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Lettera aperta di un gruppo di giuriste sulla legge sulla procreazione assistita

Sta per essere definitivamente approvata da un Parlamento costituito per più del novanta per cento da uomini una legge che, violando i principi di laicità dello Stato, offende donne e uomini, negandone il diritto a scelte fondamentali della vita e calpestandone il diritto alla salute, la loro e quella dei loro figli.

di Redazione - mercoledì 11 febbraio 2004 - 8550 letture

Accade.

Dopo le battaglie laiche di un passato non lontano, il femminismo, l’acquisizione di una diffusa consapevolezza sul diritto all’autodeterminazione dei singoli individui in materia di vita e salute, sta per essere definitivamente approvata da un Parlamento costituito per più del novanta per cento da uomini una legge che, violando i principi di laicità dello Stato, offende donne e uomini, negandone il diritto a scelte fondamentali della vita e calpestandone il diritto alla salute, la loro e quella dei loro figli.

Nel testo di legge, costruito sulla discutibile alternativa tra libertà e divieto, la pretesa di dettare una morale di Stato si fa regola, ignorando così la specificità della relazione di maternità e la pluralità dei modelli genitoriali e familiari. E incongruenze e insensatezze, in un susseguirsi di divieti segnato da seri interrogativi di costituzionalità, disciplinano l’accesso alle tecniche di riproduzione e le loro modalità.

Ci preoccupa anzitutto enormemente l’affermazione contenuta all’articolo 1, laddove la legge dichiara di assicurare, nell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ..i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito..., così ponendosi in radicale contrasto con i principi generali del nostro ordinamento che individuano nella nascita la condizione indispensabile per l’accesso ai diritti.

La grossolana semplificazione con la quale si attribuisce al concepito la qualità di soggetto portatore di diritti stravolge il senso e la realtà della inscindibile relazione tra madre e concepito: si prefigura per norma la possibile contrapposizione tra i diritti dell’una e i supposti diritti dell’altro e si risolve il conflitto a favore dell’embrione, ignorando che nel bilanciamento dei valori in gioco, secondo la Corte Costituzionale ...non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dellembrione che persona deve ancora diventare.... E’ proprio questo il diverso bilanciamento di valori determinato dal legislatore nella legge n. 194 del 1978 sull’interruzione volontaria di gravidanza, ritenuta, sempre dai giudici costituzionali, legge a contenuto costituzionalmente vincolato e oggetto per questo, neppure tanto velato, del prossimo attacco dello schieramento che ha prodotto questa legge sulla procreazione assistita. Non è fantasioso prevedere effetti dirompenti della nuova soggettività dell’embrione oltre il recinto della procreazione assistita, sulla disciplina dellinterruzione di gravidanza.

Il pericoloso messaggio di tale riduzione della soggettività alla biologia apre la strada a conseguenze irragionevoli e perverse sul piano giuridico, oltre che simbolico. Esse diventano chiare come la luce nel divieto di revoca del consenso della donna dopo la fecondazione dell’ovulo, con conseguente impianto dellembrione, anche se malato. E’possibile che il legislatore abbia qui impartito un tipico ordine impossibile: secondo l’articolo 32 della Costituzione, 2° comma, nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma nessuna legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Edel tutto evidente che questa legge lo fa e non riusciamo ad immaginare che esistano un giudice e un medico disposti a darle applicazione. E, tuttavia, il semplice fatto di avere formulato un tale ordine rivela in modo inequivocabile quale sia la concezione del corpo e della libertà femminile di questo legislatore.

Al divieto di distruzione e di crioconservazione degli embrioni, stabilito nella logica di prevenirne una utilizzazione diversa dall’impianto, si collegano nella stessa legge, oltre al divieto di revoca del consenso allimpianto:

- Il divieto di produzione di un numero di embrioni superiore a tre e l’obbligo dell’unico contemporaneo impianto. Per ragioni diverse da quelle sanitarie, si adotta sulla donna una pratica che ha minori probabilità di successo e le si impone un trattamento sanitario non adeguato alle migliori possibilità di cui la scienza dispone: il diritto costituzionale alla salute della donna è sacrificato per la preoccupazione di non dare vita a embrioni che non possano essere impiantati;

- Il divieto di accesso alla fecondazione assistita alle coppie non sterili, ma portatrici di patologie genetiche trasmissibili al concepito. La diagnosi preimpianto (metodica che utilizza la procedura della fecondazione in vitro), vietata espressamente dalla legge, non sarebbe utilizzabile per la preventiva selezione di embrioni sani da trasferire in utero. L’esclusione della coppia non sterile, portatrice di patologie, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 32 della costituzione, perché impedisce laccesso ad un trattamento sanitario ad una categoria di persone sulla base esclusivamente della loro condizione personale di fertilità.

Un’altra sorprendente espressione del modello unicodi morale confezionato dal legislatore è il divieto di accesso alla fecondazione eterologa che, soli in Europa, vieteremo.

Non ci convince lunico argomento della esigenza di garantire al bambino diritti anche di natura sociale e psicologica&(relazione presentata dalla Commissione Affari Sociali alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 marzo 2003). Sappiamo, infatti, che la condivisa necessità di garantire al nato uno status incontrovertibile troverebbe adeguata risposta nella disciplina dei rapporti tra il nato ed il padre sociale, vietando il disconoscimento della paternità successivamente al consenso dato dal partner maschile. E sappiamo anche che esistono soddisfacenti soluzioni, previste in altri paesi, per il bilanciamento tra il diritto allanonimato del donatore del seme ed il diritto del nato a conoscere la propria identità genetica.

Il divieto ci pare piuttosto ispirato dall’intento di legittimare un’unica tradizionale forma di famiglia, fondata su legami biologici, negando così valore ad un diverso modello di coesione familiare fondato sull’assunzione di responsabilità.

Il no alla fecondazione eterologa, penalizzando pesantemente la coppia in cui uno dei partner sia sterile o portatore di malattia certamente trasmissibile, contrasta con i principi fondamentali posti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione perché comporta discriminazione tra coppie, in relazione alla gravità dei problemi riproduttivi, e perché costringe il partner non sterile a rinunciare alla maternità o alla paternità biologica.

Parimenti discutibili, anche alla luce dello sviluppo del diritto comunitario, nonché dell’esperienza giuridica comparata, sono il divieto di accesso per le persone singole e quello per le coppie omosessuali. Così pure il divieto per le coppie nelle quali uno dei partner non sia vivente, ma abbia dato il consenso prima di morire. Anche se tali limitazioni venissero fatte nell’esclusivo interesse del nascituro, al quale dovrebbe essere garantita una famiglia tradizionale, esse sollevano la questione, non risolvibile sulla base di divieti, di cosa sia la famiglia oggi, e di cosa essa offra davvero ai figli.

Come donne e come giuriste,

- siamo consapevoli della indicibilità, sul piano giuridico, della relazione tra l’embrione - sia fecondato naturalmente che artificialmente - e la madre, nel cui grembo, comunque, anche l’embrione fecondato in vitro deve ritornare, e riteniamo insensata e profondamente ingiusta una normativa che a questa unica, speciale relazione sostituisca il conflitto;

- sappiamo che la definizione di regole attorno alla procreazione non può prescindere dalla condivisione: l’esperienza degli anni in cui l’aborto era reato dimostra che se la regola posta dallo stato non corrisponde alla speciale competenza femminile, quella regola sarà disattesa;

- siamo convinte che una regolamentazione rigidamente prescrittiva in questa materia, non solo sacrifichi diritti fondamentali, ma impedisca anche riflessione e crescita, individuale e collettiva, da cui soltanto può generarsi la necessaria coscienza del limite nella utilizzazione delle innovazioni scientifiche e tecnologiche.

Perciò ancora speriamo in un ripensamento di quanti su quel testo di legge sono, a giorni, chiamati a pronunciarsi. E, comunque, nell’attenta valutazione di ogni profilo di costituzionalità all’atto della sua promulgazione e successivamente ad essa. In ogni caso, non smetteremo di impegnarci per il principio della laicità dello Stato e per l’affermazione dei fondamentali diritti all’autodeterminazione e alla salute di donne e uomini.

Questa lettera è aperta ad altre adesioni.

Cristina Alessi, Università di Brescia ; Rosalba Alessi, Università di Palermo; Cristina Amato, Università di Brescia; Caterina Ambrosino, Tribunale di Milano; Silvia Banfi, avvocatessa in Milano; Gianna Baldoni, avvocatessa in Roma; Elisabetta Bani, Università di Pisa; Marzia Barbera, Università di Brescia; Giuseppina Luciana Barreca, Tribunale di Reggio Calabria; Maria Caterina Baruffi, Università di Verona; Alessandra Bassi, Tribunale di Milano; Donatella Belloni, avvocatessa in Roma; Tatiana Biagioni, avvocatessa in Milano; Manuela Bonardi, avvocatessa in Monza; Olivia Bonardi, Università di Milano; Barbara Borin, avvocatessa in Vicenza; Patrizia Borsellino: Università dellInsubria; Nerina Boschiero, Università di Milano; Angela Bossone, praticante in Bologna; Giuditta Brunelli, Università di Ferrara; Silvia Buzzelli, Università di Pavia; Mirella Caffaratti, avvocatessa in Torino; Laura Calafà, Università di Verona; Elisabetta Canevini, Tribunale di Milano; Eva Cantarella, Università di Milano; Maria Rosaria Canzano, avvocatessa in Milano; Antonella Carbone, avvocatessa in Milano; Sandra Casacci, Tribunale di Torino; Valentina Castellino, avvocatessa in Torino; Laura Castelvetri, Università dellInsubria; Alba Chiavassa, Tribunale di Milano; Mariacristina Cimaglia, Università di Roma; Patrizia Comite, avvocatessa in Milano; Maria Grazia Coppetta, Università di Urbino; Cristina Costantini, avvocatessa in Torino; Laura Curcio, Corte d’Appello di Milano; Marilisa D’Amico, Università dell’Insubria; Barbara De Benedetti, avvocatessa in Milano; Eugenia Del Balzo, Tribunale di Napoli; Erika Della Pietà; Alessandra De Curtis, Tribunale di Venezia; Maria Luisa De Margheriti, Università di Pavia; Giovanna Fantini, avvocatessa in Milano; Gilda Ferrando, Università di Genova; Paola Ferrari, avvocatessa in Cernusco sul Naviglio; Clotilde Fierro , Corte d’Appello di Torino; Nicoletta Gandus, Tribunale di Milano; Simonetta Gatti, avvocatessa in Brescia; GIUdIT, Associazione Giuriste dItalia; Maria Francesca Ghirga, Università dellInsubria; Donata Gottardi, Università di Verona; Bibiana Granata, avvocatessa in Pavia; Luciana Guaglianone, Università di Pavia; Fausta Guarriello, Università di Chieti ; Laura Hoesch, avvocatessa in Milano; Giovanna Ichino, Corte d’Appello di Milano; Bianca La Monica, Tribunale di Milano; Delia La Rocca, Università di Urbino; Nicoletta Lazzarini, Università di Milano Bicocca; Lara Lazzeroni, Università di Siena; Gabriella Leone, Università di Bari; Anna Leoni, Consiglio di Stato; Francesca Limena, Università di Padova; Angela Loaldi, avvocatessa in Milano; Paola Lovati, avvocatessa in Milano; Marina Lucidi, avvocatessa in Roma; Franca Macchia, Procura di Monza; Francesca Malzani, Università di Brescia; Daniela Manassero, avvocatessa in Milano; Maria Rosaria Marella, Università di Perugia; Manuela Massenz, Tribunale di Milano; Maria Rosaria Maugeri, Università di Catania; Marisa Meli, Università di Catania; Lucia Mella, avvocatessa in Milano; Elena Merlin, Università di Milano; Mariagrazia Monegat, avvocatessa in Milano; Nyranne Moshi, avvocatessa in Milano; Milena Mottalini, avvocatessa in Milano; Angela Musumeci, Università di Teramo; Maura Nardin, Tribunale di Sassari; Roberta Nunin, Università di Trieste; Claudia Ogriseg, Università di Milano; Giuseppa Palmeri, Università di Palermo; Tiziana Paolillo, Tribunale di Tortona; Silvia Pastorelli, avvocatessa in Brescia; Sara Pedersoli, avvocatessa in Brescia; Elena Pergolesi, avvocatessa a Milano; Chiara Perini, Università di Milano; Anna Perosino, avvocatessa in Milano; Valeria Pezzoni, praticante in Brescia; Barbara Pezzini, Università di Bergamo; Giuseppina Pisciotta , avvocatessa in Palermo; Elena Riva Crugnola, Corte dAppello di Milano; Bruna Rizzardi Tribunale di Milano; Maria Lucia Rollo, Università di Bari; Claudia Romani, avvocatessa in Bologna; Laura Ronchetti, CNR; Caterina Rucci, avvocatessa in Milano; Claudia Ruperto, avvocatessa in Perugina; Rita Sanlorenzo, Tribunale di Torino; Arianna Sbano, Tribunale di Pesaro; Maria Luisa Serrano, Università di Lecce; Stefania Scarponi, Università di Trento; Patrizia Sordellini, avvocatessa in Milano; Tecla Mazzarese, Università di Brescia; Francesca Torelli, Università di Venezia;Amelia Torrice, Corte dAppello di Roma; Anna Maria Tosto, Corte dAppello di Bari; Silvia Tozzoli, Università di Pavia; Lina Trovato, Corte dAppello di Catania; Maria Luisa Vallauri, Università di Firenze; Maria Carmela Venuti, Università di Palermo; Tiziana Vettor, Università di Milano Bicocca; Alida Vitale, avvocatessa in Torino; Loredana Zappalà, Università di Catania; Francesca Zucchelli, avvocatessa in Monza.


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