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Consulta: l’aggravante di clandestinità è discriminatoria


I giudici, dopo aver considerato legittimo il reato di clandestinità, hanno spiegato che è ingiusto ritenere più gravi «i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto a identiche condotte poste in essere da cittadini italiani e comunitari».
mercoledì 14 luglio 2010, di giovanni d’agata - 469 letture

Pochi giorni fa è stata resa nota la sentenza n. 249 della Consulta: l’aggravante della clandestinità introdotta con il primo pacchetto sicurezza Berlusconi nel luglio del 2008 è incostituzionale perché «discriminatoria».

Per la Corte la norma è in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione «che non tollera diversità di trattamento». L’aggravante è in contrasto anche con l’articolo 25 della Carta «che prescrive in modo rigoroso che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualita’ personali».

I magistrati, dopo aver considerato legittimo il reato di clandestinità, hanno spiegato che è ingiusto ritenere più gravi «i comportamenti degli stranieri irregolari rispetto a identiche condotte poste in essere da cittadini italiani e comunitari».

Secondo i giudici, la legge appena bocciata «si basa sulla presunzione generale e assoluta della maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare con conseguenze sulle sanzioni che gli vengono imposte qualunque sia la norma penale che viene violata». Un tipo di discriminazione lampante che, veniva consacrata «con la modifica introdotta dall’articolo 1 comma 1 della legge 94 del 2009» a causa della quale «è stata esclusa l’applicabilità dell’aggravante per i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea, neanche nel caso nell’ipotesi più grave di inottemperanza a un provvedimento di allontanamento».

La fattispecie dell’aggravante di clandestinità, continua a sottolineare la Corte, «ha posto le premesse per possibili duplicazioni o moltiplicazioni sanzionatorie, tutte originate dalla qualità acquisita con un’unica violazione delle leggi sull’immigrazione, ormai oggetto di autonoma penalizzazione, e tuttavia priva di qualsivoglia collegamento con i precetti penali in ipotesi violati dal soggetto interessato».

La proposta di stampo smaccatamente leghista, concludono i giudici, viola anche l’articolo 25 della Carta che prevede la sanzione comminata a un individuo non per le sue qualità personali ma in via esclusiva per la sua condotta. Ciò perchè, come si legge nella parte finale della sentenza, «il giudizio di pericolosità di un soggetto deve essere il risultato di valutazioni fatte caso per caso e non può essere dedotta automaticamente».

Importante è ricordare che le ultime modifiche legislative apportate dalla maggioranza di governo hanno trasformato l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio (in precedenza considerato un illecito amministrativo) in vero e proprio reato e, di fatto, hanno quindi già provveduto a un inasprimento delle "contromisure" per chi arriva in Italia da clandestino.

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