I referendum abrogativi del 2011 si terranno in Italia il 12 e 13 giugno 2011. Promemoria informativo per coloro che non conoscono ancora il colore delle schede.
I seggi resteranno aperti:
dalle 8 alle 22 di domenica 12 giugno;
dalle 7 alle 15 di lunedì 13 giugno.
Per votare è necessario presentare un documento di identità e la tessera elettorale, sulla quale è indicato il numero e l’indirizzo del seggio elettorale presso il quale votare. Per chi avesse smarrito la tessera elettorale o non l’avesse ricevuta, la può richiedere all’ufficio elettorale del proprio comune anche negli orari in cui sono aperti i seggi.
Affinché il referendum sia valido, deve recarsi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Se vince il SÌ, vengono abrogate le norme sottoposte a referendum, se vince il NO, rimangono in vigore le norme oggetto del quesito.
Primo quesito
Colore scheda: ROSSO
Titolo: Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione
Descrizione: Il quesito prevede l’abrogazione delle norme che attualmente prevedono l’obbligo di gara per affidare la gestione (non la proprietà, che resterebbe pubblica) dei servizi pubblici locali a operatori privati o a società miste dove il capitale privato non è inferiore al 40%.
Decreto Ronchi
In ambito di servizi idrici, il decreto recepisce i principi comunitari di "economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento" per l’affidamento ai privati dei servizi pubblici locali o la scelta del partner privato nelle aziende miste. Il decreto stabilisce inoltre che nelle società già quotate in borsa che si occupano della gestione di servizi idrici la quota di capitale in mano pubblica non sia superiore al 30%, lasciando la maggioranza ai privati; d’altra parte, come già la legislazione previgente, è consentita la gestione interamente pubblica attraverso società cosiddette "in house", previo parere non vincolante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il provvedimento ha suscitato dure reazioni da parte di chi ritiene che con la privatizzazione i prezzi possano in realtà anche aumentare.
Secondo quesito
Colore scheda: GIALLO
Titolo: Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma
Descrizione: Il quesito propone l’abrogazione della norma che stabilisce la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua, il cui importo prevede attualmente anche la remunerazione per il capitale investito dal gestore.
Terzo quesito
Colore scheda: GRIGIO
Titolo: Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare
Descrizione: Il quesito propone l’abrogazione delle norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia nucleare.
Articolo 25 della legge 23 luglio 2009, numero 99
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonchè nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
Quarto quesito
Colore scheda: VERDE CHIARO
Titolo: Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale
Descrizione: Il quesito propone l’abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale.
Legge sul legittimo impedimento (Legge 7 aprile 2010, n. 51)
La legge, che consta di 2 articoli, si caratterizza per:
la finalità di assicurare il "sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge" al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri (art.1, comma 1);
il carattere temporaneo, stabilito da un limite temporale di 18 mesi di validità dall’entrata in vigore (art. 1, comma 1), in attesa dell’approvazione di una legge costituzionale sulla questione, a seguito della bocciatura del lodo Alfano da parte della Corte Costituzionale.
La legge prevede che il presidente del Consiglio dei ministri possa invocare il legittimo impedimento a comparire in un’udienza penale, qualora imputato, in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coessenziale alle funzioni di Governo (art.1, comma 1).
Per i ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati, l’esercizio delle attività previste da leggi e regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni (art.1, comma 2).
Il giudice, attivato dalla richiesta di parte, rinvia il processo penale ad altra udienza, quando ricorrano le ipotesi in cui si ravvisa legittimo impedimento a comparire per premier e ministri (art. 1, comma 3). Non si prevede pertanto potere discrezionale del giudice di discernimento sull’effettiva legittimità dell’impedimento reclamato.
Inoltre, quando la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva. Tale periodo di "impegno continuativo" (concetto innovativo rispetto all’ordinamento preesistente) è limitato ad un massimo di 6 mesi (art.1 comma 4).
Il rinvio dell’udienza per "legittimo impedimento" non influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane sospeso per l’intera durata del rinvio. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione (art.1 comma 5).
Le nuove norme sul legittimo impedimento si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado essi si trovino alla data di entrata in vigore della norma (art. 1, comma 6).