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Il “crimine di solidarietà” in Francia, Spagna e Grecia

La Direttiva Europea sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non chiarisce la differenza tra aiuto umanitario e traffico di esseri umani

di ActionAid - mercoledì 6 febbraio 2019 - 3495 letture

La solidarietà può essere un crimine? In metà degli Stati membri dell’UE distribuire cibo, offrire un passaggio, acquistare un biglietto del treno, ospitare un migrante o salvare una famiglia da un annegamento sono comportamenti che possono farti multare o incarcerare. Per via dell’ambiguità della formulazione della Direttiva Europea sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che non chiarisce la differenza tra tratta, traffico di esseri umani e aiuto umanitario, non di rado le persone finiscono per essere etichettate come “trafficanti” solo per aver offerto aiuto.

È proprio questa Direttiva, la 2002/90/CE, che la nostra campagna #WelcomingEurope vuole cambiare: delineare con chiarezza i confini del reato è essenziale per impedire agli Stati membri di estendere in maniera arbitraria le sanzioni, come succede in Italia e non solo.

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I casi di Francia, Spagna e Grecia non sono così diversi.

Liberté, egalité… fraternité?

Anche in Francia, uno dei paesi d’Europa con la più lunga storia di immigrazione, il “crimine di solidarietà” è divenuto uno slogan politico che riassume una situazione senza che il concetto giuridico sia effettivamente menzionato in alcun testo legislativo. L’espressione “crimine di solidarietà” è apparsa nel 1995, quando Gisti (Groupe d’information et de soutien des immigrées), un’associazione che “difende la parità di accesso ai diritti e alla cittadinanza indipendentemente dalla nazionalità e la libertà di movimento”, realizza un “manifesto di criminali di solidarietà” in seguito alla moltiplicazione delle cause contro i francesi che hanno aiutato i migranti privi di documenti.

Il “Codice dell’ingresso e di soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo”, che raggruppa le disposizioni legali e regolamentari relative al diritto degli stranieri, da un lato stabilisce (art. L.622-1) che “chiunque abbia, attraverso l’assistenza diretta o indiretta, facilitato o tentato di facilitare l’ingresso, la circolazione o il soggiorno illegale di uno straniero in Francia” rischia fino a cinque anni di reclusione e 30.000 euro di sanzione; dall’altro specifica che tali atti sono puniti “fatte salve le esenzioni di cui all’articolo L. 622-4”.

Sono proprio queste “esenzioni” (più volte integrate negli ultimi anni in seguito alla moltiplicazione delle mobilitazioni, con l’intenzione di limitare il più possibile i casi di “crimine di solidarietà”) che dovrebbero proteggere le persone che portano assistenza disinteressata agli stranieri dall’accusa. Il procedimento giudiziario è ad esempio infondato quando l’aiuto “non ha dato origine a nessun corrispettivo diretto o indiretto” ma consiste in consulenza legale, alloggio, assistenza medica o “qualsiasi altra assistenza per preservare la dignità o integrità fisica” della persona.

La prassi però non è sempre immediatamente in linea con i dettami legislativi. Il caso più famoso è quello di Cédric Herrou, un contadino della valle di Roya (Alpes-Maritimes) arrestato quattro volte tra il 2016 e il 2017 per aver aiutato i migranti a entrare e circolare in Francia, e condannato in appello a quattro mesi di reclusione con la condizionale dal tribunale di Aix-En-Provence nell’agosto 2017.

C’è voluta una sentenza dell’8 luglio 2018 del Consiglio costituzionale francese, dove il caso è arrivato in seguito al ricorso di Herrou, per decretare che l’aiuto disinteressato al “soggiorno irregolare” non è passibile di conseguenze giuridiche. Una sentenza che ha richiamato direttamente in causa la “fraternità”, uno dei principi costituzionali alla base della Repubblica francese (insieme a “libertà” e “uguaglianza”):

“Dal principio di fraternità - si legge nella decisione dei giudici francesi - deriva la libertà di aiutare gli altri, a fini umanitari, indipendentemente dalla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale”. Per consentire al legislatore di porre rimedio all’incostituzionalità accertata, la Corte ha rinviato al 1° dicembre 2018 la data di abrogazione delle disposizioni contestate.

La questione rimane però aperta: in nome del principio “della salvaguardia dell’ordine pubblico”, il Consiglio costituzionale non ha considerato l’aiuto all’ingresso illegale sul territorio nazionale come un gesto umanitario. In sostanza, colui che sarà colto nell’atto di aiutare migranti ad attraversare illegalmente il confine potrebbe continuare ad essere perseguito.

La Spagna e la Grecia

La Spagna, con i due territori nel continente Africano Ceuta e Melilla, è stata per diverso tempo uno dei principali punti di ingresso sulla rotta mediterranea. I due lembi di terra erano simbolo di accesso e salvezza per molti africani dell’area maghrebina e subsahariana che cercavano di varcare i confini europei.

Negli ultimi anni, la Spagna si è mossa su due direttrici differenti e, se vogliamo, opposte. Da un lato, in seguito al picco di arrivi del 2014/15, il governo spagnolo ha introdotto misure restrittive e di sostanziale chiusura dei confini rispetto ai flussi migratori provenienti dai paesi non UE. Ceuta e Melilla, in particolare, sono diventati dei veri e propri “fortini” controllati da forze armate, con muri, torri d’avvistamento, filo spinato, lame di metallo, telecamere a circuito chiuso e rilevatori di vario tipo, spesso teatro di episodi di violenza. Dall’altro lato, il paese ha mantenuto posizioni meno intransigenti nella legislazione vigente su richiedenti asilo e immigrazione e, conseguentemente, nel contesto di “criminalizzazione della solidarietà”.

Nel codice penale spagnolo (art. 318b della LeyOrgánica 10/1995) si stabilisce che “persone o gruppi che aiutino intenzionalmente persone di nazionalità non europea a entrare o transitare nel territorio spagnolo, non rispettando quanto stabilisce la legge nazionale sul transito e l’entrata degli stranieri, verrà punito legalmente pagando una multa o con una pena dai 3 mesi a 1 anno di reclusione”, ma si specifica che “l’individuo non è penalmente perseguibile se ha agito secondo il principio di “aiuto umanitario”.

Un approccio sostanzialmente opposto a quello adottato dalla Grecia, una delle “nuove” rotte di accesso all’Europa dal 2015, anche conseguentemente all’irrigidimento spagnolo.

Il paese, che non aveva mai avuto esperienza nel trattare un flusso così massiccio di richiedenti asilo e rifugiati, ha dovuto creare rapidamente un sistema di accoglienza ed integrazione partendo da zero. La scelta è stata quella di non chiudere le frontiere, e di investire strategicamente sui propri sistemi di accoglienza piuttosto che sulle misure di integrazione o regolarizzazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda il “crimine di solidarietà”, nel sistema legislativo greco c’è però una differenza fondamentale rispetto alla Spagna.

Il codice penale (art. 87 della legge 3386/05) sancisce infatti dei provvedimenti penali e amministrativi per chiunque faciliti l’entrata, o aiuti la permanenza sul territorio, di persone che non risiedono legalmente nel paese; ma, a differenza di quello spagnolo, non indica il principio di aiuto umanitario come “eccezione” per l’applicazione delle sanzioni. Questo determina un clima di incertezza legislativa che finisce per avere ripercussioni dirette su chi si espone in primo piano nel fornire aiuti umanitari ai migranti: gli operatori non godono di nessuna garanzia, protezione o base legislativa a cui rifarsi in caso di problemi di ordine giudiziario.

Esattamente quello che la campagna #WelcomingEurope vuole evitare.

Contenuto prodotto nell’ambito della collaborazione di ActionAid con il Master “Policy clinic”, LUISS School of Govern, Roma e le studentesse Luigia Magni, Giulia Fortezza, Marta Nones, Daniela Marino, supervisionate dalla Dott.ssa Costanza Hermanin. (Photocredit: Sara Prestianni /Arci - Karin Schermbrucker/ActionAid)

(Pubblicato il 28 gennaio 2019 - ore 12:00).


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