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L’uomo flessibile

Collaborazioni a progetto, coordinate,associazioni in partecipazione, ecc. Trasformazione in rapporti di lavoro subordinato. Ecco cosa prevede la Finanziaria...

di Letizia Tassinari - mercoledì 4 aprile 2007 - 2613 letture

Collaborazioni a progetto, coordinate,associazioni in partecipazione, ecc. Trasformazione in rapporti di lavoro subordinato. Ecco cosa prevede la Finanziaria

Le norme contenute nella legge finanziaria n. 297/06, relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da collaboratori a lavoratori subordinati, si applicano in tutti i settori.

Le collaborazioni sono presenti non solo nei call center ma in quasi tutti i settori (commercio, turismo, pulimento, ristorazione, ecc.).

Molte sono le segnalazioni da un paio d’anni a questa parte, di lavoratori che svolgevano mansioni di barista, commessa , addetti alle pulizie, impiegate, ecc. ai quali venivano imposti contratti a progetto.

In questi anni sono stati effettuati accordi (vedi call center), denunce, cause legali alcune delle quali vinte. Oggi la finanziaria fornisce l’opportunità di “rimetterci le mani” al fine di trasformare le collaborazioni in rapporti di lavoro subordinato.

E’ opportuno rivolgersi al Sindacato per chiedere immediatamente incontri con le aziende che utilizzano i contratti a progetto, coordinati, ecc. al fine di fissare gli incontri per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Copia della lettera di richiesta d’incontro sarà inviata per conoscenza anche a INPS, INAIL e all’Ispettorato del lavoro, poiché qualora l’impresa rifiutasse l’incontro, dovrà essere richiesto l’intervento delle visite ispettive.

Le vere collaborazioni devono contenere i seguenti requisiti:

definizione preesistente di tutti gli elementi qualificanti la prestazione al momento della stipulazione del contratto; esistenza della concreta ed esigibile autodeterminazione del ritmo di lavoro (ovvero lavoro quando mi pare); non vi deve essere alcun controllo da parte del datore di lavoro; individuazione al momento della stipula, della specifica e singola “campagna” la cui durata costituisce il necessario termine esterno di riferimento per il contratto stesso; esistenza di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi per l’ autodeterminazione del ritmo di lavoro; impossibilità di richiedere lo svolgimento di un’attività diversa da quella specificata nel contratto; compenso esplicitamente riferito al risultato enucleato nel progetto; gestione della prestazione in maniera autonoma in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività. Nei casi che negli anni sono stati segnalati, non si è quasi mai individuato tali criteri poiché nella stragrande maggioranza, ci si è trovati di fronte a lavoratori che erano tenuti a rispettare un orario di lavoro, che dovevano giustificare le assenze, che dovevano attenersi alle disposizioni aziendali e che utilizzavano materiale aziendale (es. scrivanie, telefoni, ecc.).

Vale la pena ricordare cje l’onere della prova sta in capo alle aziende, le quali devono dimostrare i requisiti di cui sopra.

Gli accordi devono essere effettuati entro il 30 aprile p.v. a livello aziendale o territoriale. Gli accordi possono prevedere gradualità dei passaggi dei co.co.pro a lavoro subordinato. A seguito dell’accordo, i lavoratori interessati alla trasformazione dovranno sottoscrivere atti di conciliazione individuali rispetto alle differenze salariali.

Gli atti di conciliazione individuale sono possibilità riconosciute al lavoratore e all’impresa, pertanto in caso di accordo sindacale, occorre che i singoli lavoratori siano coinvolti, poiché se non si riconoscono nell’accordo, possono ovviamente impugnarlo.

Le conciliazioni individuali dovranno prevedere: l’inquadramento del lavoratore; l’ammontare del compenso percepito e la sua evoluzione nel tempo (ovvero da quando ha iniziato il rapporto di lavoro); la durata della collaborazione presso l’impresa; la volontà delle parti alla trasformazione del rapporto di lavoro subordinato e di procedere contestualmente alla transazione sul pregresso salariale; l’impegno dell’impresa a versare quanto dovuto per gli anni di collaborazione nelle forme e con le modalità previste dalla legge (1/3 del contributo aggiuntivo pari al 50% dell’importo contributivo dovuto , contestualmente al deposito presso l’INPS dell’accordo sindacale e del verbale di conciliazione, la quota restante potrà essere versata in 36 rate). L’accordo deve anche prevedere l’impegno dell’impresa (così come previsto dalla legge finanziaria) a non procedere a licenziamenti per almeno 24 mesi.

A tale proposito sarebbe utile che gli accordi prevedessero le assunzioni a tempo indeterminato, superando così la soglia di garanzia dei 24 mesi.

L’imprenditore che assume a tempo indeterminato, beneficerà, oltre che della ricostruzione previdenziale agevolata, del cuneo fiscale di 5 mila euro (10 mila per il sud ) per ogni contratto trasformato a tempo indeterminato. Gli accordi dovranno in ogni caso prevedere verifiche tra le parti al fine di valutare l’andamento della stabilizzazione dei rapporti di lavoro


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