facilmente raggiungibili con una tastiera, o uno smartphone o qualsiasi supporto virtuale a disposizione.

Anche le recenti diatribe che hanno fatto discutere sulla promulgazione di regole più rigide, delle quali è stata coinvolta direttamente l’Unione Europea e che Girodivite ha trattato con l’articolo Riforma del Copyright (Girodivite, 27 marzo 2019), hanno dato libero sfogo a diverse interpretazioni e pareri sull’argomento che, supponiamo, non saranno mai spente del tutto.

Per quanto appena analizzato, vogliamo offrire ai nostri lettori degli spunti di riflessione su varie casistiche, anche di natura giuridica, nelle quali ci si potrebbe ritrovare anche solo postando sul proprio profilo social una foto che ritrae persone. Vorremmo ricordare, ad esempio, il caso che fece particolare scalpore dei due genitori finiti in un’aula di tribunale a causa della spregiudicatezza di uno dei due che, abitualmente e senza il consenso dell’altro, pubblicò le foto dei figli su Internet. Una leggerezza che comportò un provvedimento sanzionatorio del giudice con relativa rimozione delle immagini in questione.

Quante volte ci è capitato di condividere uno spalto o una platea, accanto a degli sconosciuti durante una concerto o una rappresentazione teatrale, scattare le foto ricordo e postarle in tempo reale su un social. Un gesto apparentemente innocuo, del quale la nostra buonafede potrebbe essere supportata sul totale disinteressamento nei confronti delle persone ritratte. In questi casi la legge specifica la non necessità di chiedere il consenso ai soggetti ritratti, ma non limita neanche la libertà di chi, per le più svariate ragioni, possa chiedere esplicitamente la rimozione della foto che lo ritrae.

Quanti poi si saranno chiesti se fosse lecito diffondere liberamente le foto scattate proprio ai personaggi che rappresentano l’evento al quale si sta assistendo. Rockstar, attori, concertisti, politici, manifestanti e tutto quanto possa essere ricondotto a personaggi noti e famosi. In questi casi, la documentazione dell’evento e del protagonista, utilizzata per scopi giornalistici, culturali e di informazione in generale, non comporta l’obbligo di chiedere il consenso. Restano valide le norme che tutelano l’onorabilità ed il decoro del personaggio fotografato.

Anche in presenza di regole chiarificatrici, che hanno lo scopo di mettere un po’ d’ordine all’eccessivo uso scriteriato delle immagini da parte degli internauti, come era prevedibile, ci sono anche coloro che di queste norme sulla tutela del copyright o della persona, hanno trovato la strada per speculazioni di vario genere, con le quali auspicare dei facili guadagni. La tecnica adottata è semplicissima. Basta incaricare qualcuno con molto tempo a disposizione e sufficientemente esperto di navigazione su Internet. A volte si utilizzano anche degli studi legali che delegano stagisti universitari in cerca di esperienza. Il compito di quest’ultimi è quello di stare giornate intere sui motori di ricerca, quali Google, e trovare immagini utilizzate ingenuamente da altri, anche con scopi assolutamente in buonafede, segnalarli allo speculatore, spesso autore della foto in questione.

A questo punto lo studio legale incaricato non deve fare altro che inviare una lettera di diffida, più efficace se espressa con toni intimidatori, con la quale chiedere un indennizzo frutto della ipotetica quantificazione del danno operato nell’aver utilizzato un’immagine senza il consenso dell’autore. Le cifre richieste sono sempre di qualche migliaio di euro. Ovviamente gli artefici di questa strategia sanno benissimo che non tutti si faranno intimorire da queste richieste, condizionate da eventuali minacce di querele e iter legali da risvolti imprevedibili. Sanno, però, che sparando nel mucchio, qualcuno possa cadere nella tentazione di accettare un patteggiamento per una cifra inferiore a quella richiesta, proposta che è sempre presente nelle lettere di diffida. Un atteggiamento che ha provocato un vero sentimento di terrore virtuale, vissuto su Internet. La paura e il sospetto di essere sempre oggetto di richieste di denaro per un ingenuo prelievo "non autorizzato" di un’immagine trovata in rete.

Un metodo molto sottile e sofisticato. Se pensiamo che, inviando una decina di diffide in giro per il mondo, comporta un investimento di qualche decina di euro, mantenendoci su una richiesta media tra millecinquecento e duemila euro - chiedere troppo susciterebbe sospetti - e auspicando che tra quei dieci destinatari, almeno uno accetti il patteggiamento, magari anche di cinquecento euro, la percentuale di capitalizzazione dei soldi spesi per le raccomandate non è garantita da nessun gioco in Borsa che si possa ipotizzare.


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