Ma chi l’ha detto che il DL 112 del 25 giugno ha colpito solo i lavoratori della pubblica amministrazione?
Non basterà un articolo, né lo spazio limitato del forum che ne potrebbe seguire, per elencare i diversi settori, toccati, e non solo di striscio, dal D.L. 112 del 25/06/2008, già ribattezzato "decreto Brunetta", senza togliere alcun merito al ministro Tremonti. Tra meno di 60 giorni, salvo ripensamenti, potrebbe essere convertito in legge. Gli effetti non tarderanno a manifestarsi.
Il decreto è costituito da ben 84 articoli (l’art. 85 riguarda la sua entrata in vigore, che coincide con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), e spazia tra diversi argomenti. Proveremo a soffermarci su quelli che, inevitabilmente, avranno effetti immediati sulla gente comune. I lavoratori, i contribuenti, i pensionati e gli studenti, per intenderci. Ci soffermeremo senza aggiungere particolari commenti, lasciando agli esperti di settore e all’intelligenza dei cittadini qualsiasi considerazione in merito.
Art.16 - Trasformazione in Fondazioni delle Università. (comma 1, 2, 5)
1. In attuazione dell’art.33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in Fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell’agenzia del Demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse ed imposte indirette (...) e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
Art.19 - Abolizione del divieto di cumulo.
A decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (...) sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente (...) Dalla medesima data, sono totalmente cumulabili i redditi da lavoro autonomo e dipendente con le pensioni dirette conseguite in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini, e i 60 per le donne. (Stesso discorso per le pensioni di vecchiaia conseguite dopo i 65 anni e i 60 anni, rispettivamente per uomini e donne)
Abrogato il limite di 63 anni per la cumulabilità.
Art.21 - Contratti di lavoro a tempo determinato.
I contratti a termini, regolati secondo l’art.1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, vengono previsti "...anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro".
Allo stesso decreto legislativo n.368 viene apportata la modifica sull’art.5, comma 4-bis, che prevedeva la trasformazione del contratto a termine, automaticamente dopo 36 mesi in tempo indeterminato, con la seguente aggiunta: "...fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale con le organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative a livello nazionale".
Per le stesse motivazioni del precedente punto, viene limitato il diritto di precedenza, per i lavoratori con contratto a tempo determinato, come era previsto dall’art.5, comma 4-quarter del decreto legislativo n.368.
Art.23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato.
La durata minima dell’apprendistato, fissata dall’art.49, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 in 2 anni, viene completamente eliminata, mantenendo la durata massima a 6 anni.
Il contratto di apprendistato viene applicato anche per i dottorati di ricerca e non è più obbligatoria la comunicazione all’amministrazione competente, in caso di assunzione lavoratori apprendisti.
Art.31 - Durata e rinnovo delle carte di identità.
Innalzata a 10 anni, la validità della carta di identità, rispetto ai 5 previsti dalla precedente normativa. La nuova applicazione vale anche per le carte identità già emesse.
Art.32 - Strumenti di pagamento.
La recente entrata in vigore (dal 30 aprile 2008) del decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 (antiriciclaggio), che prevedeva un importo massimo di 5.000,00 € per i trasferimenti in contanti, viene superata dalla nuova normativa che riporta il limite al valore precedente di 12.500,00. Questo limite contempla anche il saldo dei libretti di deposito bancario o postale al portatore. Abrogata l’indicazione del codice fiscale sulle girate degli assegni, ma rimane l’imposta di bollo di 1,50 €. La nuova disposizione decorrerà dall’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto.
Art.66 - Turn over.
Non è più possibile per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per l’anno 2009 l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, come aveva previsto la Finanziaria 2007. Lo sarà solo per l’anno 2008 con un limite del 20% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente (2007).
Riguardo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro in essere (precari), la possibilità di regolarizzarli sarà limitata al 10% del personale andato in pensione nell’anno precedente.
Art.71 - Assenza per malattia per i dipendenti pubblici.
Per i dipendenti pubblici, per i primi 10 giorni di assenza per malattia, sarà garantita solo la parte dello stipendio tabellare, escludendo qualsiasi voce relative ad indennità e trattamenti accessori, salvo in caso di infortunio sul lavoro, ricovero in ospedale e terapie salvavita.
I periodi di malattia superiori a 10 giorni e comunque, un secondo periodo di malattia nell’anno solare, devono essere certificati da una struttura sanitaria pubblica. Durante il periodo di malattia (sempre solo per i dipendenti pubblici) la reperibilità è articolata dall 8 del mattino fino alle 13 (precedente: 10-12) e dalle 14 alle 20 (precedente: 17-19) di tutti i giorni compresi sabato e domenica.
Su questo articolo è bene precisare che un intervento della Funzione Pubblica, con una nota scritta, ha evidenziato che i medici di base possono continuare ad emettere certificazione medica, secondo "...quanto prescritto dalle convenzioni adottate in conformità dagli accordi collettivi nazionali stipulati secondo la disciplina dell’art.8 del D.Lgs.n.502 del 1992, in materia di regolazione dei rapporti fra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici di medicina generale".
Art. 74 - Riduzione degli organici delle amministrazioni pubbliche.
Viene fissata la data del 31 ottobre, entro la quale le amministrazioni pubbliche devono ridurre il personale, così ripartito: meno 20% dei dirigenti di livello generale; meno 15% di livello non generale; meno 10% dei dipendenti con compiti logistici-strumentali. La riduzione del personale è vincolante nell’eventuale possibilità di nuove assunzioni, limitate come abbiamo visto, dal precedente art.66.
Chiudiamo questa breve lista degli articoli del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, sapendo di aver tralasciato argomenti non meno meritevoli di essere evidenziati. Siamo certi che i lettori sapranno segnalarceli sulla base delle loro esperienze personali e le eventuali conseguenze derivanti dall’entrata in vigore del D.L. 112 e la sua trasformazione in legge.