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IL REFERENDUM DEL 21 GIUGNO E LA CORSA VERSO IL BARATRO


Le elezioni europee sono appena passate. S’odono ancora gli ultimi clangori della battaglia. Certo, di Europa si è parlato pochino. Almeno in Italia.
martedì 16 giugno 2009, di Giuseppe Tramontana - 1062 letture

“La precedente amministrazione ha portato questo paese sull’orlo di un baratro. Ora ci siamo noi. Se sarò eletto, glielo farò fare io un passo in avanti!” (Il candidato a sindaco di un paesino siciliano, durante un comizio)

Le elezioni europee sono appena passate. S’odono ancora gli ultimi clangori della battaglia. Certo, di Europa si è parlato pochino. Almeno in Italia. Qui siamo stati presi da altri problemi. Etici e politici. Morali e di buon gusto. Tant’è. Ora – a parte i comuni e le province dove ancora c’è da decidere, previo ballottaggio, i prossimi occupanti delle poltrone di Sindaco/Presidente – è necessario ed opportuno spostare l’attenzione sul referendum del 21 giugno. Un referendum di straordinaria importanza, che tira in ballo direttamente la tenuta democratica del nostro Paese e la sopravvivenza stessa della nostra Carta costituzionale. Almeno così come l’abbiamo conosciuta negli ultimi 61 anni. Probabilmente, infatti, dal 1953, anno della famosa legge truffa di scelbiana memoria, mai l’Italia è trovata tanto prossima vicina, con tanto di consenso popolare, ad una svolta in senso autoritario. Troppo allarme? O persino allarme infondato? Vediamo.

Dall’inizio (che è meglio). Gli sgorbi della legge attuale

La vigente legge elettorale, la nr. 270 del 21 dicembre 2005, “Modifica delle norme per l’elezione della Camera dei Deputati e del senato della Repubblica”, più noto come “porcellum”, agli articoli 1 (per la Camera) e 4 (per il Senato) produce una modificazione notevole del sistema elettorale, creando una normativa che, secondo molti costituzionalisti, stravolge il senso stesso delle elezioni democratiche. Quali sono i difetti della legge Calderoli, alias il porcellum? Come hanno a più riprese rilevato i Comitati per la Difesa della Costituzione, i principali difetti della 270/05 appaiono essere:

a) Le liste bloccate: cioè il non poter votare per un singolo candidato nel collegio, ma per una lista di candidati predestinata dal partito (o dal Capo partito), con la conseguente esclusione delle preferenze. In pratica, una volta predisposte le liste, con una certa dose di approssimazione dovuta alle percentuali attribuibili, si sa già la composizione del Parlamento: nome per nome. O quasi. Senza bisogno del voto popolare. Anzi, a prescindere, come direbbe Totò.

b) Il premio di maggioranza: ossia l’attribuzione alla colazione (o al partito) che ottiene più voti (anche se ha ottenuto meno del 50% ), del 55% dei seggi dei deputati alla Camera. Una testa un voto? Non proprio. Ci sono teste che valgono di più. Esattamente, quelle che scelgono di aggregarsi alla maggioranza.

c) Soglie di sbarramento. Questo è un po’ più complicato da spiegare, ma ci proviamo. Per ottenere seggi alla Camera, ogni coalizione deve ottenere almeno il 10% dei voti nazionali; per quanto concerne le liste non collegate la soglia minima viene ridotta al 4%. La stessa soglia viene applicata alle liste collegate ad una coalizione che non ha superato lo sbarramento. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti, o se rappresentano la maggiore delle forze al di sotto di questa soglia all’interno della stessa (il cosiddetto miglior perdente). Al Senato le soglie di sbarramento (da superare a livello regionale) sono pari al 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate e per le liste che si sono presentate in coalizioni che non abbiano conseguito il 20%.

Perché tutto ciò è sbagliato? Costituzionalisti e politologi del calibro di Valerio Onida, Oscar Luigi Scalfari, Gustavo Zagrebelsky, Lorenza Carlassarre, Giovanni Sartori hanno spiegato che ognuno dei punti sovra descritti viola uno dei principi della rappresentanza politica. Vediamoli.

Il punto a) determina l’elusione del concetto stesso di “rappresentanza politica”, basata sul principio che i cittadini possano scegliere i loro rappresentanti liberamente, senza condizionamenti e segretamente, dato che il voto è libero ed eguale (oltre che segreto). Con le liste bloccate, nei fatti, ciò non è possibile. Non si scelgono i propri candidati perché non è ammessa la preferenza, quindi non si è liberi di scegliere tizio o caio, l’onesto o il malfattore.

Il punto b), con la previsione del premio di maggioranza, stravolge, sconvolge il principio della citata rappresentanza politica, figlia della Rivoluzione francese e della democrazia liberal-democratica. Infatti, attribuendo il 55% dei deputati alla Camera a chi ha ottenuto anche un solo voto in più degli altri, il vincitore (relativo) è sovradimensionato rispetto alla reale portata della sua forza elettorale. Sintesi: una testo non equivale più ad un voto. In questo caso, chi ha votato per il partito vincente (relativo) vede il suo voto espandersi come una spugna imbevuta, ingigantirsi senza ragione come una bolla finanziaria. Inoltre, il porcellum attribuisce il premio di maggioranza solo alla Camera dei deputati. E allora? Allora, addio stabilità! In linea teorica (ma mica tanto: basta pensare al governo Prodi), può continuare ad esserci instabilità al Senato.

Il punto c) è quello che ha suscitato minori critiche, ma ciò non significa che sia pacifico. Le soglie di sbarramento, sommate al premio di maggioranza, in realtà non fatto altro che aumentare la distorsione del principio di rappresentanza garantito dalla Costituzione. Inoltre, come contraltare alla sovradeterminazione dei voti della coalizione o del partito di maggioranza, quelli che hanno ottenuto suffragi al di sotto della soglia sono esclusi dal Parlamento. E’ un bene? Può essere, ma perché il voto di un cittadino che vota per un partito o una coalizione minore (rectius: che si rivelerà minore in quanto non in grado di valicare la soglia prestabilita) deve valere meno (anzi nulla) rispetto ad un altro cittadino che, per calcolo o ventura, si schiera con i partiti più grandi? E che effetti può avere, alla lunga, l’esclusione di tanta parte di cittadini-elettori dalle decisioni politiche?

Occhio, il 21 giugno c’è il referendum…

Bene, si dirà, visto che ci sono queste cose che non vanno, fortunatamente è arrivato il nuovo referendum del 21 giugno: così le correggiamo. E no! Il referendum del 21 giugno non tocca nessuno dei punti critici delineati più sopra. Strano, ma vero. Che ci possiamo fare, è l’Italia, bellezza. Il problema c’è, si vede, si analizza, si concorda e poi… se ne crea artificialmente un altro. Per tergiversare. Ora, premesso che, come ha messo in rilievo la Corte Costituzionale con le sentenze nn. 15, 16 e 17 del 16 gennaio 2008 (G.U. del 5.2.2008), a differenza di quanto prevede l’art. 75 della Carta costituzionale, quello del 21 giugno non si può considerare un referendum strettamente “abrogativo”, ma piuttosto “modificativo” perché, eliminando alcune parti, parole, frasette, rimodella il testo secondo la materia superstite, esso si compone di tre quesiti. Diamoci un’occhiata.

Il primo quesito riguarda la modifica del premio di maggioranza alla camera e l’abrogazione del collegamento di lista. Che significa? Significa che al partito (e non alla coalizione, come nel porcellum) che prende più voti a livello nazionale viene assegnato il premio di maggioranza, fino a raggiungere il 55% dei seggi alla Camera. 55% vuol dire maggioranza assoluta. Un partito (dico, partito) che da solo ha la maggioranza assoluta. Niente male, vero? Vengono in mente tante strane idee, ma freniamo, non lasciamoci travolgere dal pessimismo. Ora una domanda: oggi, quanti sono i partiti che potrebbero beneficiare di tale “regalo”? Sulla carta, pochi, anzi – ottimisticamente – solo due: Pdl e Pd. Ma più realisticamente, il probabilissimo vincitore sarà solo uno: il Pdl. Non è così? Eppure non voglio scivolare in queste considerazioni, che, oggettivamente, prestano il fianco all’accusa di faziosità. La Costituzione è la Costituzione, la Grundnorm di Kelsen, la legge fondamentale, che deve garantire tutti. E teoricamente, per l’eternità, come amava ripeter il mio prof di Diritto costituzionale all’Università. Bene, cosa succederebbe nella pratica? Lasciando andare tutte le considerazioni di ordine fattuale (cosa si può fare con tale maggioranza), che saranno sinteticamente sviluppate più oltre, si può subito affermare che se un partito, mettiamo il Pd, arriva al 26% dei voti, al partito concorrente, mettiamo il Pdl, basta il 26,01% per cuccarsi il 55% dei seggi. In altri termini, un elettore del Pdl vede il suo voto lievitare di più del doppio dentro il forno dell’urna, rispetto a quello di un qualsiasi altro comune mortale. Roba che neanche Suor Germana con le sue torte. Inoltre, vista l’abrogazione del collegamento di lista (cosa non abbastanza evidenziata quanto agli effetti), le singole formazioni politiche, e soprattutto le più piccole, per sperare di superare lo scoglio del 4%, dovranno giocoforza fondersi – non coalizzarsi – in un nuovo partito, rinunciando ad identità, storia, tradizione, ecc… Insomma, anche in questo caso – un po’ sul modello di tutto l’artificioso sistema maggioritario elaborato in Italia – si tratta di continuare a voler mettere, hegelianamente, le “braghe al mondo” o, meglio, alla società.

Il secondo quesito fa da pendant con il primo. Riguarda la modifica del premio di maggioranza al Senato. Il premio continuerà ad essere assegnato su base regionale, e non nazionale, ma sempre alla lista, cioè al partito, che otterrà più suffragi nel collegio. Resta invece invariata la soglia molto alta dello sbarramento all’8%.

Il terzo quesito chiede se si vuole l’abrogazione delle cosiddette candidature multiple, cioè la facoltà per un uomo politico di candidarsi in più (anche in tutte) circoscrizioni. Nessuna obiezione per cancellare questa norma del porcellum. E’ risaputo che alcuni si presentano ovunque. Una sorta di specchietto per le allodole che, alla fine, in virtù del meccanismo delle dimissioni dell’eletto e dello scatto del posto in graduatoria, ha fatto sì che quasi un terzo del Parlamento italiano in realtà non abbia ottenuto, paradossalmente, i voti per essere eletto. Cose da Italia, non c’è che dire. Ma, invero, non è questo terzo quesito che crea problemi, bensì gli altri due.

Allora? Allora riflettiamo. Iniziamo con lo sgomberare il campo da alcuni possibili equivoci. Fermo restando che le storture più vistose della legge Calderoli non vengono corrette e che quindi non si interviene proprio là dove servirebbe maggiormente (ma, che volete?, non si può assumere il vuoto della assenza come motore di questa riflessione), occorre precisare che anche con la legge attuale, soprattutto dopo la nascita del Pdl e del Pd come partiti singoli, è facile – per uno di loro – ottenere il 55% dei seggi, visto che la legge (attuale) prevede la possibilità di fare il regalo elettorale tanto alla coalizione quanto al singolo partito, sempre con più voti. E allora, dov’è la differenza? Beh, intanto, per un principio di buon senso, se si sprecano/spendono tempo e denari per fare il referendum, un motivo ci sarà, no? Ed il motivo è semplice: mettere out, fuorigioco, le coalizioni e consegnare tutto ad un singolo partito, il quale, per definizione, è più coeso, più compatto, più monolitico nella struttura, nella strategia politica, nell’obbedienza ad un capo più o meno carismatico, di una coalizione, per sua natura invece composita, che necessita di legami da elaborare, compromessi da affinare, decisioni da condividere, interlocutore da ascoltare e convincere. Proprio come la questione del referendum sta dimostrando all’interno della coalizione di centro-destra con la dialettica Pdl-Lega. Al Pdl ed al suo Capo il referendum piace, anzi gli stuzzica l’acquolina in bocca; alla Lega – che non vuol diventare una ruota di scorta del primo – no. Ed ecco gli incontri, gli schieramenti, il mancato accorpamento con le elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 giugno, e poi le prese di distanza, il “vado-a-votare sì-ma-non–lo-dico” e così via. Quindi, la teoria secondo cui, siccome l’attribuzione del premio al partito di maggioranza relativo può già avvenire, allora bisogna votare SI è contraddittoria. Ribadiamo: se il referendum (con tutto quello che costa) si fa, vuol dire che non è lo stesso che non farlo: qualcosa cambia, no? E potere fare qualcosa non equivale a doverla fare necessariamente. Ciò che già oggi può accadere, non è lo stesso che doverlo perseguire obbligatoriamente in futuro, come sa chi ha fatto almeno una volta l’amore in una vecchia R4, ma trova comunque più comodo farlo a casa propria, su un bel letto spazioso…

Inoltre, c’è da considerare che l’eliminazione della possibilità di coalizzarsi, oltre a spingere teoricamente a fusioni, accorpamenti e rimodellamenti, rischia (soprattutto al Senato dove per le singole liste permane lo sbarramento all’8%) di escludere partiti per cui votano – complessivamente – intorno al 25-30% degli elettori, comprese Lega, IdV e Udc.

Per finire, ma – come dicono gli anglosassoni – non per questo meno importante, c’è una considerazione da fare, anzi da riportare. Si tratta di una valutazione espressa direttamente dalla Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sull’ammissibilità dei quesiti. La Suprema Corte, con le sentenze 15 e 16 del 16 gennaio 2008 (pubblicate sulla G.U. del 5 febbraio 2008), dopo aver delineato le ragioni di fatto e di diritto che spingono per la citata ammissibilità, ha molto compostamente precisato che “l’impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al parlamento l’esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi.” Chiaro? La legge che verrebbe fuori – così come quella ora in vigore – non prevedono una soglia minima da raggiungere ai fini dell’accesso al premio di maggioranza. Ciò significa che, ad esempio in presenza di molte liste, il partito di maggioranza relativa (o relativissima), qualunque sia la percentuale raggiunta, anche minima, purché superiore a quella di ogni altro, si aggiudica il premio. E questo ci porta sparati alla vicenda storica dei tentativi maggioritari ed a come- in prima approssimazione – la legge che verrebbe fuori dal referendum sia peggiore sia rispetto alla legge Acerbo del 1923, sia rispetto alla legge truffa del 1953. Ma ci ritorneremo.

Scartabellando nella storia

La storia d’Italia ha conosciuto altre involuzioni del genere. Grazie a Dio, quella che stiamo analizzando non è la prima, né l’unica. Benché qualcuno sostenga che sia la peggiore. Davvero? E perché? Che insegnamento ci viene dalla storia?

All’indomani della marcia su Roma (28 ottobre 1922) e dell’incarico a formare il governo, Mussolini aveva un’esigenza: avere la disponibilità di una salda maggioranza parlamentare. Era i primo passo per attuare il suo progetto dittatoriale. Nella sua qualità di sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, il fascista pescarese Giacomo Acerbo venne incaricato dell’elaborazione di un progetto di legge in grado di garantire senza colpo ferite – e democraticamente – il controllo della Camera. Questo passo era necessario, vista l’impossibilità di ottenere tale controllo con la legge proporzionale del 1919. Ed anche le tendenze maggioritarie uninominali di parte dei gerarchi – tra tutti Farinacci – non lo convincevano. Ecco allora Giacomo Acerbo e la sua legge. Che venne approvata il 18 novembre 1923, n. 2444 e rifusa nel testo Unico 13 dicembre 1923 n. 2694. La riforma elettorale, in verità, era stata posta all’ordine del giorno del Gran Consiglio del fascismo dal 16 al 25 aprile 1923 per essere quindi presentata alla Camera dei deputati il 9 giugno successivo. Come scrive Mario Di Napoli, “la soluzione adottata fu quella del sistema maggioritario, conservando lo scrutinio di lista, cioè il ruolo prevalente dei partiti politici rispetto ai singoli candidati.” La lista che avesse raccolto la maggioranza relativa dei suffragi nell’ambito del Collegio unico nazionale avrebbe ottenuto i due terzi dei seggi (256 su 535), mentre i seggi restanti sarebbero stati assegnati proporzionalmente alle altre liste e attribuiti sulla base delle circoscrizioni elettorali. La soglia minima per lo scatto del premio di maggioranza era il 25%, “affinché il Pnf potesse conseguirla anche se fosse rimasto da solo nella competizione elettorale.” Per la cronaca (e per la storia), nelle successive elezioni del 6 aprile 1926, cui partecipò il 63,8% degli aventi diritto, il ‘listone’ fascista raccolse il 60,1% dei voti, conseguendo agevolmente il premio di maggioranza previsto dalla legge Acerbo: 275 fascisti e 81 fiancheggiatori. Tra l’altro , al fine di sfruttare il meccanismo elettorale fino in fondo, i fascisti avevano presentato una lista in quattro circoscrizioni, che ottenne il 4,8% dei voti e quindi partecipò alla ripartizione dei seggi restanti guadagnandone altri 19. Per l’opposizione furono eletti 39 popolari, 24 socialisti unitari – tra i quali Giacomo Matteotti che avrebbe pagato con la vita le denunce per i brogli e le violenze fasciste proprio nelle elezioni del 6 aprile - , 22 socialisti massimalisti, 19 comunisti, 15 liberali, 14 amendoliani, 10 demosociali, 7 repubblicani, 11 di altre formazioni minori, tra cui 2 sardisti.

L’altro tentativo di svolta autoritaria si ebbe nel 1953. Si trattò della legge con la quale la Democrazia Cristiana, confidando nell’apparentamento con i tre partiti laici PSDI, PLI e PRI, contava di raggiungere il 50%+1 dei voti ottenendo un premio del 65% dei seggi. “L’apparizione del progetto – scrive Silvio Lanaro - scatena un autentico finimodo. Durante la discussione alla Camera dei deputati le sinistre organizzano un ostruzionismo accanito – chiedendo di illustrare oltre 1600 emendamenti – e il testo della legge viene approvato solo perché il governo sospende il dibattito ponendo la questione di fiducia; il Senato, dove gli incidenti si ripetono, viene addirittura sciolto dal Presidente della repubblica un anno prima della scadenza naturale, mentre i partiti ‘minori’ subiscono lacerazioni gravissime (…)”. Il 31 marzo 1953, il progetto divenne legge, la legge n. 148. A giugno, il 7, si ebbe la prova del fuoco: le prime elezioni con il nuovo sistema. E non andarono come i vari De Gasperi, Scelba, La Malfa e Saragat si aspettavano. Il premio non passò perché il blocco elettorale del centro ottenne solo il 48,9% dei voti (40,1% la DC, 4,5% il PSDI, 3% i liberali, 1,6% i repubblicani e il resto agli autonomisti sudtirolesi). Una mazzata rispetto al 62,3% del 18 aprile ’48. Le sinistre passarono dal 31 al 36,5% e la destra monarchica e neofascista, con il 12,7%, ottenne il risultato più lusinghiero della breve storia repubblicana dell’Italia. Tuttavia, come spiega Carlo Pinzani, “al di là di ogni valutazione numerica, i risultati elettorali, ebbero un significato storico, dimostrando che le forze che si opponevano alla nascita di un nuovo regime attraverso il definitivo stravolgimento dell’assetto costituzionale erano ormai troppo forti per essere sconfitte senza un’aperta reazione.” Come dire: se l’opposizione è fiacca, qualcuno ne approfitta sempre… E questo dovrebbe farci riflettere sul ruolo odierno del Partito democratico, addirittura favorevole al SI al referendum nell’infondata autoconvinzione che così si contribuisce a modificare il porcellum. Ragionamento, a dire il vero, singolare, oltre che destituito da ogni plausibilità, e non suffragato da nulla, tanto meno da avalli dell’attuale maggioranza, la quale, peraltro – per bocca dei vari Cicchitto, Berlusconi, Fini – si è affrettata a puntualizzare che la legge che troverà applicazione dal 22 giugno sarà quella che uscirà modificata dal referendum. Punto e basta. Illusioni democratiche, insomma.

Ma, tornando al punto, perché questa legge sarebbe addirittura peggiore di quella del ’23 e di quella del ’53? Semplice, per lo stesso motivo già stigmatizzato dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 2008: non prevede una soglia minima per accedere al premio di maggioranza. Mentre le altre due le prevedevano. Tanto che, nel caso della legge truffa, il mancato raggiungimento del 50%+1 dei voti comportò la non attribuzione del premio e successivamente l’abrogazione della legge stessa. Ma è peggiore anche sotto un altro aspetto: le soglie di sbarramento in ingresso, che restringono ulteriormente la base di rappresentanza politica dei cittadini. Ed anche questo non era previsto nelle due leggi precedenti.

Scelte stolte, conseguenze tragiche.

Dunque, la legge che uscirebbe dal referendum – se vincesse il SI – sarebbe, ancorché peggiore delle due sue illustri madrine, assolutamente inutile per migliorare la legge vigente, il porcellum. Anzi, ne aggraverebbe i problemi. Eliminando la possibilità di coalizioni, renderebbe possibile che un solo partito ottenga il 55% dei deputati e dei senatori pur avendo conseguito anche un solo in più rispetto agli altri. Di fatti, come ha recentemente sottolineato Giovanni Sartori, non si perverrebbe ad un bipartitismo, ma ad un monopartitismo mascherato. La distorsione della rappresentanza diventa stravolgimento subito dopo. Si apre la strada a modifiche della Costituzione da parte di un solo partito, anche minoritario. Anzi, vista la situazione italiana, sicuramente minoritario nel paese reale. Ora, numeri alla mano, se un partito ha già il 55% dei seggi, per arrivare ai due terzi (66%), ha bisogno solo di un 11% cioè di un partito amico medio, magari mietitore di grandi suffragi in una importante ma ristretta area del Paese (esempio la Lega, che oggi si attesta intorno al 10%), e qualche transfuga magari arruolato ad hoc. Come dice Sandra Borsanti, Presidente di “Libertà e Giustizia” è questa la posta in palio: i due terzi del Parlamento. Con i due terzi si può cambiare la Costituzione (ex art. 138) e se in seconda lettura passa sempre con i due terzi, non si va al referendum costituzionale di cui al comma 2 del medesimo art. 138. Si può cambiare tutto, farsi una Costituzione su misura, portare a compimento quel progetto populistico-plebiscitario di premierato eletto direttamente dal basso senza alcun sistema di freni e contrappesi, ragione di ogni democrazia e di ogni Costituzione. Insomma, come ebbe a spiegare Leopoldo Elia, si attuerebbe “una presa del potere, non una riforma”. Tuttavia, non va dimenticato che possedere anche la sola maggioranza dei seggi (50%+1) non è roba da poco. Infatti, le riforme costituzionale si possono sempre fare: basta la maggioranza semplice in seconda battuta e se nessuno ricorre al referendum, il gioco è fatto. E addio Costituzione del ’48. E poi cosa si potrebbe fare avendo a disposizione i due terzi del Parlamento? Con legge costituzionale (quindi votata con i due terzi), sentiti i Consigli regionali, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali da rappresentare almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse, si può disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti (art. 132). Magari si realizza il sogno delle “macroregioni” di Gianfranco Miglio, fino ad un certo periodo nume tutelare della Lega. Ma, comunque, queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano, perché se si può facilmente modificare la Costituzione, il resto va da sé e trovare strumenti adatti è questione di mera formalità. Stessa fattispecie per ciò che riguarda l’elezione del Presidente della repubblica. Secondo l’art. 83 comma 3, l’elezione avviene a maggioranza dei due terzi. Che, abbiamo visto, con il nuovo sistema non sarebbe difficilissimo da raggiungere. Ma, ove nei primi tre scrutini non si raggranellassero tutti questi voti, dal quarto in poi basterebbe la maggioranza semplice: touché. Si apre la strada per il “Presidente della repubblica di partito”. E se pensiamo che connessa a questa carica è chiamata a garantire l’unità nazionale, a presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura, a comandare le Forze Armate, promulgare (o non promulgare) le leggi (art. 87) e sciogliere le Camere o anche una sola di esse (art. 88), tutto diventa più trasparente. Il partito nomina, il partito domina. Tutto. Su tutto. Stesso discorso per i giudici costituzionali (art. 135), eleggibili con la maggioranza semplice. E non bisogna dimenticare che – come in un magico e psicotico gioco degli specchi - nel nostro ordinamento le riforme elettorali vengono approvate con maggioranze semplici, essendo consacrate il leggi ordinarie. Quindi, disponendo di una maggioranza del 55%, non è nemmeno impossibile pensare ad altre riforme elettorali più bizzarre, adatte tuttavia a farci giungere per nuove, incognite vie agli anelati obiettivi populistici di cui sopra.

Che si fa, allora?

Verrebbe da rispondere: si vota NO. Ma non è la scelta più razionale. Ai sensi dell’art. 75 comma 4 della Carta costituzionale, “la proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.” Esatto, è il vecchio dilemma: NO o astensione? Di fatto, votare NO equivale ad approvare il porcellum. E ce ne vuole. Considerato di che si tratta e delle imbarazzanti voragini che presenta, sarebbe un riconoscimento decisamente immeritato. D’altra parte, votare SI equivale a condannare il porcellum, ma a costo di far passare qualcosa di ancor più devastante. E allora? Non resta che l’astensione. Sia chiaro, la Costituzione, richiedendo un quorum, giustifica l’astensione. Per cui nulla di immorale, nessuna carenza di senso civico, nessun abuso del diritto-dovere al voto. E l’astensione crediamo sia la strada praticabile e, soprattutto, più giusta. Con l’astensione si mostra la propria contrarietà sia al porcellum che alla sua modifica in versione peggiorativa. In sè, poi, contiene la richiesta al Parlamento di varare una nuova legge sulla base di principi diversi e di garanzie e rapporti più democratici. Per una volta, quindi, NON facciamola questa cosa, NON andiamo a votare. La democrazia si difende anche così.

Bibliografia minima

-  Bilancia, Francesco, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2008;
-  Bin, Roberto-Pitruzzella, Giovanni, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2008;
-  Borsanti, Sandra, Due terzi del Parlamento: la posta in gioco, in www.libertaegiustizia.it;
-  De Virgottini, Giuseppe, Diritto costituzionale, Cedam, Padova, 2008;
-  Di Napoli, Mario, Acerbo, legge (voce), in Dizionario del fascismo, vol. I, a cura di V. De Grazia e S. Luzzatto, Einaudi, Torino, 2005, pp. 6-7;
- Fioravanti, Maurizio, Costituzione, Il Mulino, Bologna, 1999;
-  Lanaro, Silvio, Storia dell’Italia repubblicana, Marsilio, Venezia, 2001;
-  Martines, Temistocle, Diritto Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2006;
-  Mezzetti, Luca, Diritto costituzionale. Manuale breve, Giuffrè, Milano, 2009;
- Neppi Modona, Guido (a cura), Stato della Costituzione. Principi, regole, equilibri. Le ragioni della storia, i compiti di oggi, Il Saggiatore, Milano, 1995;
-  Pinzani, Carlo, L’Italia repubblicana, in Storia d’Italia, vol. 4/3: Dall’Unità a oggi, a cura di R. Romano e C. Vivanti, Einaudi, Torino, 1976, pp. 2484-2734.
-  Piretti, Maria Serena, Le elezioni politiche in Italia dal 1848 a oggi, Laterza, Roma-Bari, 1995;
-  Piretti, Maria Serena, La fabbrica del voto: come funzionano i sistemi elettorali, Laterza, Roma-Bari, 1998;
-  Piretti, Maria serena, La legge truffa: il fallimento dell’ingegneria elettorale, Il Mulino, Bologna, 2003;
-  Pizzorusso, Alessandro, La Costituzione. I valori da conservare, le regole da cambiare, Einaudi, Torino, 1996;
- Sartori, Giovanni, La democrazia in trenta lezioni, Mondadori, Milano, 2008;
-  Viola, Paolo, Storia moderna e contemporanea. Il Novecento, vol. 4, Einaudi, Torino, 2000;
-  Zagrebelsky, Gustavo, Imparare democrazia, Einaudi, Torino, 2007.

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