Il Garante Privacy detta le regole nei confronti di Equitalia e dell’Agenzia delle Entrate a tutela dei contribuenti.



venerdì 25 dicembre 2009, di giovanni d’agata - 402 letture

Con un provvedimento del 7 ottobre 2009, l’Autorità Garante per la privacy ha richiamato l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, Equitalia e di alcune società del gruppo Equitalia al fine di prestare maggiori garanzie per i contribuenti e i cittadini, utilizzare informazioni più chiare sull’uso dei dati personali e adottare elevate misure di sicurezza. Dopo questa segnalazone, inoltre, dovranno essere utilizzate informazioni indispensabili e sempre aggiornate.

Il Garante ha concesso un termine per adeguarsi alla normativa sulla privacy e rendere così più accessibile al cittadino/contribuente l’esercizio dei propri diritti nei confronti dei destinatari cui rivolgere le istanze di accesso, rettifica, cancellazione dei dati, etc.

Tra l’altro, già più volte è stato sottolineato dal sottoscritto come la prassi di inviare multe o cartelle esattoriali ai cittadini prive di informativa poteva costituire una grave violazione e un motivo di nullità della richiesta di pagamento stessa. Di tale prassi, per fortuna, ne era consapevole anche il Garante, tant’è che in seguito a tale provvedimento, da oggi, nell’avviso o nella cartella esattoriale inviata al contribuente dovrà essere inserita obbligatoriamente un’informativa semplice e chiara, che indichi anche le rispettive competenze sul trattamento dei dati.

In particolare comunica Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori, si sottolinea nel provvedimento che l’Agenzia delle Entrate dovrà garantire elevate misure di sicurezza e predisporre procedure di controllo interno sugli accessi effettuati a fine di riscossione all’anagrafe tributaria, con riguardo anche all’anagrafe dei rapporti bancari. Analoghi controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del gruppo e da Sogei.

Si augura il sottoscritto che queste disposizione siano estese immediatamente anche ai comandi di polizia che non si sono ancora adeguati alle previsioni del testo unico della privacy. Polizia locale, stradale e carabinieri potrebbero quindi vedersi annullare le multe accertate perché i dati raccolti non sono utilizzabili. Difatti, pur nella indeterminatezza del concetto di disciplina rilevante, lo stesso si fonda su una ratio specifica, ovvero non poter ammettere che il titolare di un trattamento possa raccogliere dati qualora non rispetti adempimenti di particolare spessore.

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