Cosa è il part-time
La normativa ufficiale spiega cosa è il part-time.
Il lavoro a tempo parziale (part-time) si caratterizza per un orario, stabilito dal contratto individuale di lavoro, inferiore all’orario di lavoro normale(full-time)
Il rapporto a tempo parziale può essere: orizzontalequando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale Il rapporto di lavoro a tempo parziale si è rivelato un valido strumento per incrementare l’occupazione di particolari categorie di lavoratori, come giovani, donne, anziani e lavoratori usciti dal mercato del lavoro. Si configura come un rapporto di lavoro stabile, non precario, che permette di soddisfare le esigenze di flessibilità delle imprese da una parte e di adattarsi a particolari esigenze dei lavoratori quali la conciliazione tra lavoro e famiglia.
APPLICAZIONE
Il rapporto a tempo parziale può essere stipulato dalla generalità dei lavoratori e dei datori di lavoro. La disciplina del lavoro a tempo parziale si applica interamente anche al settore agricolo. Nel settore pubblico è possibile ricorrere al lavoro part-time, ma non si applicano le modifiche introdotte dalla riforma.
CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro part-time è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.Deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Trattamento economico e normativo Il lavoratore part-time non deve essere discriminato rispetto al lavoratore a tempo pieno per quanto riguarda il trattamento economico e normativo: · ha diritto alla stessa retribuzione oraria del lavoratore a tempo pieno, anche se la retribuzione, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio e maternità vengono calcolati in maniera proporzionale al numero di ore lavorate, salvo che i contratti collettivi non stabiliscano che il calcolo avvenga in maniera più che proporzionale · ha diritto allo stesso trattamento normativo dei lavoratori assunti a tempo pieno sotto tutti gli aspetti quali la durata del periodo di ferie annuali, la durata del congedo di maternità e del congedo parentale, il trattamento della malattia e infortunio ecc.
STRUMENTI DI FLESSIBILITA’
Rispetto alla precedente disciplina, il D.lgs 276/2003 prevede maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro e minori vincoli per la richiesta di prestazione di lavoro supplementare, lavoro straordinario e per la stipulazione di clausole flessibili o elastiche. I contratti collettivi devono stabilire i limiti, le causali (per il lavoro supplementare), le condizioni e modalità (per il lavoro elastico e flessibile) e le sanzioni legati al ricorso al lavoro supplementare, elastico e flessibile. In ogni caso: Lavoro supplementare: è prestato oltre l’orario di lavoro stabilito nel contratto di lavoro part-time orizzontale (anche a tempo determinato) ma entro il limite del tempo pieno, quando il tempo pieno non sia stato raggiunto è ammissibile anche nel part-time verticale o misto. Non è più necessario rispettare il limite massimo del 10% delle ore lavorate e in caso di superamento dei limiti è stata abolita la sanzione legale della maggiorazione del 50%. In attesa che i contratti collettivi stabiliscano altri limiti massimi, è necessario il consenso del lavoratore. La mancanza del consenso non costituisce mai una giustificato motivo di licenziamento. I contratti collettivi stabiliscono anche il trattamento economico per le ore di lavoro supplementare. Lavoro straordinario: è il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro full time. E’ ammissibile solo nel rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o mistoanche a tempo determinato. Lavoro elastico: è prestato per periodi di tempo maggiori rispetto a quelli definiti nel contratto di lavoro part-time verticale o misto a seguito della stipulazione di clausole elastiche. Lavoro flessibile:è prestato in periodi di tempo diversi rispetto a quelli fissati nel contatto di lavoro part-time di tutte e tre le tipologie a seguito della stipulazione di clausole flessibili. Il lavoro a turni non integra una clausola flessibile. Le clausole elastiche e flessibili possono essere stipulate anche per i contratti a tempo determinato. La disponibilità del lavoratore allo svolgimento di lavoro flessibile ed elastico deve risultare da un patto scritto ed, salve diverse intese fra le parti, è richiesto un periodo di preavviso di almeno due giorni lavorativi da parte del datore di lavoro. In assenza delle disposizioni dei contratti collettivi il datore di lavoro e i lavoratori possono concordare direttamente clausole flessibili ed elastiche.
DIRITTI E DOVERI
Il lavoratore a tempo parziale ha gli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ha inoltre il diritto, se previsto dal contratto individuale, di precedenza nel passaggio dal part-time a full-time rispetto alle nuove assunzioni a tempo pieno, avvenute nelle unità produttive site nello stesso ambito comunale e per le stesse mansioni o mansioni equivalenti. Il lavoratore a tempo pieno ha invece il diritto a essere informato, anche con comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti, dell’intenzione di procedere ad assunzioni a tempo parziale per poter presentare domanda di trasformazione Il lavoratore affetto da patologie oncologiche ha il diritto di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno quando il lavoratore lo richieda
Il datore di lavoro, oltre ai diritti e doveri tipici del rapporto di lavoro subordinato, ha: il diritto a richiedere lavoro supplementare, straordinario e stipulare clausole flessibili ed elastiche secondo le modalità e nei limiti indicati dalla legge il dovere di informare le rappresentanze sindacali aziendali dell’andamento del ricorso al lavoro part-time dovere di informare i lavoratori dell’intenzione di procedere a nuove assunzioni part-time e full-time e di trasformare il contratto ai lavoratori affetti da malattie oncologiche
ATTUAZIONE
La disciplina del rapporto a tempo parziale contenuta nel D.lgs 276/2003 è immediatamente operativa infatti non è previsto una fase di transizione né un rinvio ad una fase di verifica della normativa. Il regime transitorio e l’attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva potranno essere affidati anche ad un accordo interconfederale su convocazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 artt. 46 e 85, comma 2.
Circolare n. 9 del 18 marzo 2004 - Nuova disciplina del lavoro a tempo parziale
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A.G. ha un contratto p.t. a 22,5 ore settimanali ma per esigenze dell’ azienda per un anno e mezzo ha lavorato più del tempo pieno e guadagnando un adeguato stipendio, ora l’azienda ha assunto altro personale e mi ha retrocesso alle 22,5 ore settimanali. Vorrei sapere se è giustificato comportamento e cosa potrei fare grazie
Ti allego la normativa generale del caso, che dimostra l’illegalità del procedimento coatto da parte dell’azienda per la quale lavori. E’ confermata da una (probabile!) mancata sottoscrizione da parte tua della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.
Riguardo le soluzioni da adottare, purtroppo, solo l’intervento di un mediatore (vedi sindacato) può avviare una causa di denuncia del caso a chi di competenza (ispettorato del lavoro).
Comunque, ecco cosa sono riuscito a trovare:
Le norme Prima ancora che il legislatore cominciasse ad occuparsi di lavoro part time, il ricorso ai contratti a tempo parziale, presenti in Italia fin dalla prima metà degli anni Ottanta, era regolamentato dalla contrattazione collettiva.
Solo con la legge n. 863/84 si è avuta una più organica regolamentazione di questa tipologia di rapporto di lavoro. Nell’ultimo decennio in quasi tutti i Paesi dell’Europa occidentale si è assistito ad un proliferare di contratti di lavoro atipici, part time, job sharing, interinale, dovuti sia alla domanda di maggior flessibilità del mercato sia alla necessità di arginare il fenomeno della disoccupazione.
L’Unione Europea, di recente, con una propria direttiva con cui ha dedicato particolare attenzione all’istituto del part time, ha dato un nuovo input al legislatore per ritornare sull’argomento. È stato così emanato il decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 che ha sostituito la legge del 1984.
L’art. 1 del citato decreto recita: "...nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire a tempo pieno o parziale", dove per tempo parziale si intende l’orario inferiore a quello normale fissato dal contratto di lavoro. Maggiore flessibilità è stata ulteriormente applicata con il decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio 2001.
Campo di applicazione Il contratto di lavoro part time può essere stipulato dalla quasi generalità dei lavoratori, dirigenti compresi. Ci sono però alcune limitazioni. Per gli apprendisti, ad esempio, la possibilità di effettuare lavoro part time non sembra essere esclusa, anche se l’orario di lavoro deve essere tale da consentire che vengano soddisfatte le esigenze formative insite nella natura del contratto di apprendistato. Anche il contratto di formazione e lavoro è compatibile con il part time sempreché la durata delle prestazioni lavorative permetta di conseguire la qualificazione professionale alla base di tale tipologia di contratto di lavoro. Anche al contratto a termine è applicabile l’istituto del part time. Rimane escluso dal part time solo il lavoro domestico già di per se stesso caratterizzato, in via generale, da un servizio ad ore ridotto.
Forma e contenuti del contratto Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta. Con questa clausola il legislatore ha voluto porre un vincolo alla libertà contrattuale delle parti a tutela del contraente più debole, il lavoratore. La forma scritta è richiesta agli effetti della prova. Comunque, nel rispetto dei principi di carattere generale in materia probatoria, qualora uno dei due contraenti abbia smarrito, senza colpa, il documento comprovante l’esistenza del rapporto di lavoro part time, è ammessa la prova testimoniale. Il contratto scritto deve indicare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario di lavoro. La mancata indicazione di questi elementi non pregiudica tuttavia la validità del contratto. Del contratto va data comunicazione, entro 30 giorni dalla stipula, alla Direzione Provinciale del Lavoro. La mancata o anche tardiva comunicazione è punita con una sanzione amministrativa (calcolata su ciascun lavoratore e per ciascun giorno di ritardo) da versare all’INPS a favore del Fondo per la disoccupazione.
Trasformazione del contratto Anche la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve risultare da atto scritto. Il rifiuto del lavoratore a trasformare il contratto da tempo pieno a part time e viceversa non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Adesione volontaria Sono due i caratteri recepiti dal legislatore nell’attuazione della direttiva 97/81/CE. • L’adesione al contratto a tempo parziale deve essere volontaria. • Il lavoratore impiegato part time non deve subire discriminazioni rispetto al lavoratore a tempo pieno. Il principio della non discriminazione è ribadito dal Decreto Legislativo n. 61/2000: "...il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello...". È ovvio che il principio della non discriminazione debba applicarsi con il criterio della proporzionalità sia per quanto riguardi gli aspetti economici sia per quelli normativi. Vi sono però diritti che non possono essere applicati “a metà”. Si tratta di diritti insiti nella figura di lavoratore, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (diritto alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, accesso ai servizi sociali in azienda, esercizio dei diritti sindacali ecc.).
Periodo di prova Anche nel contratto di lavoro part time si può introdurre un periodo di prova purché risulti da atto scritto non successivo all’inizio del rapporto. La durata del periodo di prova è stabilita dai contratti collettivi, sempre nei limiti fissati per legge che sono di tre mesi per il personale con qualifica di impiegato non direttivo e di sei mesi per tutti gli altri lavoratori.
Clausola elastica Il legislatore ha previsto la possibilità per l’azienda di variare, a seconda delle esigenze produttive, i turni di un dipendente part time. Il datore di lavoro deve chiedere al dipendente se è disponibile al cambiamento dell’orario perché ciò è possibile solo con la piena adesione del lavoratore interessato. L’accettazione non ha carattere definitivo: è ammesso il “ripensamento” da parte del lavoratore anche se solo per particolari motivi (di salute, di famiglia, per altri lavori). Ciò è possibile però solo dopo cinque mesi dall’accettazione della clausola elastica.
Diritto di precedenza I lavoratori impiegati in part time hanno un diritto di prelazione in caso di assunzioni di lavoratori a tempo pieno (con mansioni uguali od equivalenti) da parte di unità produttive dello stesso datore di lavoro, collocate territorialmente entro i 50 chilometri. A parità di condizioni deve essere preferito il lavoratore con maggiori carichi familiari e con maggior anzianità di servizio. In caso di assunzione di lavoratori part time, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al personale già occupato a tempo pieno in unità produttive dello stesso ambito comunale e a prendere in considerazione ogni richiesta dei propri dipendenti che richiedano la trasformazione del loro contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore deve essere adeguatamente motivato.
Spero di esserti stato utile.