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Giro87
Speciale 23 marzo
Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n. 300
"Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi
di lavoro e norme sul collocamento"
Art. 18 - Reintegrazione
nel posto di lavoro.
Ferma restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, il giudice, con la sentenza con cui si
dichiara inefficace il licenziamento ai sensi
dell'art. 2 della legge predetta o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato
motivo ovvero ne dichiara la nullità a
norma della legge stessa, ordina al datore di
lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto
di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarciment del danno
subito per il licenziamento di cui si sia accertata
la inefficacia o l'invalidità a norma del
comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà
essere inferiore a cinque mensilità di
retribuzione, determinata secondo i criteri di
cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza
di cui al comma precedente è tenuto inoltre
a corrispondere al lavoratore le retribuzioni
dovutegli in virtù del rapporto di lavoro
dalla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso
il servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al
primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore
e del sindacato cui questo aderisce o conferisca
mandato, il giudice, in ogni stato e grado del
giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli
elementi di prova forniti dal datore di lavoro,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può
essere impugnata con reclamo immediato al giudice
medesimo che l'ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo,
quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la
sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di
cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera
alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata
dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento
a favore del Fondo adeguamento pensioni di una
somma pari all'importo della retribuzione dovuta
al lavoratore.
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