Aborto: 6/Embrioni e diagnosi preimpianto

di Giuseppe Artino Innaria - mercoledì 23 aprile 2008 - 3475 letture

L’art. 13 comma 2 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), stabilisce che la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative. Il comma 3 della medesima disposizione di legge vieta, inoltre, espressamente la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione, ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell’embrione e del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche: l’unica eccezione è costituita dagli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute e dello sviluppo dell’embrione.

L’art. 14 comma 5 prevede che i soggetti che accedono alla procreazione medicalmente assistita sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.

Le Linee guida ministeriali del 22 luglio 2004, emanate ai sensi dell’art. 7 della legge n. 40, stabilivano originariamente che “ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art. 14 comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale”: il che equivaleva a escludere le diagnosi preimpianto, che di norma vanno al di là di una mera osservazione al microscopio, essendo eseguite mediante tecniche invasive che presuppongono il prelievo di cellule.

Sulla questione della diagnosi di preimpianto il Tribunale di Catania (3 maggio 2004, in Diritto Ecclesiastico, 2004, II, 283), ha dichiarato palesemente infondata la eccezione di costituzionalità della legge n. 40/2004 per una presunta violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Secondo il giudice etneo, l’ordinamento non prevede la tutela delle aspirazioni eugenetiche dei genitori in quanto riconducibili al diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost.: ammettere una tale possibilità, collegandola al ricorso alle tecniche di fecondazione assistita, costituirebbe una manifesta violazione del principio di uguaglianza che si produrrebbe ai danni delle coppie che procreassero in “condizioni naturali” non utilizzando alcuna diagnosi pre-impianto, potendo esclusivamente ricorrere alle tecniche di diagnosi pre-natale ed eventualmente, ove ne ricorressero i presupposti, agire ai sensi della l. n. 194 del 1978, richiamata e non espressamente abrogata dalla stessa l. n. 40 del 2004 art. 1; è del tutto illogico e infondato il richiamo ad un presunto diritto costituzionalmente garantito del nascituro a nascere sano, diritto che si intenderebbe tutelare impedendo la nascita stessa, e, quindi, nell’ottica di un asimmetrico bilanciamento di interessi, facendo prevalere le aspirazioni eugenetiche dei genitori piuttosto che la realtà degli embrioni.

Di recente, tuttavia, il Tribunale di Cagliari (sentenza 22 settembre 2007, in Guida al Diritto, numero 46/2007, pagg. 59 ss.) si è orientato in senso favorevole alla diagnosi preimpianto, riconoscendo che “al fine di assicurare il diritto della coppia sterile e portatrice di malattie genetiche trasmissibili di avere conoscenza dello stato di salute dell’embrione ottenuto mediante la procreazione medicalmente assistita e destinato a essere impiantato nel grembo della donna, la coppia ha il diritto di ottenere che il personale sanitario proceda all’indagine preimpianto anche con tecniche invasive e comunque secondo metodologie che, in base alla scienza medica, offrano il maggior grado di attendibilità e il minor margine di rischio per la salute e le potenzialità di sviluppo dell’embrione”.

Secondo la suddetta pronuncia, la diagnosi preimpianto è ammissibile perché manca un esplicito divieto nella legge n. 40/2004, la quale, mentre nel bilanciamento tra interesse della collettività allo sviluppo della ricerca scientifica e aspettativa di vita del singolo embrione opta per la tutela prevalente e assoluta di quest’ultima (v. art. 13), opera, per converso, un contemperamento tra l’interesse del concepito e quella della futura gestante similmente alla ratio di fondo sottesa alla legge sulla interruzione della gravidanza.

Innanzitutto, nella legge 40 sono rintracciabili alcune disposizioni che danno rilievo al diritto alla piena consapevolezza in ordine al trattamento sanitario, costituito nella specie dall’impianto dell’embrione concepito in vitro nell’utero della donna: l’art. 6 prevede che il medico informi gli interessati circa i possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all’applicazione delle tecniche di procreazione artificiale, nonché circa le probabilità di successo e i rischi; l’art. 14 riconosce ai soggetti che hanno accesso al trattamento il diritto di essere informati sul numero e sullo stato di salute degli embrioni da trasferire nell’utero.

“Negare l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata richiesta ai sensi dell’art. 14 della legge”, afferma il giudice cagliaritano Cabitza, “significherebbe dunque rendere impossibile una adeguata informazione sul trattamento sanitario da eseguirsi, indispensabile invece sia nella prospettiva di una gravidanza pienamente consapevole, consentendo ai futuri genitori di prepararsi psicologicamente ad affrontare eventuali problemi di salute del nascituro, sia in funzione della tutela della salute gestazionale della donna”, dal momento che l’impianto di embrioni nel grembo è sempre accompagnato da rischio per la salute della gestante, in particolare nell’ipotesi di embrioni affetti da anomalie genetiche, per i quali aumenta in maniera notevole il rischio di prosecuzione patologica della gravidanza e di aborto spontaneo. Tant’è che l’art. 6 abilita il medico a non procedere alla procreazione medicalmente assistita per motivi di ordine medico – sanitario, e quindi ad interrompere il trattamento quando possa arrecare pregiudizio alla salute della donna.

Il tribunale sardo rimarca come anche la legge 40 sia ispirata, analogamente alla legge n. 194/1978, alla “tutela massima per il concepito, che però si arresta davanti al prevalente interesse della donna alla sua salute fisica e psichica”. L’art. 14 contempla che il trasferimento degli embrioni nell’utero possa essere sospeso ove non possibile “per grave e documentata causa di forza maggiore relativo allo stato di salute della donna”. Inoltre, ancorché il consenso non sia revocabile dopo la fecondazione dell’ovulo, non è sanzionato il rifiuto della donna all’impianto, né può procedersi coattivamente. Tanto la legge sull’interruzione della gravidanza che quella sulla procreazione assistita escludono il perseguimento di finalità selettive eugenetiche: ciononostante, come nella legge 194/1978 eventuali malformazioni del feto rilevano in quanto pregiudicano la salute fisica e psichica della madre, legittimando l’interruzione della gravidanza, “allo stesso modo la donna potrà legittimamente rifiutare l’impianto dell’embrione prodotto in vitro allorquando la conoscenza dell’esistenza di gravi malattie genetiche o cromosomiche nell’embrione medesimo abbiano determinato in lei una patologia tale per cui procedere ugualmente all’impianto sarebbe di grave nocumento per la sua salute fisica o psichica”, in coerenza con quanto a suo tempo affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 27 del 1975), laddove ha dichiarato che non esiste equivalenza fra il diritto alla vita e alla salute di chi è già persona – la madre – e la protezione di chi “persona deve ancora diventare” – l’embrione -.

Peraltro - conclude la sentenza in esame – sarebbe del tutto irragionevole e contrastante con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, da un lato, ammettere la diagnosi prenatale in corso di gravidanza (unanimemente ritenuta lecita malgrado i rischi che comporta per la sopravvivenza dell’embrione), dall’altro, negare accesso alla diagnosi preimpianto, sebbene entrambi gli accertamenti siano volti ad assicurare l’informazione sullo stato di salute dell’embrione, già in utero o da impiantare, nella prospettiva di una gravidanza consapevole e in funzione della tutela della salute della gestante.

La sentenza del Tribunale di Cagliari ha aperto la strada ad altri pronunciamenti che rappresentano all’evidenza il sintomo di una mutata sensibilità collettiva in materia. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 17-19 dicembre 2007 (in Guida al Diritto, numero 3/2008, pagg. 53 ss.), ha riconosciuto alla coppia il diritto all’indagine preimpianto ed in più al trasferimento dei soli embrioni sani o portatori sani. Tale ordinanza si rivela interessante perché insiste nel coordinamento tra il sistema della legge n. 194/1978 e quello della legge n. 40/2004 (“Veramente non solo irrazionale ma addirittura fuori dal senso morale è semplicemente pensare che si debba procedere all’impianto per poi, successivamente alla valutazione clinica del feto, procedere ad un aborto, che questa sarebbe la conseguenza del riconoscere la esistenza di un divieto di diagnosi pre-impianto nella legge 40/2004”) e, oltre alla tutela della salute ex art. 32 della Costituzione, invoca sempre a livello costituzionale “la necessità di salvaguardare la pari dignità di uomo e donna (art. 3 comma 1), impedendo quello che autorevole dottrina ha definito come la legislazione in ordine al corpo della donna come ‘luogo pubblico’, contro e oltre il suo privato convincimento”.

Infine, il Tar Lazio (sede di Roma, sezione III-quater), con sentenza 31 ottobre 2007 – 21 gennaio 2008 n. 398 (in Guida al Diritto, numero 6/2008, pagg. 60 ss.), ha dichiarato “illegittime le disposizioni delle Linee guida in materia di procreazione assistita, approvate con decreto del ministro della Salute del 21 luglio 2004, nella parte riguardante le misure di tutela dell’embrione, laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro dev’essere esclusivamente di tipo osservazionale, in quanto esse contrastano con l’art. 13 della legge 40/2004, che, in assenza di disponibilità di metodologie alternative, consente invece la ricerca clinica e sperimentale sull’embrione umano, per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, nonché interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche al medesimo scopo”.

L’annullamento delle disposizioni delle Linee guida limitanti l’indagine sull’embrione ad accertamenti di tipo osservazionale ha, di fatto, finalmente eliminato ogni dubbio ed ostacolo interpretativo intorno alla liceità della diagnosi preimpianto, seppure non indirizzata a finalità eugenetiche, bensì rivolta alla tutela della salute dell’embrione e della futura madre.

(6- continua)


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