Acqua Pubblica, il TAR condanna l’ATO idrico di Agrigento e dà ragione ai comuni che non hanno consegnato le reti

Storica sentenza del TAR della Sicilia sul ricorso dell’ATO idrico di Agrigento contro il comune di Menfi sulla determinazione della tariffa, giudicato dal TAR inammissibile. Il ricorso risale al 2012 quando l’allora sindaco Michele Botta, con una delibera di giunta, rideterminò la tariffa per il suo comune.
Menfi è tra i 21 comuni resistenti della provincia di Agrigento che rifiutarono di consegnare le reti al gestore Girgenti Acque ed è rappresentante dei promotori della proposta di legge di iniziativa Popolare e Consiliare per la ripubblicizzazione delle acque in sicilia. La discussione sulla legge sull’acqua è ancora aperta in IV Commissione ARS. La sentenza del TAR conferma la nostra impostazione sulla competenza esclusiva "in materia di acque pubbliche" come definita dall’art. 14 lettera i dello Statuto regionale facendo esplicito riferimento alla l.r. 2/2013 che consente ai comuni che non hanno consegnato le reti di continuare a gestire il SII.
Di seguito il comunicato di Michele Botta e la sentenza del TAR.
Antonella Leto, responsabile Forum Acqua e Beni Comuni Sicilia.
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Comunicato di Michele Botta
Acqua Pubblica, il TAR condanna l’ATO idrico di Agrigento
Un conforto per i Sindaci che si oppongono agli obblighi di legge
Un altro importante punto viene conquistato dal fronte dei movimenti per l’acqua pubblica nella lunga lotta contro la privatizzazione del servizio idrico integrato. È di ieri sera, infatti, la notizia che il TAR Sicilia Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale l’Ato idrico di Agrigento è stato condannato nel giudizio da questi proposto contro il Comune di Menfi.
Come si ricorderà, l’Amministrazione comunale guidata dall’allora Sindaco Michele Botta non aveva mai consegnato le reti idriche al privato, continuando a gestire in proprio il servizio idrico. Ed allora, in data 2 agosto 2012, la Giunta comunale con delibera n. 141 provvedeva ad aggiornare le tariffe del servizio vigenti nel comune di Menfi.
Tuttavia, il Consorzio d’ambito di Agrigento, ritenendo illegittima la condotta dell’amministrazione comunale, anche al fine di poter acquisire le reti idriche del Comune di Menfi, impugnava la delibera n. 141/2012 di aggiornamento delle tariffe comunali. Ed infatti, in data 4 dicembre ’12, il Consorzio d’Ambito di Agrigento proponeva un ricorso innanzi al TAR Sicilia chiedendo l’annullamento di detta delibera ed, al contempo, il risarcimento dei danni al Comune di Menfi.
In data 4 gennaio 2012, si costituiva in giudizio il Comune di Menfi, in persona del Sindaco pro-tempore dott. Michele Botta, difeso dall’avvocatura comunale, chiedendo l’inammissibilità del ricorso presentato dal Consorzio d’Ambito.
Il Tar Sicilia, Palermo, terza sezione, condividendo le censure formulate dal Comune di Menfi, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Ato idrico affermando, comunque, nella parte motiva della sentenza, rilevanti principi di diritto in tema di gestione dell’acqua.
Infatti, il TAR ha affermato la legittimità dei provvedimenti posti in essere dai comuni – tra i quali il Comune di Menfi – che non hanno consegnato le reti idriche al privato e , soprattutto, il venir meno dell’interesse del privato ad ottenere le reti idriche comunali essendo entrata in vigore la legge regionale n. 2/2013.
Esulta l’ex Sindaco Michele Botta: “Sentenza storica che gratifica le battaglie di tanti anni fatte da associazioni, movimenti, clero e liberi cittadini per la difesa dell’acqua pubblica.
Il ricorso proposto dal Consorzio d’Ambito non era altro che un Cavallo di Troia tramite il quale volevano appropriarsi delle nostre reti. La giunta da me guidata si è opposta, anche in quell’occasione, conscia del pericolo che correva la comunità.
Nonostante l’Ato lo avesse paventato come “obbligo di legge” – conclude Botta – noi non ci siamo piegati: anche l’istallazione dei contatori sarebbe un obbligo, ma le Amministrazioni vicine al proprio popolo sanno quando opporsi!”
MICHELE BOTTA
Sentenza del TAR
N. 02968/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02245/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2012, proposto da: Consorzio di Ambito Agrigento - Servizio Idrico Integrato, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello N. 20;
contro
Comune di Menfi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Genoveffa Bonsignore, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo,
piazza Castelnuovo N.35;
per l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Menfi n. 141 del 2 agosto 2012 di aggiornamento della tariffa per il servizio idrico integrato.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Menfi; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 16 novembre 2012, e depositato il successivo 4 dicembre, il Consorzio ricorrente ha impugnato il provvedimento impugnato e proposta connessa domanda risarcitoria.
In tale atto vengono articolate le censure di: I) Violazione falsa applicazione degli artt. 142, 147, 148 e 154 del D.lgs. n. 152/2006 – Incompetenza; II) Eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento – Erroneità dei presupposti; III) Incompetenza – Violazione dell’art. 32 co. 2° lett. G) L. n. 142/1990 – Violazione dell’art. 9 bis e falsa applicazione dell’art. 19 bis dello statuto.
Sostiene il ricorrente che il comune di Menfi non può assumere la delibera impugnata in quanto rientrante nei compiti dell’Autorità d’Ambito; che l’autonoma determinazione delle tariffe si porrebbe in contrasto con la ratio a cui si ispira il D.Lgs. n. 152/2006 e che sarebbe errato il presupposto sul quale si fonda, della inoperatività della gestione dell’A.T.O.; infine che, all’interno del comune, la competenza a tale delibera sarebbe tutt’al più del consiglio e non della giunta.
Si è costituito il comune di Menfi che, con diversi scritti difensivi, ha replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto che venga dichiarato inammissibile od infondato.
Alla pubblica udienza di discussione il Presidente del collegio ha evidenziato, ai sensi dell’art. 73 comma 3° del c.p.a., che, in sede di decisione, sarebbero stati valutati profili di inammissibilità ulteriori rispetto a quelli evidenziati dal comune di Menfi, con riguardo alla sussistenza delle condizioni dell’azione, ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza delle condizioni dell’azione in capo al consorzio ricorrente.
Il D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce alle Autorità d’Ambito il compito di gestione delle risorse idriche dei comuni che a tale consorzio partecipano obbligatoriamente.
E’ in concreto accaduto che diversi comuni – tra i quali il comune di Menfi– non hanno aderito a tale consorzio, mantenendo la gestione diretta del servizio idrico.
La delibera impugnata si inscrive nell’ambito di tale gestione diretta. Ciò posto, l’odierno ricorrente non ha legittimazione ad impugnare l’atto con cui il comune di Menfi ha aggiornato le tariffe dell’acqua per la semplice ragione che gli interessi del Consorzio d’Ambito non sono lesi dal fatto che il comune di Menfi modifichi la tariffa per il servizio idrico che gestisce autonomamente, ma dal fatto, ad esso pregiudiziale, che non ha conferito il servizio al consorzio. Invero non assume carattere lesivo l’atto impugnato ma il presupposto di fatto che ne ha determinato l’adozione: la tariffa di un servizio non può che essere determinata dall’ente pubblico che lo gestisce – con gli eventuali limiti di legge imposti; evidentemente cosa diversa è l’ipotizzata illegittimità della gestione del servizio da parte del comune e l’individuazione dell’ente al quale è attribuita per legge.
In definitiva il consorzio ricorrente, ove avesse voluto sostenere l’esistenza dell’obbligo del comune di affidargli il servizio idrico, avrebbe dovuto esperire strumenti idonei ad imporre l’adempimento di tale obbligo (ad esempio attraverso la richiesta di invio di un commissario da parte della Regione), e non impugnare strumentalmente la delibera di modifica della tariffa, per ottenere indirettamente la dichiarazione di illegittimità della gestione del servizio da parte del comune.
A conferma di quanto detto appare illuminante il primo motivo di ricorso nel quale, sotto la parvenza di un vizio di incompetenza, viene in realtà dedotta una carenza di attribuzione, al fine di ottenere l’affermazione che il servizio, e con esso la determinazione della tariffa, deve essere svolto dal consorzio. Anche la domanda risarcitoria muove dalla stessa errata sovrapposizione di piani, in quanto è evidente che l’ipotetico annullamento della delibera impugnata avrebbe come conseguenza l’applicazione della precedente tariffa e non l’obbligo di versare al consorzio le somme incassate per il servizio. Nella fattispecie è peraltro anche venuto meno l’interesse che ha portato il consorzio ricorrente a proporre la presente controversia, atteso che, a seguito delle modifiche normative introdotte con la legge reg. n. 2/2013, non può più sperare di ottenere la gestione del servizio idrico svolta dalcomune di Menfi, che costituisce il fine a cui era diretta l’odierna impugnativa. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il consorzio ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del comune di Menfi, in €. 1.500,00, oltre accessori di legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2014
con l’intervento dei magistrati:
Nicolo’ Monteleone, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Referendario
L’ESTENSORE - IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2014
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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