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Ambiente / Che cosè la Valutazione di Impatto Ambientale
a cura di Maria Grazia Cardillo e Emanuele Gentile
Gli anni Sessanta sono stati uno spartiacque epocale per la sensibilità
in materia ambientale da parte dei cittadini e degli Stati poiché si
capì che il cosiddetto "progresso" stava pregiudicando seriamente
la qualità della vita e di conseguenza lAmbiente, cioé il luogo
(anche spazio fisico, condizioni biologiche) in cui un organismo (ad
esempio luomo) si trova e vive.
Uno degli strumenti che luomo ha pensato di porre in campo per
gestire meglio il proprio Ambiente in modo da ovviare a possibili future
azioni di alterazione dellAmbiente stesso è stato linserimento
nel procedimento di progettazione e di costruzione di qualsiasi Opera
della "Valutazione di Impatto Ambientale" (in sigla V.I.A.).
La V.I.A. é una procedura entrata in vigore con la Legge 349/86, atta
ad analizzare gli impatti, sia negativi che positivi, che la realizzazione
e lesercizio di unopera può avere sullAmbiente.
La V.I.A. concerne determinati progetti sia Pubblici che Privati; in
particolare il Decreto del Consiglio dei Ministri 377/88 sottopone obbligatoriamente
a Procedura di Impatto Ambientale i Progetti delle Opere rientranti
in queste Categorie:
* RAFFINERIE DI PETROLIO;
* CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI DI COMBUSTIONE;
* IMPIANTI DESTINATI ALLO STOCCAGGIO DI RESIDUI RADIOATTIVI;
* ACCIAERIE INTEGRATE;
* IMPIANTI CHIMICI INTEGRATI;
* AUTOSTRADE E VIE DI RAPIDA COMUNICAZIONE (la "querelle"
sulla cosiddetta "Variante di Valico" tra lex-Ministro
ai Lavori Pubblici Di Pietro ed il Ministro dellAmbiente Ronchi
é nota a tutti);
* PORTI COMMERCIALI MARITTIMI;
* IMPIANTI DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI (anche Impianti
di Termodistruzione come ora la Legge definisce gli Inceneritori);
* DIGHE.
Inoltre tale Decreto prevede che la medesima Procedura venga applicata
alle Opere già esistenti rientranti nelle Catagorie appena citate. I
Progetti di tali Opere vengono comunicate, prima della loro approvazione,
alla Regione territorialmente interessata, al Ministero dellAmbiente
ed al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per la Valutazione
dellImpatto sullAmbiente. Infatti, è istituito presso il
Ministero dellAmbiente un apposito Comitato Tecnico-Scientifico,
presieduto dal Ministro e da altri componenti (esperti in vari settori
in riferimento allAmbiente) designati dai vari Ministri, per analizzare
in maniera più oggettiva possibile, per formulare alla fine il Giudizio/Parere
di Compatibilità Ambientale che può essere di carattere positivo o negativo.
Lo Studio dImpatto Ambientale, fatto a carico del Committente
dellOpera, prevede una stima qualitativa e quantitativa dei possibili
impatti dellOpera sul Sistema Ambientale, descrive anche levoluzione
dei Fattori Ambientali, stabilisce inoltre la Gestione ed il Controllo
del luogo in cui insiste lOpera e la stima ambientale complessiva.
Le fasi di Procedura V.I.A. sono piuttosto articolate e prevedono tre
piani:
* PROGRAMMATICO;
* PROGETTUALE;
* AMBIENTALE.
In sintesi per Compatibilità Ambientale si intende tutti quei requisiti
tale che lOpera non abbia conseguenze dannose sullAmbiente.
Infatti, la Legislazione della V.I.A. nasce per realizzare lObiettivo
(nel senso più generale) della protezione ambientale e della qualità
della vita.
Un punto di particolare importanza nella fase di V.I.A. è rappresentato
dallAnalisi Costi/Benefici che è lIndicatore Quantitativo
Economico fra le varie ipotesi progettuali e che mostra la migliore
soluzione possibile da adottare.
La V.I.A., quindi, permette di equilibrare le esigenze del "progresso"
con il rispetto dellAmbiente.
Released: November, 1996
******July,
2000
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