Autovelox e Photored: annullabili le multe e si pensa ai rimborsi di quelle già pagate

mercoledì 31 marzo 2010, di giovanni d’agata

Ancora provvedimenti della Cassazione sia civile che penale in materia di accertamenti delle infrazioni al Codice della Strada a mezzo di ausili elettronici in particolare con autovelox, ma con effetti estensibili anche ai famigerati photored.

Autovelox e photored, univoco l’orientamento della Cassazione in materia di accertamento che non può essere delegato a soggetti terzi. Annullabili le multe e si pensa ai rimborsi di quelle già pagate.

Ancora provvedimenti della Cassazione sia civile che penale in materia di accertamenti delle infrazioni al Codice della Strada a mezzo di ausili elettronici in particolare con autovelox, ma con effetti estensibili anche ai famigerati photored.

Già con la recente ordinanza 28 gennaio 2010, n. 1955 la Suprema Corte civile reiterava il principio (cfr. Cass. Civ. n. 22816 del 2008) secondo cui in tema di accertamento della violazione di norme del C.d.S sui limiti di velocità mediante strumenti elettronici omologati (c.d. “autovelox”), l’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti privati stabilendo quindi che l’assistenza tecnica delle società appaltatrici dei servizi deve limitarsi alla sole fasi di installazione ed impostazione delle apparecchiature elettroniche volte all’accertamento de quo, e non può estendersi anche alla lettura dei risultati delle rilevazioni, alla verbalizzazione e alla notifica dei verbali, pena la evidente violazione delle norme di legge che riservano i servizi di polizia stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 C.d.S.).

Con la sentenza n. 10620/2010 la Cassazione penale ribadisce in linea generale l’orientamento suddetto, specificando ancora una volta che l’accertamento delle violazioni (ai sensi dell’art. 11 lett. A C.d.S.), ricade tra le attività di servizio della polizia stradale, e non sono pertanto, delegabile a terzi ed in più punta l’indice sulle finalità di questo tipo di rilevazioni delle infrazioni che dev’essere considerata esclusivamente preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato.

Tale considerazione impone che tali apparecchi debbano essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità.

Poiché dubitiamo in un “ravvedimento operoso” da parte di Comuni e Province al fine di un immediato ed ovvio annullamento in autotutela di tutti i verbali già elevati e la conseguente restituzione dei punti della patente di guida, continueremo a predisporre ricorsi ed istanze di rimborso per i verbali già pagati.

Ai Prefetti ed ai Giudici di Pace, che avremmo non voluto sovraccaricare di ulteriore contenzioso, ed anche alla giustizia penale, il Giudizio su tali prassi illegittime.

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giovanni d’agata

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