Un intervento di Ferdinando Gattuccio, avvocato, sulle norme che dovrebbero aiutare le vittime dell’usura ma in realtà favoriscono usurai ed estorsori.
Nel corso della mia attività professionale mi son trovato per avventura a difendere (in questioni ovviamente non collegate tra loro), in alcuni casi, dei soggetti danneggiati dagli odiosi reati dell’estorsione e dell’usura, in altri casi gli sfortunati creditori (onesti) delle vittime di quei delitti, le cui azioni esecutive sono state paralizzate dalla normativa di tutela dei primi.
Esiste una norma (per i più curiosi: il IV comma dell’art. 20 della l. n. 44 del 23 febbraio 1999), di per sé sacrosanta, che paralizza per trecento giorni tutti i procedimenti esecutivi da chiunque posti in essere contro chi sia stato ammesso a godere dei benefici della cosiddetta legislazione antiusura.
L’intento della norma sembra chiaro: nelle more della “concretizzazione” dei benefici (ovvero la percezione, da parte delle vittime, dei soldi del “Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura”), si dà un po’ di respiro a questi soggetti taglieggiati, in modo che possano serenamente rientrare nel circuito economico.
Macché. In concreto: lo Stato perde tempo e centellina i soldi, le Prefetture prorogano (inammissibilmente, come ha ritenuto la I Sez. del TAR Sicilia-Palermo con le recentissime ordinanze 226/2005 e 401/2005) i benefici di legge, i creditori onesti vanno in malora e magari... finiscono tra le braccia degli usurai.
Chi ci guadagna? Lo Stato perde in immagine e credibilità, le vittime dell’usura perdono la pazienza e i creditori onesti perdono i soldi.
Gli unici a continuare a guadagnare sempre sono ovviamente usurai ed estorsori, colpiti da pene ridicole rispetto alla gravità ed alla pericolosità sociale dei fatti commessi. D’altra parte, si tratta delle sole attività fiorenti al momento. E chi le tocca?
Stato, creditori onesti e vittime dell’usura.
7 giugno 2006, di :
avv. Ferdinando Gattuccio
Aggiornamento: la I sezione del TAR Sicilia-Palermo ha confermato anche nel merito il proprio orientamento contrario alla proroga, con le sentenze nn. 8175 e 8176/2005. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, chiamato a pronunciarsi sull’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione per la sospensione di una delle dette sentenze, pare la pensi allo stesso modo (ciò anche alla luce di un pronunciamento della Corte Costituzionale). avv. Ferdinando Gattuccio