Alitalia: "amnistia" civilistica per il Ministero dell’Economia

"Benchè il decreto fiscale abbia riconosciuto un diritto al rimborso (sia pur molto modesto) anche a tutti gli azionisti della ex compagnia di bandiera (dipendenti e non), non sono poche le perplessità che il contenuto dell’articolato pone..."

di giovanni d’agata - giovedì 16 luglio 2009 - 2271 letture

Benchè il decreto fiscale abbia riconosciuto un diritto al rimborso (sia pur molto modesto) anche a tutti gli azionisti della ex compagnia di bandiera (dipendenti e non), non sono poche le perplessità che il contenuto dell’articolato pone. In prima battuta pare piuttosto evidente l’inopportunità in ordine all’interpretazione dell’art. 2497 del codice civile contenuta nel provvedimento. Come è noto si tratta della norma che dispone che le società o gli enti, che esercitando attività di direzione e coordinamento di società agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesima, siano responsabili nei confronti dei soci per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale anche nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.

Si legge, nel testo del decreto (art. 19), che l’art. 2497 codice civile si “interpreta nel senso che per Enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell’ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria”. Come dire che, con riferimento alla vicenda Alitalia, il Ministero dell’Economia non risponde nei confronti degli azionisti: a)per eventuali responsabilità che abbiano inciso sul diritto dei soci al mantenimento del valore di scambio della partecipazione; b) della legittima aspettativa di realizzare un valore in caso di vendita; c) del diritto ad un adeguato controvalore in denaro. Sono bastate poche battute per ridimensionare pretese risarcitorie (forse non troppo eventuali) attraverso un provvedimento di “amnistia” civilistica che annienta (laddove il decreto fosse convertito nell’attuale formulazione) qualsiasi possibilità di responsabilità dello Stato.

Come afferma il prof. Fernando Greco, Docente di Diritto dei consumatori nell’Università del Salento, "i modelli comportamentali non possono tollerare differenze. Appare opportuno avanzare qualche dubbio sulla legittimità nel nostro ordinamento giuridico ed in un’economia di mercato (quale è la nostra) di prevedere la sottrazione dello Stato alle regole di tutela delle esigenze dei risparmiatori e degli investitori. Diversamente sfuggirebbe ad ogni controllo l’attività di qualsiasi società ed ente in cui lo Stato si trovi nella situazione contemplata all’art. 2497 codice civile". Un’ultima notazione.

Le misure di rimborso previste in favore degli azionisti nel decreto legge devono essere considerate solo un punto di partenza per una valutazione più adeguata in sede di conversione. Il limite di 50.000 euro non tiene conto neppure del parametro (legato al c.d. risparmio inconsapevole) del fondo interbancario di tutela dei depositi che stabilisce una misura di copertura massima fino a 103.291,38 euro per depositante e per istituto di credito. Senza considerare, poi, che la tutela del risparmio ed in particolare di coloro che non hanno competenze specifiche e che, comunque, hanno difficoltà ad entrare in possesso dell’informazione necessaria e sufficiente per valutare i rischi in investimenti finanziari, deve rappresentare una priorità in questa complessa vicenda, nella quale lo Stato – al di là di inopportune indicazioni interpretative – si è assunto importanti responsabilità.

L’Italia dei valori e Giovanni D’Agata Componente dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore”si batteranno per questo!


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