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Riforma delle pensioni

Ancora una riforma, pronta ad essere varata dal governo, a complicare ulteriormente l’intricato mondo delle pensioni. E non solo.

di Piero Buscemi - mercoledì 7 luglio 2010 - 8637 letture

Concepito di recente un altro DL pro, o contro pensioni. E’ diventato il passatempo preferito dei nostri parlamentari, partorire leggi che regolamentino l’iter burocratico per accedere alle pensioni.

Dopo aver coniato il termine "finestra" per indicare la decorrenza effettiva del pensionamento, dopo aver raggiunto i requisiti necessari per potervi accedere - un termine, che oltre a richiamare il "windows" di Bill Gates con il quale non è difficile individuare chi da queste finestre avrà i vantaggi, lascia qualche perplessità cinica sull’antico detto "...o ti mangi questa minestra, o..." - i vari governi alternati alla guida del paese, non hanno fatto altro che cercare il modo per applicare un metodo infallibile che avesse come obbiettivo principale lo smantellamento della previdenza pubblica a favore delle forme, più o meno necessarie, della previdenza privata.

Con l’innalzamento dell’età necessaria per andare in pensione ed il numero minimo di anni di contribuzione per rispettare il requisito, grazie anche all’invenzione del XXI secolo del "precariato a vita", stiamo percorrendo l’agognato percorso tracciato dai nostri politicanti, che ci porterà alla scomparsa di un sistema previdenziale, concepito come diritto del lavoratore a fine carriera.

Ed ecco quindi il DL 78/2010. In attesa di propabili ulteriori ritocchi, per poterlo trasformare in legge, cerchiamo, senza non grosse difficoltà e perplessità, di riassumerne i principali contenuti.

Chi matura requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010 (anche con decorrenza gennaio 2011 o successiva) non subirà variazioni e manterrà le attuali finestre di uscita. Chi, invece, perfeziona il diritto a pensione dal 1° gennaio 2011 dovrà attendere l’apertura della finestra mobile.

Altra invenzione creativa, per complicare ulteriormente la questione. La Finestra Mobile prevede che per i lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia dal 1° gennaio 2011, è prevista una sola finestra d’uscita (detta finestra mobile, perché collegata alla maturazione del requisito del singolo lavoratore), con questa ulteriore differenza:

- lavoratori dipendenti - 12 mesi dopo che il lavoratore ha maturato i requisiti;

- lavoratori autonomi - 18 mesi dopo che il lavoratore ha maturato i requisiti.

Il sistema di finestra mobile dal 1° gennaio 2011 si applica anche a chi maturerà 40 anni di contributi a partire da quella data. Per coloro che, invece, maturano i 40 anni di contributi entro il 31 12 2010, potranno usufruire ancora delle attuali quattro finestre annuali.

Entriamo nello specifico:

Pensione di Anzianità: al raggiungimento della quota necessaria (età + contributi) i lavoratori dipendenti ed autonomi dovranno aspettare da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi in più di quanto richiesto attualmente per il diritto alla pensione di anzianità;

Pensione di Vecchiaia: dal gennaio 2010 età anagrafica (65 anni per gli uomini, 60 per le donne) e (61 per le donne del pubblico impiego). Dal 2012 a 65 anni per le donne del pubblico impiego. I lavoratori dipendenti dovranno prolungare la permanenza in servizio da un minimo di 7 mesi a un massimo di 9 rispetto a quanto richiesto attualmente per il diritto alla pensione di vecchiaia; i lavoratori autonomi da un minimo di 9 mesi a un massimo di 12.

Da gennaio 2011 resteranno in vigore le attuali finestre di uscita, anche nei seguenti casi:

- Scuola insegnanti, impiegati e tecnici (ATA) continueranno ad andare in pensione con decorrenza 1° settembre di ciascun anno;

- lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per il diritto alla pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (si tratta di categorie che hanno l’obbligo del preavviso lungo ed è una casistica che non riguarda, ad esempio i dipendenti INPS).

- lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell’attività lavorativa per limiti di età;

- lavoratori che maturano i requisiti dal 1° GENNAIO 2011 nel limite massimo di 10.000 unità per le seguenti categorie: lavoratori in mobilità breve per accordi sindacali anteriori al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità;

- lavoratori in mobilità lunga per accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che alla data di entrata in vigore del Dl 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi banche, assicurazioni ecc.). L’INPS effettuerà un monitoraggio delle domande presentate e non prenderà in esame quelle che dovessero risultare eccedenti la soglia delle 10.000 previste.

Riguardo, invece, alle liquidazioni del TFS e del TFR (norme valide solo per i dipendenti pubblici):

- dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, il Trattamento di Fine Servizio (TFS) sarà trasformato in Trattamento Fine Rapporto (TFR), così come avviene per i lavoratori privati ai quali si applica l’art. 2120 del codice civile.

Questo provvedimento prevederà il calcolo del TFS fino al 31 Dicembre 2010 e successivo calcolo del TFR per i periodi di lavoro dal 1° Gennaio 2011. La manovra non chiarisce se nel TFR confluirà la retribuzione accessoria (indennità varie, produttività, premi ecc.).

Questa novità, per poter essere meglio compresa, necessita di una spiegazione sulle differenze tra TFS e TFR: il TFS è calcolato su alcune voci dell’ultima retribuzione utile, moltiplicata gli anni di servizio, mentre il TFR è accantonato annualmente, anche se in forma virtuale nel pubblico impiego.

Dall’entrata in vigore del D. legge 78/2010 l’indennità di buonuscita, l’indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto ed ogni altra indennità equipollente spettante a seguito di cessazione dal servizio saranno erogate nel seguente modo:

- in un unico importo se l’ammontare lordo è inferiore a 90.000 euro;

- in due importi annuali se l’importo è superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo anno sarà erogata la somma di 90.000 euro ed il secondo anno la differenza;

- in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della somma supera 150.000 euro. In tal caso il primo anno saranno erogati 90.000 euro, il secondo 60.000 ed il terzo la differenza.

Speriamo di essere stati sufficientemente chiari, in attesa di qualche altra modifica peggiorativa nell’arco di tempo previsto per la trasformazione del DL 78 in legge.


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