Capitalia e Banco di Sicilia. Come funzionano diversamente gli incentivi a lasciare il lavoro in banca.



mercoledì 30 maggio 2007 - 2361 letture

Apprendo con ammirato stupore che al dott. Amedeo Arpe, Amministratore Delegato uscente di Capitalia, è stata riconosciuta immediatamente come sostanziale “incentivo all’esodo”, a soli 43 anni, una buonuscita di 65.000.000,00 di euro. Tale “incentivo” non si collega presumibilmente a nessuna norma di legge, dato che nel rapporto di lavoro delle banche vige il regime privatistico, onde qualsiasi cifra può essere data pur di “incoraggiare” l’interessato ad andar via. Ho avuto occasione di occuparmi professionalmente di un’altra manovra di esodo, alla quale erano interessati una settantina circa di lavoratori del Banco di Sicilia, facente parte notoriamente del Gruppo Capitalia che, nel 1998, furono incoraggiati a lasciare il posto di lavoro, come personale in esubero, e ai quali venne riconosciuto – se avevano età superiore a 55 anni se uomini e a 50 se donne – un incentivo sottoposto a un regime fiscale agevolato, consistente nel 50% dell’aliquota fiscale applicata al loro trattamento di fine rapporto. In questa occasione, il Banco di Sicilia applicò alla indennità di esodo da corrispondere l’agevolazione fiscale prevista dalla legge però, invece di corrisponderla ai lavoratori, ritenne fosse giusto e corretto trattenerla nelle proprie casse, senza corrisponderla ai lavoratori. Costoro, per farsi dare poche migliaia di euto ciascuno (perché di questo si trattava) hanno dovuto instaurare un contenzioso dinanzi al Gudice del Lavoro (ancora non conclusosi), ma deciso nel merito dalla Corte di Appello di Palermo sez. Lavoro con due sentenze (nn. 1263/05 e 1264/05 del 12 gennaio 2006) che, dopo sette anni, hanno affermato che “l’appropriazione da parte del Banco dell’importo dell’agevolazione fiscale spettante agli appellanti è priva di causa giustificatrice, e le relative somme devono essere restituite agli aventi diritto.”. Nella causa era chiamata anche Capitalia, quale capogruppo del Banco di Sicilia, coinvolta in seguito alla incorporazione del Banco, che però, pur avendo ricevuto notifica di tutti gli atti, se ne è rimasta a guardare, contumace. I lavoratori hanno potuto percepire una tranche di quanto era loro dovuto ad un anno dalla sentenza e soltanto mettendola in esecuzione forzata, dopo avere superato tutti gli ostacoli frapposti dal Banco alla esecuzione, cioè: opposizione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione (rigettata), reclamo al Tribunale dell’Esecuzione (rigettato), istanza di inibitoria alla Corte di Appello (rigettata); ma la storia non è finita, perché il Banco ha proposto, contro le due sentenze, ricorso per Cassazione attualmente pendente (ovviamente, il Banco ne ha tutto il diritto), nella speranza che la Suprema Corte dichiari essere giusto che il datore di lavoro intaschi somme dovute per legge fiscale al lavoratore e che il sostituto d’imposta – perché tale è stato il ruolo riconosciuto al Banco dalle stesse sentenze di appello – si appropri di somme del sostituito. Ritornando al dott. Arpe, siamo tentati di inneggiare alla sua giovinezza e al fatto che egli abbia lavorato in un ambito divino nel quale possono esprimersi appieno le pulsioni di commovente generosità verso un lavoratore che debba lasciare il proprio posto di lavoro, al quale presumo fosse molto legato. Lo erano anche i lavoratori del Banco di Sicilia nel 1998 i quali, anche a seguito della incorporazione della ex Sicilcassa, dovettero lasciare il posto di lavoro. Ma per loro (e sono pochi tra gli effettivi interessati) non c’è stata nessuna generosità; anzi, dura e severa resistenza! (avv. Achille Gattuccio)

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