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Burqa e niqab: riflessioni sul divieto

Le destre europee plaudono all’iniziativa. In Italia il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna propone di seguire l’esempio...

di Ulmus Morfeo - mercoledì 22 settembre 2010 - 4556 letture

Il Parlamento francese ha preso la decisione di vietare alle donne di indossare il burqa e il niqab nei luoghi pubblici di tutto il territorio francese. La Corte Costituzionale si deve ancora esprimere. La Francia è il primo Paese nell’UE ad adottare una tale misura. Intanto le destre europee plaudono all’iniziativa. In Italia il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna propone di seguire l’esempio. Fini si esprime a favore per l’adozione di un simile provvedimento anche in Italia «in ragione al valore contenuto nella nostra Costituzione relativo alla dignità della donna che non può essere sottoposta a violenze o a comportamenti indotti da gerarchie diverse da quelle della legge».

Per cominciare. Uno dei valori fondanti della democrazia liberale repubblicana consiste nel fatto che lo Stato è identificato con una certa lingua e cultura che ogni cittadino in una certa misura è tenuto ad adottare. Prendendo come discriminante di indagine il rapporto tra gruppi etnici o religiosi o di altro tipo, e lo Stato per indagare il significato della cittadinanza, la democrazia liberale repubblicana è tra quelle forme di democrazia che non tematizzano l’individuo-cittadino a seconda del suo gruppo di appartenenza, (la democrazia consociativa non gode di questo carattere ad esempio) ma lo tematizza come individuo (come nel modello della democrazia liberale individuale) e in aggiunta per l’acquisizione di un patrimonio nazionale. Non rappresentano criteri di esclusione dal conseguimento del pieno godimento dei diritti di cittadinanza fattori etnici, religiosi, sessuali o riconducibili a caratteristiche che non dipendano dalla volontà o dalla capacità dell’individuo. In ragione di ciò puoi essere un musulmano ed essere cittadino italiano, puoi essere un ebreo ed essere cittadino italiano, puoi essere omosessuale ed essere cittadino italiano, puoi essere africano ed essere cittadino italiano, puoi essere tante cose ed essere allo stesso tempo cittadino italiano.

La Costituzione. Questo è riassunto nell’Art.3 della nostra Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Inoltre l’ art.2 recita"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale." Quali sono questi famigerati diritti inviolabili dell’uomo? Questa è una norma a fattispecie aperta che oltre a comprendere il catalogo delle libertà previsto dagli artt.13 e seguenti della Cosituzione, abbraccia i diritti previsti da numerose convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Un esempio di grande importanza è la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo delle libertà fondamentali(CEDU). Alla CEDU è riconosciuto valore di norma interposta nei giudizi di legittimità costituzionale, per cui sia il legislatore nazionale che quello regionale non possono pronunciarsi in contrasto con valori e norme in essa contenute. C’è anche, se ciò non dovesse bastare, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, in base alle modifiche introdotte ai Trattati europei dal Trattato di Lisbona, ha acquistato lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi. La libertà di pensiero e di religione sono espressamente richiamati dalla Carta. Così come tali diritti sono riconosciuti e garantiti dalla nostra stessa Costituzione: art.19 "Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume."

Falsità n°1: il buon costume. Bisognerà fare attenzione se qualche politico vorrà fare il furbo giocando con le parole costituzionali utilizzando impropriamente l’art.19 nella parte in cui recita "..purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Come illustrano i giuristi "Buon costume è una nozione posta a tutela della pubblica decenza contro le oscenità durante le manifestazioni di culto. In ambito costituzionale, anche al fine di non limitare eccessivamente la libertà di organizzare la propria fede in riti, il limite del buon costume non può che riferirsi alla protezione della libertà e del comune pudore sessuale." (Federico del Giudice, 2009)

Falsità n°2: generalizzazione della vittima. Anche la questione così come esposta da Gianfranco Fini non sussiste. Fini fa leva sull’idea popolare che quelle "povere donne" siano tutte costrette ad indossare burqa e niqab da mariti fanatici e da un dio violento, diverso dal nostro. Un’idea che la mia vecchia nonnina accoglierebbe, per ragioni comprensibili, immediatamente come vera. Meno comprensibile è che giovani energici e presumibilmente istruiti adottino tali ottiche e diano credito a tali parole. La rappresentazione di Fini non corrisponde alla realtà. Molte donne indossano questi simboli religiosi, perché hanno un forte credo, perché la mamma lo indossava e prima ancora la nonna e perchè loro hanno motivi per ammirare la loro mamma e la loro nonna. Altre perché si sono appena convertite all’Islam e lo manifestano con forza. Altre per amore del proprio marito desiderano intraprendere un cammino ed abbracciare questo modo di vivere. Molte sono orgogliose di questo pezzo della loro identità. Altre lo vivono come una gabbia e una castrazione, ed è chiaro che in Italia chi obbliga una donna a compiere tali scelte, debba essere punito dalla legge. Ma da qui a generalizzare tale condizione come comune a tutte le donne e dunque presentarla come motivo per l’imposizione di un divieto generalizzato ne passa assai di strada. E in molti casi è percorsa con poca onestà intellettuale.

Libertà e sicurezza. La questione di burqa e niqab potrebbe esser fatta ricadere nell’ambito di applicazione dell’art.5 della Legge 152/1975, che sanziona penalmente l’uso di caschi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico, o aperto al pubblico, salvo giustificato motivo. Siamo arrivati ad un nodo da sciogliere o quanto meno da affrontare: la tensione tra la tutela della libertà e dei diritti individuali e quella della sicurezza della comunità. Questo è un punto ben più serio del buon costume e delle attuali posizioni di Fini e sarebbe bene che la gente ammettesse che l’idea di proibire il niqab o il burqa o l’hijab , deriva da comprensibili sentimenti di paura e di insicurezza invece di ricorrere a tesi ridicole ed argomenti infondati. Questo sarebbe già un passo avanti per l’instaurazione di un dialogo serio e democratico. Se il problema è l’insicurezza, dobbiamo riconoscere che l’unico rimedio all’insicurezza che non implichi il divieto è l’integrazione. Ma i politici sanno che l’integrazione dei musulmani (molti dei quali sono già cittadini italiani!) è una proposta che attualmente risulterebbe altamente impopolare. Politicamente è più frutturoso infarcire l’elettorato con idee popolari che cercare di chiarire la realtà dei fatti sviscerandone i vari aspetti. Nel caso in esame il diritto alla libertà di indossare i propri simboli religiosi (che coprono il volto) sembra in contrasto con il divieto sancito nella Legge 152/1975. In realtà bisogna tenere a mente che la Costituzione e le norme costituzionali prevalgono sulle leggi ordinarie e che queste vanno interpretate sistematicamente alla luce e nel rispetto dei principi costituzionali. La Legge 152/1975 sanziona penalmente l’uso di "caschi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento..". Alla luce dei principi costituzionali pare proprio che si debba intendere che sono sanzionati i mascheramenti che sono posti in essere appositamente e con l’intenzione di rendere difficoltoso il riconoscimento. E’ per questo che si vorrebbe "integrare" questa legge con formule chiare che suonino pressappoco così:«È altresì vietato, al fine di cui al primo periodo, l’utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab» (On. Souad Sbai deputata Pdl). Se esiste un problema costituzionale, con queste formule esso non svanirebbe ma verrebbe messo in risalto. La doverosa interpretazione laica di questa norma si muove di pari passo alla domanda che bisognerebbe porre alle donne musulmane che si coprono il volto in merito alla motivazione del loro gesto: lo fanno perché non vogliono essere riconosciute dal fruttivendolo e dalla polizia, o come conseguenza del fatto che credono in un dio che noi non conosciamo? Il diritto all’espressione della propria identità religioso culturale è riconosciuto sia nella nostra Costituzione che nelle sopracitate convenzioni internazionali perché questa concezione della libertà è alla base dell’occidente europeo. Chi lo nega semplicemente non riconosce che tutte queste belle parole sparse nelle Costituzioni e nelle Leggi Fondamentali delle nazioni europee, nonchè quelle sancite nei testi del progetto (difficile da compiersi, da mandare avanti e da preservare) dell’Unione Europea, sono il risultato della nostra Storia sia considerati singolarmente come entità statuali, sia consiederati nel nostro insieme Europa. Chi non realizza ciò o è restio ad accettare i risultati degli avvenimenti storici che ci riguardano, o li ignora, o semplicemente ritiene giusto far prevalere il proprio istinto sulla valutazione del giusto e dell’ingiusto. Ma minare questo spirito significherebbe minare la difficile, pacifica identità europeo occidentale così come è stata forgiata dopo le due guerre mondiali e trasfusa negli ordinamenti europei.

Se non si vietano burqa, niqab, hijab cosa bisogna fare per porre fine al disagio? Integrazione. L’integrazione permette di conoscersi meglio ed avere meno paura reciproca. Io ricordo che da bambino, negli anni ’90 quando i neri erano meno integrati rispetto ad oggi, io avevo paura di loro. Oggi ho molti amici immigrati e mi piace molto ascoltare le loro storie personali, delle loro terre, delle loro famiglie. Oggi, come molti, non temo un nero più di quanto tema un bianco e sono cosciente che venti o trenta anni fa questo sarebbe stato più difficile. Parallelamente bisogna definire le regole per fare in modo che un cittadino italiano non sia costretto a rinunciare a parte della sua identità religiosa per essere un buon cittadino. Il corpus normativo di riferimento per garantire la tutela di queste libertà e la sicurezza pubblica, già esiste e riguarda i casi di emergenza, di sicurezza, di rischio per l’incolumità pubblica in cui l’autorità preposta può procedere ad ispezioni e accertamenti. Definire le modalità per accertarsi dell’identità di una donna musulmana con il volto coperto qualora si abbia il sospetto che dietro tale indumento si nasconda il rapinatore di una banca non è una cosa in contrasto con la difesa del diritto delle donne musulmane di indossare i propri simboli religiosi, anzi è un atteggiamento a tutela del diritto medesimo. Inoltre, sulla base del giusto equilibrio tra libertà individuale e sicurezza pubblica, il divieto in determinati luoghi e circostanze che rendano effettiva la minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico, a differenza del divieto generalizzato, credo sarebbe costituzionalmente legittimo. Un’ultima riflessione va alla convergenza dei discorsi culturali, che, se non barricati dietro rigide palizzate tendono a modellarsi reciprocamente e a trovare i loro punti di equilibrio. Alessandro Aruffo nel libro Donne e islam osserva che “Nel corso della storia, l’islam ha proposto molteplici varianti del velo in rapporto ai popoli e alle culture con cui è venuto in contatto e con l’acquisizione di molteplici significati simbolici”. E’ su questa possibilità rapportata alla società occidentale che oggi dobbiamo riflettere.

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