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Ambiente / Che cos’è la Valutazione di Impatto Ambientale

a cura di Maria Grazia Cardillo e Emanuele Gentile


Gli anni Sessanta sono stati uno spartiacque epocale per la sensibilità in materia ambientale da parte dei cittadini e degli Stati poiché si capì che il cosiddetto "progresso" stava pregiudicando seriamente la qualità della vita e di conseguenza l’Ambiente, cioé il luogo (anche spazio fisico, condizioni biologiche) in cui un organismo (ad esempio l’uomo) si trova e vive.

Uno degli strumenti che l’uomo ha pensato di porre in campo per gestire meglio il proprio Ambiente in modo da ovviare a possibili future azioni di alterazione dell’Ambiente stesso è stato l’inserimento nel procedimento di progettazione e di costruzione di qualsiasi Opera della "Valutazione di Impatto Ambientale" (in sigla V.I.A.).

La V.I.A. é una procedura entrata in vigore con la Legge 349/86, atta ad analizzare gli impatti, sia negativi che positivi, che la realizzazione e l’esercizio di un’opera può avere sull’Ambiente.

La V.I.A. concerne determinati progetti sia Pubblici che Privati; in particolare il Decreto del Consiglio dei Ministri 377/88 sottopone obbligatoriamente a Procedura di Impatto Ambientale i Progetti delle Opere rientranti in queste Categorie:

* RAFFINERIE DI PETROLIO;

* CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE;

* IMPIANTI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI RESIDUI RADIOATTIVI;

* ACCIAERIE INTEGRATE;

* IMPIANTI CHIMICI INTEGRATI;

* AUTOSTRADE E VIE DI RAPIDA COMUNICAZIONE (la "querelle" sulla cosiddetta "Variante di Valico" tra l’ex-Ministro ai Lavori Pubblici Di Pietro ed il Ministro dell’Ambiente Ronchi é nota a tutti);

* PORTI COMMERCIALI MARITTIMI;

* IMPIANTI DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (anche Impianti di Termodistruzione come ora la Legge definisce gli Inceneritori);

* DIGHE.

Inoltre tale Decreto prevede che la medesima Procedura venga applicata alle Opere già esistenti rientranti nelle Catagorie appena citate. I Progetti di tali Opere vengono comunicate, prima della loro approvazione, alla Regione territorialmente interessata, al Ministero dell’Ambiente ed al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per la Valutazione dell’Impatto sull’Ambiente. Infatti, è istituito presso il Ministero dell’Ambiente un apposito Comitato Tecnico-Scientifico, presieduto dal Ministro e da altri componenti (esperti in vari settori in riferimento all’Ambiente) designati dai vari Ministri, per analizzare in maniera più oggettiva possibile, per formulare alla fine il Giudizio/Parere di Compatibilità Ambientale che può essere di carattere positivo o negativo.

Lo Studio d’Impatto Ambientale, fatto a carico del Committente dell’Opera, prevede una stima qualitativa e quantitativa dei possibili impatti dell’Opera sul Sistema Ambientale, descrive anche l’evoluzione dei Fattori Ambientali, stabilisce inoltre la Gestione ed il Controllo del luogo in cui insiste l’Opera e la stima ambientale complessiva. Le fasi di Procedura V.I.A. sono piuttosto articolate e prevedono tre piani:

* PROGRAMMATICO;

* PROGETTUALE;

* AMBIENTALE.

In sintesi per Compatibilità Ambientale si intende tutti quei requisiti tale che l’Opera non abbia conseguenze dannose sull’Ambiente. Infatti, la Legislazione della V.I.A. nasce per realizzare l’Obiettivo (nel senso più generale) della protezione ambientale e della qualità della vita.

Un punto di particolare importanza nella fase di V.I.A. è rappresentato dall’Analisi Costi/Benefici che è l’Indicatore Quantitativo Economico fra le varie ipotesi progettuali e che mostra la migliore soluzione possibile da adottare.

La V.I.A., quindi, permette di equilibrare le esigenze del "progresso" con il rispetto dell’Ambiente.


Released: November, 1996


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******July, 2000
 
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