L’ultima modifica della normativa che tutela i lavoratori esposti all’amianto, è stata sancita dalla Legge 247 del 2007, che è entrata in vigore il 1° gennaio del 2008.
La prima legge, che si è occupata dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, fu la 257 del 1992. La norma distingueva i lavoratori iscritti Inail con esposizione ultradecennale all’amianto, ai quali veniva riconosciuto un coefficiente di rivalutazione contributiva pari a 1,5 per ogni anno di lavoro. Quindi, ad esempio, per dodici anni di lavoro con esposizione, ne venivano conteggiati diciotto. Per coloro, invece, che avevano contratto malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto, il requisito ultradecennale decadeva e, quindi, qualsiasi periodo di contatto con questa sostanza cancerogena veniva rivalutato con il coefficiente 1,5.
Successivamente la legge 326 del 2003 ha esteso questi benefici anche per i lavoratori non iscritti Inail, ma riducendo il coefficiente a 1,25. Inoltre, se la precedente normativa riconosceva al lavoratore la maggiorazione del calcolo contributivo, sia per determinare l’importo della pensione che per il raggiungimento del requisito, la legge 326 si limitò a rivalutare la contribuzione solo per il calcolo, escludendo il totale dei contributi necessari per il diritto alla pensione.
L’ultima modifica della normativa che tutela i lavoratori esposti all’amianto, è stata sancita dalla Legge 247 del 2007, che entrata in vigore il 1° gennaio del 2008, ha disposto l’applicazione del coefficiente 1,25 e solo per la determinazione dell’importo, per i lavoratori con certificato di esposizione ultradecennale rilasciato dall’Inail, che abbiano lavorato presso aziende identificate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Come si evince dall’evoluzione, o involuzione, della normativa italiana in merito all’amianto e alle cause di tumore riscontrate nei decenni, solo nel 1992 in Italia l’uso di questo materiale è stato definitivamente vietato. Storicamente la caratteristica cancerogena dell’amianto risale al 1943, quando la Germania nazista riconobbe un risarcimento ai lavoratori esposti, sostenuta da studi medici che provarono la stretta relazione tra l’amianto e l’incremento dei tumori.
Dal 1992, in ogni caso, in Italia sono stati avviati diversi processi per determinare i responsabili di migliaia di morti per asbestosi e tumore alla pleura. Le lungaggini processuali hanno portato a udienze estenuanti perpetuate anche quindici anni. In Sicilia, in modo particolare, abbiamo avuto modo di seguire le vicende del processo intentato contro l’Eternit Siciliana, che nel 2005 ha visto una prima conclusione con la condanna di otto dirigenti per omicidio colposo.
Non ultima, la condanna ai tre ex dirigenti della Fincantieri di Palermo della scorsa settimana, autori di omicidio colposo nei confronti di 37 operai morti per esposizione all’amianto e per altri 24 operai, gravemente malati.
Si può certo confermare quanto dichiarato Mimmo Fontana, presidente di Legambiente Sicilia, che “i morti non potranno comunque essere restituiti alle famiglie, ma almeno si è fatta giustizia”. Resta la preoccupazione dei recenti studi che dilazionano fino ad almeno il 2015, i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione all’amianto per coloro che furono costretti a lavorarci a contatto senza alcuna precauzione imposta già da una legge del 1965. Senza dimenticare gli altri operai che si occuparono della bonifica di edifici, treni e navi.