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Un giovane astemio positivo all’esame a seguito di contaminazione

Presentata questione di legittimità costituzionale a seguito di un ricorso di un giovane astemio ma che per una probabile contaminazione, gli è stato riscontrato 0,09 g/l di alcol nel sangue.

di giovanni d’agata - martedì 17 luglio 2012 - 2129 letture

È giustissimo punire severamente chi si mette alla guida dopo aver bevuto, ma è assolutamente ingiusto ed incostituzionale, colpire chi probabilmente non per colpa sua, magari per la contaminazione della siringa che effettuava il prelievo per l’alcoltest o per altri fattori indipendenti dalla volontà, non ne ha toccato neanche un sorso e gli tocca pagare una sanzione salata pur essendo completamente sobrio anche con un tasso di rilevamento prossimo allo 0 g/l ma infinitesimamente superiore.

È questo, infatti, il senso della questione di legittimità costituzionale sollevata con un ricorso presentato innanzi al Giudice di Pace di Lecce da parte di un giovane completamente astemio e sobrio, che a seguito di un sinistro stradale era stato sottoposto ad alcoltest mediante prelievo di sangue e che proprio a seguito di quel prelievo gli veniva riscontrato un tasso infinitesimale di alcol pari a solo 0,09.

La norma sanzionatrice l’articolo186 bis comma 2 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (Codice della Strada) introdotto dall’art. 33 della L. 29.07.2010 n. 120 pubblicata sulla G.U. 29.07.2010 rubricata con il titolo “Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose”, è in questo senso una norma assolutamente ingiusta e quasi certamente incostituzionale se prevede sanzioni anche per quei soggetti ai quali viene riscontrato un tasso alcolico prossimo a 0 ma di poco superiore solo perché di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, con ciò rilevandosi una discriminazione tra diverse categorie di soggetti cui sia stato rilevato il medesimo tasso alcolemico.

In particolare, il livello necessario e sufficiente per far scattare le sanzioni previste dall’art. 186 bis, nelle diverse categorie individuate, risulta essere superiore in astratto a un valore prossimo allo zero (0) ma anche infinitesimamente superiore a questa cifra in assenza di una più precisa formulazione della norma stessa. Il caso, quasi scolastico, della contaminazione dell’ago della siringa necessaria per il prelievo con l’alcol del disinfettante utilizzato per eliminare dalla cute batteri e germi, può chiarire come un soggetto “di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose” che a causa di una lievissima contaminazione del test eseguito e quindi non in stato di ebbrezza non solo perché non ha assunto alcol ma perché il tasso contenuto nel sangue risulta inferiore addirittura a 0,1 g/l di alcol ma superiore a 0 (zero), possa essere costretto a dover pagare la sanzione pecuniaria prevista, a differenza di quell’automobilista perché non rientrante in una delle suddette categorie si ritrovi nelle stesse condizioni di tasso alcolemico, pur prossimo allo 0 (zero) e quindi non sotto l’influenza di alcol, ma non risulti sanzionabile anche per evidenti ragioni di logica scientifica e giuridica.

In conclusione, l’art. 186 bis comma 2 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 Codice della Strada Legge introdotto dall’art. 33 della L. 29.07.2010 n. 120 pubblicata sulla G.U. 29.07.2010 secondo quanto rappresentato nel ricorso in questione sarebbe incostituzionale per contrasto con i principi di ragionevolezza delle leggi e di uguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione con conseguente necessità che la Corte Costituzionale lo dichiari incostituzionale per le ragioni evidenziate.


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