41bis: non si butti il bambino con l’acqua sporca

È difficile mantenere la calma mentre intorno tutti fanno rumore, cantava più o meno testualmente Franco Battiato nel suo “Bandiera bianca”.
E di calma ci sarebbe bisogno davanti alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito, da circa 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il trattamento del cosiddetto “carcere duro” a cui è stato sottoposto dallo scorso maggio. La protesta dell’anarchico torinese ha aperto un dibattito complesso attorno alla questione del 41 bis, non facilmente riconducibile ai poli opposti dei detrattori di tale istituto giuridico, che ne auspicano l’eliminazione, e i sostenitori della sua permanenza tra i sistemi di lotta contro le organizzazioni criminali, terroristiche o eversive.
Di calma ci sarebbe bisogno perché nella confusione si perdono i confini stessi del problema, al punto che autorevoli esponenti del governo in carica, la premier Meloni e il ministro dell’Interno Piantedosi, finiscono, aiutati anche dai titoli dei giornali, per confondere il 41 bis con l’ergastolo ostativo. Ma si tratta di realtà differenti. L’ergastolo ostativo, introdotto di fatto nel 1991 dopo essere stato disciplinato dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, impedisce alle persone condannate all’ergastolo per alcuni tipi di reato di accedere alla libertà condizionale e ai benefici penitenziari – permessi premio, lavoro all’esterno, semilibertà; tra i reati vi sono l’associazione di stampo mafioso, il terrorismo, l’associazione finalizzata al traffico di droga. Reati di “ostacolo”, appunto, al godimento di determinati benefici. È questo il fine pena mai sul quale si è espressa con parere sfavorevole la Cedu, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Un articolo di legge il cui fine è quello di imporre al condannato una chiara e trasparente volontà di recidere i legami con le organizzazioni di appartenenza, attraverso la collaborazione con la giustizia.
Altra cosa è il 41 bis. Introdotto in via temporanea nel 1986 dalla legge Gozzini, al fine di sospendere «le normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati», in caso di rivolte o di altre gravi situazioni di emergenza, è stato allargato ai detenuti reclusi per mafia a partire dal 1992, dopo la strage di Capaci, sino a diventare definitivo nel 2002 ed esteso anche ai condannati per terrorismo e altri reati. Di fatto, il “carcere duro” aveva e ha lo scopo di recidere le relazioni dei detenuti con il mondo esterno e interno al carcere, con l’associazione criminale, terroristica o eversiva ancora attiva e pericolosa per la sicurezza pubblica. Ha una durata di quattro anni, che possono essere ulteriormente prorogati di due anni in due anni, nel caso in cui i legami con le organizzazioni di appartenenza non dovessero cessare. Il detenuto sottoposto al 41 bis è internato in una sezione speciale del carcere, è solo in cella, può avere colloqui una volta al mese, attraverso un vetro divisorio, tranne nel caso in cui debba dialogare con minori di 12 anni, la sua posta viene sorvegliata sia in ingresso sia in uscita. Due ore d’aria al giorno, con un gruppo di massimo quattro persone è la socialità interna al carcere delle persone sottoposte a questo articolo.
Stabilita questa differenza, non irrilevante, è opportuno riflettere sul problema a partire da una polarizzazione un po’ manichea e, come si è detto, non del tutto rispondente alle innumerevoli posizioni sorte a riguardo. Da un lato, i “rigoristi”, ossia coloro i quali propendono per il mantenimento di questo istituto giuridico, affermano che sarebbe un errore assimilare la vicenda Cospito al problema più generale, azzerando i benefici apportati dal 41 bis alla lotta alle mafie, e sottolineano come l’annullamento di questa misura andrebbe incontro a una delle richieste del famoso “papello” di Riina, l’elenco dei desiderata del boss corleonese allo Stato affinché cessassero le stragi. Dall’altro lato, si collocano i sostenitori del carattere inumano del “carcere duro”, del suo valore afflittivo, lontano da ogni carattere rieducativo e indegno di uno Stato di diritto, che dovrebbe essere capace di erigersi sopra le miserie morali e la barbarie dei criminali contro i quali combatte. Non solo, tra gli argomenti contrari al 41 bis vi sono anche quelli di chi ritiene l’istituto giuridico ormai superato, non più inquadrabile nella situazione storica che lo aveva determinato – la stagione stragista, appunto – e, ancora, superfluo a fronte della sconfitta di Cosa nostra, come attesterebbe, fra le altre cose, l’arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro.
I numeri azzerano gli individui e le loro biografie, splendenti o miserevoli. Però, aiutano a inquadrare alcuni aspetti della questione. In Italia, ci sono circa 56.000 detenuti (dati al 2022 del ministero della Giustizia); le persone sottoposte al 41 bis sono circa 730, ossia l’1,3% del totale. Pare opportuno partire da qui, non per ridurre la portata del problema, giudicando poco importante il peso del carcere duro sulla vita dei singoli individui, ma per cominciare a porre delle domande utili all’intelligenza del dibattito. A fronte di una situazione a dir poco ignobile delle condizioni di vita nelle istituzioni carcerarie, di un costante sovraffollamento, di atti di autolesionismo da parte dei carcerati, solitamente quelli non sottoposti al 41 bis, di proteste di enti e associazioni, italiane e internazionali, sul mancato rispetto degli standard generali di dignità della persona detenuta, qual è il vero problema delle carceri in Italia? Dove realmente dobbiamo guardare per gridare alla non umanità e alla scarsa attenzione al valore rieducativo della pena? E, per contro, quali sono le reali condizioni di vita delle persone sottoposte al 41 bis? Quali sono le reali restrizioni delle libertà a cui sono sottoposti i boss al “carcere duro”?
Quest’ultima domanda non va fraintesa. Non è il rigore a tutti i costi quello che si vuole, incrudelire cioè contro un detenuto, ma comprendere, a fronte dei richiami all’inumanità della pena, quale effettivamente sia lo spazio di manovra dei mafiosi in regime di 41 bis. Perché circa un anno fa, su queste stesse pagine, si diede conto di un allarme lanciato dall’avvocato Fabio Repici nel corso di un incontro sulla morte dell’educatore carcerario Umberto Mormile nel 1990. In quell’occasione, il difensore della famiglia Mormile osservò come il mandante dell’omicidio, Domenico Papalia, intrattenesse rapporti epistolari con altri importanti esponenti mafiosi ristretti al 41 bis, ad esempio Giuseppe Gullotti, boss di Barcellona Pozzo di Gotto. E aggiunse: «una parte della storia di questo Paese, la parte naturalmente più occulta e indicibile, ha avuto quale propria base le carceri. Molti dei fatti accaduti in questo Paese hanno dei presupposti che sono stati discussi e decisi anche all’interno delle carceri». Non solo. Per comprendere la complessità del fenomeno degli spazi di manovra delle mafie dalle carceri italiane, potrebbe essere opportuno leggere un recente volume del magistrato Sebastiano Ardita, per anni al vertice dell’amministrazione penitenziaria, “Al di sopra della legge. Come la mafia comanda dal carcere” (2022, Solferino). Non è solo una riflessione sul ruolo dei boss nelle politiche interne alle carceri, ma un più generale atto di accusa nei confronti dei limiti di un ceto politico poco attento a quel luogo di incubazione della criminalità che è il carcere. E, va aggiunto, non da oggi, se si considera che gli storiografi collocano la nascita del fenomeno camorristico proprio nelle prigioni borboniche.
A queste prime domande, che intendono collocare il dibattito su un piano diverso, ossia allargato all’intera galassia concentrazionaria e volto a fornire indicazioni più precise sul carattere afflittivo del 41 bis, se ne possono affiancare altre. Ad esempio, è utile chiedersi se e quanto sia stato efficace nel contrasto alle mafie il “carcere duro”. Ha consentito di limitare i rapporti dei boss con l’esterno? Ha ridotto la loro capacità di guidare da reclusi gli affiliati dei clan, superando la percezione del penitenziario palermitano, precedente il 1992, quale “Grand Hotel Ucciardone”? Se questo istituto giuridico non è stato efficace, allora andrà riformato, rivisto, cancellato, al di là della vicenda Cospito. Ma se lo è stato, se ha contribuito ad arginare l’influenza e l’operatività dei capi clan all’esterno, allora, se il contrasto alle mafie è un obiettivo reale, sarebbe opportuno riflettere prima di gettare il bimbo e l’acqua sporca. Pure in questo caso, pure nel caso in cui il “carcere duro” abbia avuto una certa efficacia, è opportuno domandarsi se non possa e debba essere rivisto, come suggerisce in un interessante intervento su “Micromega” l’ex magistrato Michele Marchesiello: “Caso Cospito. Una riflessione sul 41 bis e le sue applicazioni” (3 febbraio 2023, reperibile in rete). L’autore propone, infatti, alcuni correttivi alla misura – dalla riduzione dei quattro anni iniziali alla possibilità di una rivisitazione del provvedimento in qualsiasi momento – e riflette sulla necessità di una pena comminata in stretta relazione con «la natura, l’estensione, la concreta pericolosità dell’organizzazione esterna di riferimento. Davvero pensiamo che il pericolo anarchico sia pari a quello provocato dalla mafia?»
L’interrogativo di Marchesiello è tutt’altro che irrilevante e ci si tornerà sopra. Quanto alla necessità di salvaguardare il 41 bis, non significa ignorare le critiche a questo istituto giuridico; critiche che, nei casi migliori almeno, aprono la questione rilevante della salute di una civiltà espressa dalle condizioni di vita della popolazione reclusa in un penitenziario. Si possono e come limare le maggiori asperità di questo articolo? E, con esse, è possibile migliorare le condizioni generali di vita nelle carceri?
Ciò che appare necessario è rifuggire dalla ridda di voci, più o meno interessate, che usano la vicenda Cospito in modo strumentale. Cui prodest? A chi conviene l’eliminazione del “carcere duro”? Perché appare evidente che Cospito sia tirato da una parte e dall’altra e che la sua personale condizione possa essere funzionale a schieramenti che approfittano della sua protesta per cavalcare i diversi e contrastanti interessi di parte. Ai boss, sin dal 1992, il 41 bis non piace, anzi. Lo disse Riina e lo hanno ribadito altri mafiosi. Segno che, forse, si tratta di una misura che ha colpito e colpisce nel segno, come gli interventi sui patrimoni dei vertici delle organizzazioni criminali. A loro gioverebbe l’eliminazione di questo articolo di legge, senza dubbio, ed è quello che paventano vari magistrati, da Di Matteo ad Ardita a Lombardo: la vittoria del “papello”, insomma. Anche perché, dei circa 730 carcerati in regime di 41 bis, pochi, pochissimi non appartengono al mondo mafioso. Giusto per fornire qualche dato numerico, tra i detenuti sottoposti al “carcere duro” circa 240 appartengono alla camorra, 230 hanno legami con Cosa nostra e 190 sono affiliati alla ‘ndrangheta; gli altri appartengono ad altre associazioni mafiose (sacra corona unita, stidda), mentre soltanto quattro sono legati al terrorismo internazionale o interno; Cospito è fra questi ultimi.
Partendo dagli oltre cinquantamila detenuti nel nostro Paese, si giunge al collo dell’imbuto, al caso Cospito, di cui in questa sede non si analizzano le ragioni, i torti, la legittimità della condanna o la legittimità della protesta, la scelta estrema e pericolosa per la sua incolumità di non nutrirsi. Cospito ha diritto di portare avanti la sua battaglia. Non ha diritto il dibattito nazionale di muoversi sul piano viscerale che gli è consueto, quello emotivo e divisivo, quello che scomunica i detrattori del “carcere duro”, giudicandoli amici dei mafiosi o insensibili al tema delle mafie, e quello che mette al rogo i sostenitori del decreto come forcaioli asserviti al sistema repressivo e conservatore dello Stato.
Chi scrive è convinto che la lotta alle mafie sia tutt’altro che conclusa e condivide l’implicita risposta da dare alla domanda di Marchesiello sull’asimmetria tra il pericolo rappresentato dalle organizzazioni mafiose e quello connesso al movimento anarchico nazionale e internazionale. Il dibattito sul 41 bis va letto in questa luce, senza dimenticare che coinvolge aspetti centrali di una civiltà: il suo sistema giuridico e il suo complesso carcerario, il significato della pena e le ragioni che impongono la reclusione per alcuni reati e ne affrancano altri – come intendere la percentuale dello 0,3% di detenuti per reati di corruzione e contro la pubblica amministrazione, a fronte dell’estendersi del fenomeno e della gravità di questi comportamenti per una comunità? –, il difficile equilibrio tra rigore e umanità in chi deve amministrare la giustizia, il valore reale e non fittizio del concetto di democrazia, nella misura in cui una collettività è in grado di pretendere e di ottenere da chi la rappresenta quel concetto di servizio pubblico a favore degli interessi comuni e non di parte, a favore della salvaguardia dei diritti generali e non dei privilegi di casta.
- Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -