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Ape Sociale: anticipo di pensione?

La novità 2017 in merito ai pensionamenti. Sono arrivate circa seimila domande in più, rispetto a quelle coperte economicamente dal conto spese del governo. Quanti, nella pratica, potranno accederci?

di Redazione - mercoledì 26 luglio 2017 - 5020 letture

L’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 ha introdotto un’indennità a carico dello Stato, che verrà pagata dall’Inps a coloro che, avendo compiuto già 63 anni, non titolari di pensioni in Italia o all’estero, a determinate condizioni, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata o a qualsiasi altro trattamento conseguito anticipatamente, rispetto a quanto disposto dalla legge Fornero-Monti del 2011.

Le condizioni per poter fare domanda sono, sostanzialmente, queste:

- essere disoccupati, a patto di avere riscosso tutta l’indennità spettante di disoccupazione da almeno tre mesi;

- soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;

- dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative di seguito elencate:

- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La decorrenza dell’indennità prevista dall’Ape Sociale è il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se si rispettano i requisiti per il conseguimento della prestazione. E’ corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell’anno, fino all’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Al fine di valutare se le risorse finanziarie stanziate risultino sufficienti a copertura del beneficio rispetto al numero degli aventi diritto, si procede al monitoraggio. Il monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico di vecchiaia e, a parità di requisito, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L’importo dell’indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’Ape Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Il trattamento di Ape Sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

Di seguito i requisiti per ottenerla:

- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività di cui all’allegato A del DPCM l’anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni;
- non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L’accesso al beneficio è inoltre subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.

L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.

È invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall’Ape Sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

I soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovavano nelle condizioni previste dalla legge avevano l’obbligo di presentare, preliminarmente alla domanda di prestazione, la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017; coloro i quali si troveranno nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali.


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