Nessuna decurtazione dei punti della patente se il proprietario non comunica chi era il conducente



martedì 13 luglio 2010, di giovanni d’agata - 420 letture

Nulla la decurtazione dei punti della patente nel caso di mancata comunicazione da parte del proprietario dell’auto del nome di chi si trovava. Sì alla multa, quindi, intestata alproprietario della vettura al quale però non vanno tolti ipunti, ma solo inflitta un’ulteriore sanzione pecuniaria se noncomunica i dati del conducente trasgressore. E’ la pronunciadelle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n.16276. La Cassazione ha accolto il ricorso di un romano che aveva contestato la sanzione dei punti inflittagli per non aver comunicato chi era alla guida della sua auto passata col rosso.. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno annullato il verbale limitatamente alla decurtazione dei punti. Il giudice di pace nel confermare il "taglio", non aveva tenuto conto della pronuncia della Corte Costituzionale del 2005. Gli Ermellini, in sostanza, hanno dato piena applicazione a una decisione del 2005, con la quale si affermava che è illegittima, per contrarietà al principio della ragionevolezza, "l’applicazione dell’articolo 126 bis co. 2 Dlgs. 285/92, nella parte in cui dispone che in caso di mancata identificazione del conducente autore della trasgressione e di mancata successiva comunicazione dei relativi dati personali e di abilitazione guida, entro il termine di 30 giorni dalla notifica,da parte del proprietario del veicolo,cui il verbale di accertamento della violazione fosse stato notificato, quest’ultimo avrebbe subito la sanzione della decurtazione del punteggio della patente, dovendo invece trovare applicazione in siffatti casi soltanto l’ulteriore sanzione pecuniaria". Ancora una volta il componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, Giovanni D’AGATA, chiede alle P.A. di dare seguito alla sentenza annullando in via di autotutela i verbali sino ad oggi elevati restituendo i punti decurtati e le patenti di guida. Va evidenziato, infatti, come l’aver conseguito la patente di guida costituisca una importante prerogativa dell’individuo e la perdita di tale qualità non poteva essere determinata da una previsione legislativa che poneva sul cittadino un obbligo di auto o di etero denuncia di un fatto (l’essere egli o altra persona il conducente del veicolo al momento della violazione) suscettibile di decurtare dei punti dalla patente di guida o determinare addirittura la sospensione a tempo indeterminato ed il ritiro del documento

Rispondere all'articolo - Ci sono 0 contributi al forum. - Policy sui Forum -
Stampa Stampa Articolo
:.: Condividi

Bookmark and Share
:.: Articoli di questo autore
:.: Articoli di questa rubrica
:.: Articoli più recenti
Girodivite - Segnali dalle città invisibili è on-line dal 1994. Quotidiano telematico e cartaceo, registrazione presso il tribunale di Catania n.13/2004 del 14/05/2004. Redazione: via Antonino di Sangiuliano 147 - 95131 Catania. Contatti: giro@girodivite.it (mail max 200kb) ::: Puoi syndacare le nostre notizie attraverso il file backend.php (XML RSS 1.0 format). Tutti i contenuti originali prodotti per questo sito sono da intendersi pubblicati sotto le licenze Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike, che tutelano la possibilità di ripubblicarli, previa autorizzazione per fini commerciali.